Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

reclamo da parte del debitore fallito contro il piano di riparto

  • Daniele Grava

    Ponte nelle Alpi (BL)
    07/11/2018 16:48

    reclamo da parte del debitore fallito contro il piano di riparto

    Buongiorno,

    Come curatore mi trovo nella situazione di dover predisporre un piano di riparto parziale. Uno dei soci falliti della società tuttavia deceduto.

    Secondo un'interpretazione dell'art. 12 LF la morte del fallito, pur non determinando l'interruzione del processo fallimentare, comporterebbe una specie di sospensione o di arresto, non meglio definiti, che impedirebbe agli organi fallimentari di procedere a quelle operazioni che presuppongono la presenza dl fallito o verso le quali il fallito avrebbe possibilità di proporre reclamo.

    Aderendo a questa interpretazione della norma, posso procedere al riparto parziale? Oppure dovrei chiedere la nomina di un rappresentante degli eredi dal momento che gli stessi non hanno ancora formalmente accettato/rinunciato all'eredità?

    L'art. 36 LF, in tema di reclamo, fa riferimento agli atti amministrativi del curatore: mi sentirei di escludere che il riparto di somme possa essere qualificato come atto amministrativo.

    In attesa di Vostre considerazioni in merito, porgo cordiali saluti.
    Dott. Daniele Grava
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/11/2018 18:58

      RE: reclamo da parte del debitore fallito contro il piano di riparto

      Non vi è dubbio che l'art. 12 l.f. abbia lo scopo di garantire che la procedura fallimentare si svolga nei confronti di tutti gli eredi del fallito, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario e, in mancanza, nei confronti del curatore dell'eredità giacente, se nominato, o dell'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva. Tanto comporta, come lei giustamente ricorda, una specie di arresto della procedura fallimentare in attesa di risolvere la questione di chi rappresenti il fallito deceduto proprio per consentire la presenza degli eredi del defunto , o degli altri soggetti indicati dalla norma, alle operazioni alle quali il fallito avrebbe potuto partecipare.
      Volendo lei predisporre in questa fase di attesa un ripsrto parziale si chiede se può farlo, domanda che si traduce nell'altra più generale se il fallito sia legittimato alla partecipazione al riparto e a prendere iniziative quale il reclamo.
      Noi, sulla scia di autorevole dottrina, riteniamo che il fallito non abia questo potere, ma per una ragione diversa da quella da lei esposta. in realtà in primo piano viene l'art. 110, che, con la precisazione di cui al comma 2 - in forza del quale deve essere data comunicazione del deposito del progetto di riparto a tutti i creditori "compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98"- funziona anche come delimitazione della cerchia dei legittimati all'impugnazione che l'art. 36 estende "ad ogni altro interessato". Una volta attribuita all'art. 110 la funzione di individuare i soggetti legittimati al reclamo avverso il progetto di riparto, ne discende che solo i creditori- e solo quelli ai quali va spedito l'avviso del deposito del progetto e cioè i creditori ammessi e quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o i cui crediti ammessi siano oggetto di impugnazione o di revoca- sono forniti di tale legittimazione e non anche il fallito, che pur nell'art. 36 è indicato come uno dei soggetti che può impugnare gli atti del curatore.
      Questa soluzione, però non è pacifica perché altra dottrina ritiene che, poiché l'art. 36 l.fall. annovera tra i legittimati lo stesso fallito "ed ogni altro interessato", sarebbe "irragionevole - e probabilmente costituzionalmente illegittimo - negare al fallito questa tutela a proposito del solo reclamo contro il progetto di riparto, quando gli è riconosciuta a livello sistematico contro qualsiasi provvedimento di un organo della procedura".
      E' inutile entrare nel merito di questo dibattito perché il fatto stesso che esista una divergenza di opinioni (ognuna delle quali presenta argomenti condivisibili ed altri meno) dovrebbe indurre il curatore alla prudenza e cioè a svolgere le procedure dell'art. 12 prima di procedere ad un riparto.
      Zucchetti SG srl
      • Daniele Grava

        Ponte nelle Alpi (BL)
        17/04/2019 18:48

        RE: RE: reclamo da parte del debitore fallito contro il piano di riparto

        Ringrazio innanzitutto per la risposta.

        Mi rimane un dubbio: prima di effettuare il riparto vorrei richiedere un acconto sul compenso. L'eventuale decisione del Tribunale di concedere tale acconto sarebbe reclamabile dal fallito ex art. 26?
        E dunque non essendoci un rappresentante del defunto non posso chiedere tale acconto?

        Io propenderei per la possibilità di richiedere l'acconto, in quanto trattandosi di acconto, eventuali controversie potranno essere fatte valere nel momento in cui il Tribunale liquiderà il compenso definitivo.

        Ringrazio
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          18/04/2019 21:20

          RE: RE: RE: reclamo da parte del debitore fallito contro il piano di riparto

          Va ricordato, preliminarmente, che con la riforma del 2015 (di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 132 del 2012) è stato aggiunto al secondo comma dell'art. 39 un nuovo periodo del seguente tenore: " Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale", per cui è difficile che il tribunale le liquidi un acconto prima di presentare un progetto di riparto.
          Ciò detto, rimane il problema della mancanza di un rappresentante del fallito; se nel caso del riparto di cui alla risposta che precede, avendo esclusa la legittimazione del fallito al reclamo, avevamo ritenuto irrilevante la mancanza di un suo rappresentate (ma ciò nonostante avevamo consigliato di adoperarsi ai sensi dell'art. 12), la liquidazione del compenso può essere impugnata dal fallito a norma dell'art. 26, per cui è necessario prima regolarizzare la situazione che si è determinata aseguito della morte del fallito.
          Zucchetti SG srl