Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

riparto parziale limitato a una sola categoria di creditori

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    26/07/2019 17:11

    riparto parziale limitato a una sola categoria di creditori

    Con riferimento a una massa attiva parzialmente oggetto di privilegio speciale, la curatela intende procedere a un riparto parziale avente ad oggetto solo i creditori privilegiati speciali, posticipando a data successiva il riparto del restante a creditori di grado inferiore (dedotte spese direttamente connesse e 20% a titolo di accantonamento) ; concretamente si realizzerebbe un riparto parziale per un importo inferiore all'80% delle somme disponibili; chiedo se tale riparto parziale, inferiore all'80% previsto dall'art. 113 l.f., sia possibile e se debba trovare particolare giustificazione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/07/2019 19:49

      RE: riparto parziale limitato a una sola categoria di creditori

      Le ripartizioni parziali non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, dispone il primo comma dell'art. 113, il che significa che non può ripartire un importo superiore all'80% delle somme disponibili, ma non che non possa ripartire una somma inferiore a tale limite, nel qual caso la somma da accantonare- quale accantonamento generale- sarà superiore al 20% minimo. Ovviamente nel progetto di riparto si deve dar conto dei motivi che inducono il curatore a seguire una via piuttosto che un'altra, anche perché il giudice, sebbene abbia perso il poteri di apportare modifiche al piano, conserva un controllo di legittimità e di regolarità, che gli consente di chiedere spiegazioni sulle scelte effettuate dal curatore.
      Chiarito questo punto, il riparto che intende presentare è corretto ove tutti i creditori ammessi al passivo di grado antecedente a quelli con privilegio speciale che intende soddisfare con il prossimo riparto siano stati già pagati. Ciò perché esiste una unica massa mobiliare e un'unica massa immobiliare, che serve a soddisfare i creditori preferenziali su ciascuna di esse secondo l'unica graduatoria prevista dalla legge su ciascuna massa esistente (cfr. art. 111 ter e 111quater), di modo che i beni oggetto di privilegio speciale non sono destinati esclusivamente ai privilegiati sugli stessi, ma essi formano parte dell'attivo mobiliare o immobiliare che serve a soddisfare i creditori secondo l'ordine di legge, e, pertanto, i privilegiati di grado antecedente a quello speciale vanno pagati anche con il ricavato dai beni oggetto di privilegio speciale, seguendo l'ordine fissato dalla legge.
      Zucchetti SG srl