Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RAPPORTO TRA CREDITI PREDEDUCIBILI E CREDITI IPOTECARI IN CASO DI ATTIVO ESCLUSIVAMENTE IMMOBILIARE

  • Stefania Franciosi

    Viareggio (LU)
    16/02/2018 12:02

    RAPPORTO TRA CREDITI PREDEDUCIBILI E CREDITI IPOTECARI IN CASO DI ATTIVO ESCLUSIVAMENTE IMMOBILIARE

    Buongiorno. Il presente quesito attiene alla questione del rapporto fra crediti prededucibili e ipotecari in caso di attivo esclusivamente (o quasi) immobiliare. Sia nel concordato preventivo (nel quale può essere già previsto nel piano come patto con i creditori) sia nell'eventuale successivo fallimento si pone il problema della materiale ripartizione delle somme rinvenienti da vendite immobiliari, al fine di sciogliere il "conflitto" tra crediti prededucibili e crediti assistititi da cause di prelazione (nello specifico prelazioni ipotecarie) di cui si occupano (in maniera assai criptica) gli artt. 111bis e segg. L.F.. La giurisprudenza ad oggi rileva che l'art. 111 bis LF.. va letto unitamente al disposto di cui all'art. 111 ter, che detta un criterio di regolamentazione del suddetto conflitto a soluzione del quale si fa gravare sul ricavato dei beni oggetto di garanzia sia le spese prededucibili specificamente sostenute per la loro conservazione amministrazione e liquidazione , sia un'aliquota delle spese generali in quanto sostenute nell'interesse di tutti i creditori. Tra queste ritengo – pur in assenza di pronunce specifiche – che rientrino, oltre naturalmente al compenso del curatore, anche le competenze professionali maturate per l'accesso al piano concordatario (Advisor, legale e attestatore). In effetti, l'utilità delle stesse per la procedura concordataria e di conseguenza per la successiva fase concorsuale è attestata dalla stessa ammissione del credito in via prededuttiva nello stato passivo del fallimento. Né è revocabile in dubbio che l'utilitas riguardi anche il creditore prelatizio oltre che i chirografari. Diversamente argomentando nessun professionista accetterebbe l'incarico di Advisor, legale e attestatore per la predisposizione di un piano in cui l'attivo sia quasi totalmente riferito a immobili garantiti da prelazione ipotecaria.
    Qual è il vostro parere in merito?
    Nell'attesa, ringrazio e porgo distinti saluti.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/02/2018 19:33

      RE: RAPPORTO TRA CREDITI PREDEDUCIBILI E CREDITI IPOTECARI IN CASO DI ATTIVO ESCLUSIVAMENTE IMMOBILIARE

      Condividiamo il principio da lei richiamato, ma vanno fatte alcune precisazioni. In realtà una apparenza di contrasto si ritrova tra il secondo comma dell'art. 111bis, per il quale "I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti." e il terzo comma dell'art. 111ter, per il quale "Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale".
      A ben vedere, però non esiste alcun contrasto perchè le due norme regolano fattispecie diverse. Invero l'art. 111ter, nel prevedere i conti speciali, stabilisce che i beni gravati ad ipoteca partecipano al pagamento delle spese della procedura; integralmente al pagamento delle spese specifiche che riguardano il bene in considerazione e proporzionalmente al pagamento delle spese generali. Al di fuori delle spese della procedura, i beni ipotecati non devono contribuire al pagamento delle altre prededuzioni.
      Chiarito questo concetto si tratta di vedere, nel suo caso, se le competenze professionali maturate per l'accesso al piano concordatario (Advisor, legale e attestatore), pur riconoscendo a tali crediti la prededuzione, siano da considerare spese della procedura- nel qual caso possono essere pagate anche con il ricavo dei beni ipotecati- o abbiano altre caratteristiche.
      La soluzione di questo problema non è semplice. A nostro avviso non rientrano tra le spese della procedura. Tutte le argomentazione da lei accennate sono esatte, ma non per attribuire a tali voci la natura di spesa, bensì per giustificarne la natura prededucibile, che si dà per scontata (altrimenti il problema non sorgerebbe). Le spese cui fa riferimento il terzo comma dell'art. 111ter sono quelle che il curatore può annotare nei conti speciali, per cui prevalentemente riguardano spese sostenute nel corso della procedura fallimentare per la gestione della stessa, ed infatti, se si dovesse fare una graduazione nell'ambito della categoria delle prededuzione (come sarebbe necessario ove l'attivo non fosse sufficiente a soddisfarle tutte (cfr. ult. comma art. 111bis), al compenso del curatore andrebbe attribuito il privilegio per spese di giustizia, nel mentre ai professionisti incaricati dal debitore nella fase concordataria, andrebbe riconosciuto il privilegio ex art. 2751bis n. 2.
      Se è così- il che non è pacifico- i crediti in questione non potrebbero essere soddisfatti col ricavato dei beni immobili in applicazione del secondo comma della'rt. 111bis.
      Zucchetti Sg srl
      • Giovanni Francescon

        TREVISO
        24/09/2018 12:54

        RE: RE: RAPPORTO TRA CREDITI PREDEDUCIBILI E CREDITI IPOTECARI IN CASO DI ATTIVO ESCLUSIVAMENTE IMMOBILIARE

        Buongiorno.
        Mi chiedo se tra le spese 'generali' che, mi pare di comprendere, possano essere pagate con la massa immobiliare (in caso di incapienza di quella mobiliare o comunque pro-quota) rientrino non solo il compenso del curatore (ed altre spese tipicamente amministrative della procedura di carattere generale) ma anche le spese sostenute per i legali della procedura su azioni promosse dal fallimento per la riscossione di crediti.
        Sono spese che normalmente graverebbero sulla massa 'specifica' mobiliare (dove vengono riversati i denari della riscossione dei crediti) ma che, in caso di incapienza di detta massa (tipicamente per la mancata riscossione dei crediti per cui la procedura ha agito), finiscono così per gravare sulla massa immobiliare (in prededuzione, quindi prima dei creditori ipotecari).
        In sostanza, il concetto di 'spese generali' si allarga anche alle spese tipicamente mobiliari (purché 'di procedura') che non trovano capienza nella massa mobiliare?
        Grazie, cordiali saluti
        GF
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          24/09/2018 19:29

          RE: RE: RE: RAPPORTO TRA CREDITI PREDEDUCIBILI E CREDITI IPOTECARI IN CASO DI ATTIVO ESCLUSIVAMENTE IMMOBILIARE

          Lei tocca un punto delicato che si trova in quella zona oscura in cui è difficile esprimere pareri sicuri; il legislatore, infatti, con l'art. 111ter, come detto svariate volte, ha posto il principio che le spese della procedura vanno soddisfatte prima delle ipoteche e che le spese specifiche a determinati beni vanno soddisfatte con il ricavato di quei beni nel mentre le spese generali vanno distribuite proporzionalmente su tu tutti i beni, ma non ha precisato il significato del concetto di spese speciali o, per meglio dire del concetto di "uscite di carattere specifico" di cui si parla nell'art. 111ter.
          A nostro avviso, le masse dell'attivo, quella mobiliare e quella immobiliare, vanno tenute distinte e, come dice la norma citata, bisogna tenere il conto delle entrate e delle uscite relative a ciascun bene o gruppo di beni di ciascuna massa, sicchè le spese di carattere generale hanno una doppia valenza, nel senso possono riguardare sia i beni mobili che quelli immobili, come il compenso del curatore il canone per il programma Fallco ecc., sia la generalità di una sola categoria di beni, mobili o immobili; di conseguenza una spesa generale esclusivamente mobiliare è come se fosse una spesa specifica alla categoria mobiliare e non può essere soddisfatta con il ricavato immobiliare, prima degli ipotecari.
          Ripetiamo si tratta di una nostra interpretazione, ma possono essere date anche soluzioni diverse, in base alle quali la natura generica della spesa giustificherebbe da sola la suddivisione in proporzione su tutti i beni, senza fare, cioè, la ulteriore distinzione tra spese generali mobiliari e spese generali immobiliari.
          Zucchetti Sg Srl
          • Giovanni Francescon

            TREVISO
            25/09/2018 13:41

            RE: RE: RE: RE: RAPPORTO TRA CREDITI PREDEDUCIBILI E CREDITI IPOTECARI IN CASO DI ATTIVO ESCLUSIVAMENTE IMMOBILIARE

            Grazie della risposta.
            E che dire di una spesa relativa all'amministrazione (stima, formalità, ecc.) di un immobile inizialmente appreso (con relativa trascrizione della sentenza di fallimento) e per il quale poi è stata autorizzata la rinuncia alla liquidazione ex art. 107 ter l.f. (posto che vi sono altri immobili ipotecati invece venduti dalla procedura)?
            Si tratterebbe di una 'spesa generale della massa immobiliare' ma relativa ad un immobile diverso da quello da cui è derivata la massa attiva immobiliare.
            Grato di una risposta, porco cordiali saluti.
            GF
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              25/09/2018 20:00

              RE: RE: RE: RE: RE: RAPPORTO TRA CREDITI PREDEDUCIBILI E CREDITI IPOTECARI IN CASO DI ATTIVO ESCLUSIVAMENTE IMMOBILIARE

              Più che una spesa generale della massa immobiliare, quella indicata a noi sembra una spesa specifica al singolo immobile, poi dismesso, per cui, non essendoci il bene di riferimento, la prededuzione non può essere azionata in pregiudizio dei creditori ipotecari sugli altri immobili.
              Zucchetti Sg srl
              • Alessandro Bartoli

                Citta' di Castello (PG)
                30/04/2019 20:43

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: RAPPORTO TRA CREDITI PREDEDUCIBILI E CREDITI IPOTECARI IN CASO DI ATTIVO ESCLUSIVAMENTE IMMOBILIARE

                Mi inserisco per fare la seguente riflessione anche con riferimento all' ultima risposta.
                Mi trovo a disporre per un piano di riparto parziale nell' ambito di una procedura concorsuale dove sono stati venduti alcuni beni immobili ma non altri.
                Nel caso specifico dovrei trattare come prededucibile il compenso del professionista delegato alla vendita nell' ambito della procedura esecutiva ordinaria nella quale mi sono costituito quale curatore del fallimento della società proprietaria del bene oggetto della esecuzione.
                Il professionista delegato ha svolto le sue funzioni in costanza di fallimento; la procedura esecutiva si è poi interrotta ed i successivi tentativi delle vendite sono fatti dal curatore.
                Quell' immobile non è ancora venduto ed il riparto parziale potrà essere fatto solo con il ricavato di altri beni immobili e della massa mobiliare; pertanto ritengo che quel credito, allo stato, non potrà rientrare nel piano di riparto parziale ed ho anche seri dubbi che possa essere soddisfatto, anche in parte, un domani se dovessi attivare la procedura di cui all' art.104 -ter, non ritenendo che tale credito possa rientrare tra "le spese di carattere generale" di cui all' art.111-ter, terzo comma.
                Grazie fin da ora per l' attenzione che vorrete prestarmi.
                Alessandro Bartoli
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  02/05/2019 18:27

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RAPPORTO TRA CREDITI PREDEDUCIBILI E CREDITI IPOTECARI IN CASO DI ATTIVO ESCLUSIVAMENTE IMMOBILIARE

                  Siamo perfettamente d'accordo con lei in quanto la spesa del delegato alla vendita di un immobile non può che essere considerata spesa specifica a quell'immobile. Per il resto valgono le considerazioni esposte nelle risposte che precedono.
                  Zucchetti SG srl
                • Alessandro Bartoli

                  Citta' di Castello (PG)
                  02/05/2019 18:31

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RAPPORTO TRA CREDITI PREDEDUCIBILI E CREDITI IPOTECARI IN CASO DI ATTIVO ESCLUSIVAMENTE IMMOBILIARE

                  Molte grazie per il vostro contributo.
                  Alessandro Bartoli
      • Davide Grasselli

        Reggio Emilia (RE)
        23/01/2020 16:24

        RE: RE: RAPPORTO TRA CREDITI PREDEDUCIBILI E CREDITI IPOTECARI IN CASO DI ATTIVO ESCLUSIVAMENTE IMMOBILIARE

        Chiedevo se nel caso in cui via sia stato un concordato cui ha dato seguito il fallimento, le spese per il compenso del Commissario Giudiziale, al pari delle spese per il compenso del Curatore, possano essere pagate col ricavato dei beni immobili.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/01/2020 19:57

          RE: RE: RE: RAPPORTO TRA CREDITI PREDEDUCIBILI E CREDITI IPOTECARI IN CASO DI ATTIVO ESCLUSIVAMENTE IMMOBILIARE

          Si perché si tratta di una spesa prededucibile di carattere generale, per cui tutti i beni contribuiscono al pagamento in proporzione, anorma dedl terzo comma dell'art. 111ter l. fall..
          Zucchetti Sg srl