Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Ripeto somme massa immobiliare e prededuzione

  • Sonia Chiti

    Prato
    08/11/2018 18:50

    Ripeto somme massa immobiliare e prededuzione

    Buonasera,
    In una procedura fallimentare devo effettuare un riparto delle somme incassate dalla vendita di un cespite immobiliare gravato da ipoteca il cui creditore è stato ammesso al passivo e fin qui nessun problema. Nello stato passivo sussistono 3 creditori ammessi in prededuzione, due professionisti e uno dell'Agenzia Riscossioni (informo che precedentemente al fallimento la società è stata in concordato preventivo poi risolto, e alcune spese di prededuzione come consorzi di bonifica ecc. sono state notificate alla sede della società, al Legale rappresentante, e nessuno me le ha recapitate in qualità di liquidatore giudiziale).
    In forza della rottamazione delle cartelle sotto 1000 euro si dovrebbe abbattere buona parte del credito di ex Equitalia, ho grosso dubbio, secondo Voi posso procedere al riparto della singola massa immobiliare, escludendo/ignorando la prededuzione.
    Potrei risolvere inserendo la prededuzione nel riparto pagando il grado di privilegio dei 2751 bis n. 2 dei professsionisti (compresi gli accessori di legge che però hanno natura chirografaria) e indicare il credito privilegiato prededucibile di Equitalia trattenendo le relative somme in attesa dello stralcio?
    Oppure potrei indicare nel riparto la prededuzione ammessa al passivo (i 3 creditori) trattenendo tutte le somme dei crediti prededucibili ex art 113 co 2 l.f. giustificando ciò con l'attesa dello stralcio della rottamazione (31/12/18)? Ovviamente a beneficio della massa creditoria.
    Ritenete percorribili qualcuna di queste ipotesi?
    Avete da suggerirmi altra soluzione?
    Oppure mi conviene discutere con il creditore ipotecario, che pressa quotidianamente per incassare, e rimandare il riparto a a Gennaio 2019, dopo che Equitalia ha azzerato le predette cartelle sotto 1000 euro?
    Cordiali saluti,
    SC
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/11/2018 17:30

      RE: Ripeto somme massa immobiliare e prededuzione

      Se, come pare di capire, anche il credito di ex Equitalia è costituito da una spesa, peraltro di carattere specifico all'immobile (contributi consorzio), le due strade da lei prospettate non sono percorribili; la prima perché il credito in questione, godendo di una prededuzione che grava anche sull'immobile (art. 111ter co. 3 l.f.) non può essere ignorato e va pagato, così come le altre prededuzioni prima del pagamento dell'ipotecario e la seconda perché le ipotesi di accantonamento sono tipiche e tra queste non rientra quella da del suo caso.
      Non rimane che il rinvio del riparto all'azzeramento delle cartelle in questione.
      Zucchetti SG srl
      • Sonia Chiti

        Prato
        27/11/2018 21:48

        RE: RE: Ripeto somme massa immobiliare e prededuzione

        Il Creditore ipotecario ovviamente non si arrende e risponde con tale missiva:
        "Resto, tuttavia, dell'opinione che ben si possa provvedere ad un riparto parziale e ciò alla luce dell'inequivoco tenore proprio dell'art.113 L.F. da Lei menzionato, al cui secondo comma il Legislatore ha previsto che "Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente".

        Riterrei, infatti, che un riparto parziale di un importo non solo nei limiti dell'80% ma anche al netto dell'ipotetico credito dell'Erario, costituisca soluzione che contemperi ogni esigenza, atteso che di tal fatta, da un canto, quanto dovuto in prededuzione all'Erario stesso rimarrebbe prudenzialmente accantonato e, dall'altro, soddisferebbe il credito della nostra mandante."
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/11/2018 16:07

          RE: RE: RE: Ripeto somme massa immobiliare e prededuzione

          Questo, come abbiamo avuto modo di dire tante e tante volte, è un Forum in cui si dibattono problematiche giuridiche di carattere fallimentare e non si fa consulenza, che appartiene ai professionisti, per cui non ci permettiamo di replicare alle osservazioni, che lei trascrive, del creditore ipotecario.
          Quello che possiamo dire in linea generale è che l'art. 113 quando dispone che le ripartizioni parziali non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, pone un limite massimo di distribuzione o, se si vuole, minimo di accantonamento generale del 20%, ma non esclude che l'accantonamento generale per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile che possa sorgere, possa essere maggiore.
          Per la verità era in passato dubbia la fu7nzione di tale accantonamento , ma dopo la riforma è risultato chiaro che esso è destinato ad assicurare il pagamento delle spese future, intese nel senso più ampio, dal momento che il secondo comma dell'art. 113, dopo aver disposto che le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute, precisa: "in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente". L'aver previsto che il trattenimento di questo ulteriore importo avviene con l'incremento del fondo riservato di cui al primo comma, fa capire che anche tale fondo è destinato a far fronte alle spese future (ed infatti è stata eliminata l'ipotesi di accantonamento di cui all'attuale n. 4); come a dire che per default il curatore deve accantonare il 20%, salvo ad aumentare tale percentuale quando ritiene che tale quota sia insufficiente al pagamento di tali spese future, del compenso del curatore e degli altri debiti prededucibili.
          Nel suo caso, invece, l'incremento di detto fondo generale non sarebbe destinato indistintamente a spese future o ad eventuali crediti prededucibili futuri, ma si dovrebbe accantonata una somma nominativamente a favore di un creditore già presente come prededucibile e, come tale da soddisfare prima del creditore ipotecario.
          La differenza non è di poco conto perché, escluso che nel caso possa fare un accantonamento specifico non rientrando inuna delle rpevisione elencate nei quattro numeri dell'art. 113, lei dovrebbe fare un riparte in cui non include l'agente della riscossione per il suo credito attuale, mettiamo che sia di 100, trattenendo questa somma e facendola rientrare nell'accantonamento generale (ossia trattenendo un importo minimo del 20% della somma distribuibile, più 100) e dare quello che rimane agli altri creditori secondo l'ordine; poiché l'agente è già presente nel fallimento come prededucibile vi è il rischio, abbastanza prevedibile, che impugni il riparto in cui non è compresa, come invece dovrebbe; a quel punto, il reclamo sarebbe accolto e dovrebbe inserirlo per l'intero credito, danneggiando gli altri creditori dal momento che se si attende la rottamazione il credito diminuisce.
          Valuti lei se conviene seguire questa strada.
          Zucchetti SG srl
          • Sonia Chiti

            Prato
            02/12/2018 09:04

            RE: RE: RE: RE: Ripeto somme massa immobiliare e prededuzione

            Mi dispiace del fraintendimneto, per brevitá avevo riportato direttàmente la risposta del creditore, ma la mia richiesta sottintendeva al loro richiamo dell'art.113 2 c lf, che anche io non ritenevo applicabile riferendosi ad accantonamenti di prededuzione per spese future. Grazie dell'esauriente risposta.