Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

IMU TASI Riparto fallimentare

  • Giovanni Franco Sotgiu

    Sassari
    08/04/2019 22:04

    IMU TASI Riparto fallimentare

    Spettabile Redazione,
    • il fallimento di cui sono curatore è titolare di un immobile sul quale grava una procedura di esecuzione immobiliare promossa da un istituto di credito fondiario che si è regolarmente insinuato nel fallimento.
    • La procedura di esecuzione è proseguita in costanza di fallimento e l'immobile è stato venduto;
    • In virtù della sentenza della Cassazione del 28/09/2018 n. 23482 e d'intesa con il Giudice delle Esecuzioni, il sottoscritto curatore si accinge a fare il riparto del fallimento, comprendendovi i realizzi e le spese della esecuzione immobiliare. Effettuato lo stesso secondo le regole fallimentari, il delegato alla vendita nella procedura esecutiva vi si uniformerà e procederà, a sua volta, al riparto in quella sede, pagando al curatore le imposte IMU e TASI.
    • Il quid novi del riparto fallimentare è che questo comprende l'IMU, spesa che deve essere detratta dal ricavato della vendita immobiliare, come prevede l'art. 10, comma 6, del D.Lgs 504 del 1992. Trattasi di spesa in prededuzione, in quanto sorta "in occasione" della procedura concorsuale, ma è anche una "spesa specifica" da detrarre dal ricavato dell'immobile venduto, come disposto dall'art. 111 ter L.F. Detratta l'IMU, il creditore ipotecario sarà parzialmente incapiente.
    • Il fallimento è altresì tenuto a pagare anche la TASI. Per il prelievo di tale imposta la norma non detta una disciplina simile all'IMU: è indubbio che il tributo sia dovuto anche per il periodo fallimentare, ma non vi sono disposizioni relative al pagamento, né si prevede che l'ammontare debba essere "prelevato sul prezzo degli immobili". Il MEF, in occasione del Telefisco 2016, si pronunciò nel senso tale imposta deve essere pagata in costanza di fallimento (non al momento della vendita del bene), perché la norma IMU ha carattere "eccezionale", non estensibile per analogia.
    Ciò premesso, si può affermare che la TASI ha un carattere "specifico" e pertanto da prelevare sul prezzo dell'immobile? Qualora non fosse una spesa specifica e dovesse essere considerata una spesa in prededuzione, dove collocarla in questo riparto? Infatti questo tipo di spesa, come anche l'IMU, potrebbe al più godere di un privilegio mobiliare ex art. 2752 cc.
    Grazie per la risposta.
    Cordiali saluti
    G. Franco Sotgiu
    Sassari
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      19/04/2019 21:47

      RE: IMU TASI Riparto fallimentare

      Preliminarmente ricordiamo che il testo attuale dell'art. 10, VI comma, del D.Lgs. 504/1992 non prevede più che l'IMU debba essere prelevata dal ricavato dell'immobile, di conseguenza (ma non è questo il caso in esame) è dovuta per intero anche se superasse l'ammontare ricavato dalla vendita.


      Fatta questa precisazione, è indubbio che l'IMU sia spesa relativa all'immobile, da pagare in prededuzione, e se detratta essa (oltre alle altre spese relative all'immobile) il ricavato dalla vendita è incapiente per pagare il creditore ipotecario, per il residuo il suo credito retrocederà in chirografo.


      Per quanto riguarda la TASI la questione è decisamente diversa, perché tale tributo non è legato all'immobile ma all'utilizzo che ne viene fatto.

      In particolare, di norma i regolamenti comunali prevedono che non sia dovuta se l'immobile non viene utilizzato e quindi in esso non si producono rifiuti (come tale mancato utilizzo può essere dimostrato, e quali formalità vadano seguite, varia da Comune a Comune).

      Per determinare se tale tributo possa essere considerato "uscita di carattere specifico", come stabilisce l'art. 111-ter l.fall., bisogna quindi esaminare con attenzione se e perché tale imposta sia dovuta, e da chi.

      Qualche esempio per chiarire:
      - se l'immobile era esonerato, perché vuoto e non utilizzato e sono state rispettate le condizioni stabilite dal regolamento comunale, semplicemente non è dovuta
      - se l'immobile sarebbe stato esonerato, perché vuoto e non utilizzato, ma il Curatore non ha effettuato gli adempimenti previsti dal regolamento comunale, l'imposta è dovuta dalla procedura, che si potrà rivalere sul Curatore che ha omesso tali adempimenti
      - se l'immobile era locato, è dovuta dal conduttore
      - se l'immobile era locato e il contratto di locazione la poneva a carico del proprietario, allora come sono entrate di carattere specifico i canoni di locazione, è uscita di carattere specifico la TASI.