Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto in presenza di creditore speciale

  • Andrea Borziani

    Genova
    15/04/2019 17:27

    Riparto in presenza di creditore speciale

    Buonasera,

    avrei bisogno di una delucidazione: Fallco in fase di assegnazione somme genera il pro quota del realizzo da bene speciale e lo assegna anche ad altri creditori e non in via esclusiva al creditore speciale. E' corretto?

    Grazie

    Paola Ferretti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/04/2019 21:54

      RE: Riparto in presenza di creditore speciale

      Si esatto, ma questo accade non per una nostra scelta cervellotica ma per rispettare fin nei particolari i dettami della legge. Per capire le ragioni che hanno spinto verso questa soluzione è necessario fare alcuni passaggi.
      Il primo comma dell'art. 111quater l.f. dispone che "I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articol i 54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge". Il che significa che tanto i crediti assistiti da privilegio generale, quanto quelli assistiti da privilegio speciale (o pegno) sui mobili, concorrono sul patrimonio mobiliare del debitore in un'unica graduatoria, secondo la collocazione ed il grado previsti dalla legge per questa massa. Ciò comporta la tassatività della graduatoria per i beni mobili perchè la rilevanza riconosciuta dalla legge a determinati crediti esclusivamente in base alla loro causa, e non già al tempo o all'oggetto della garanzia, determina che anche la priorità di un privilegio rispetto all'altro debba essere determinata dalla legge, in ragione della meritevolezza della tutela che intende accordare, per cui una sola per ogni categoria di beni può essere la scala delle preferenze in cui collocare ciascun credito. Dalla unicità della graduatoria (si sta parlando di privilegi, ma eguale discorso vale, con opportune modifiche, per tutte le cause di prelazione e per ogni categoria di beni, anche immobili) discende che il creditore privilegiato di grado anteriore, abbia egli un privilegio generale o speciale, va soddisfatto sempre prima di un creditore di grado inferiore e di conseguenza, non può procedersi al pagamento di un creditore di grado inferiore se prima non è stato integralmente soddisfatto il creditore di grado anteriore; diversamente la graduatoria data dalla legge per risolvere i conflitti tra creditori perderebbe il suo scopo.
      A questo punto abbiamo unicità della graduatoria che si estrinseca su ciascuna massa mobiliare o immobiliare da cui deriva che i pagamenti fatti ai creditori privilegiati generali di grado anteriore non vanno imputati soltanto al ricavato dei beni mobili su cui non gravino privilegi speciali, ma vanno imputati indistintamente su tutta la massa attiva costituente il ricavato mobiliare, in modo che il residuo potrà essere corrisposto ai creditori privilegiati successivi, generali o speciali, col limite, per i creditori privilegiati speciali, di non poter percepire più di quanto ricavato dal bene oggetto della garanzia, data la particolare inerenza del loro credito rispetto al bene vincolato al soddisfacimento dei medesimi. Non è concepibile, in altre parole, una suddivisione della massa attiva mobiliare in sottomasse, costituite dai beni oggetto delle prelazioni speciali, perchè vi è in ogni concorso un'unica massa mobiliare ed un un'unica graduatoria, che è quella contenuta negli artt. 2777 e 2778 c.c. che costituisce il sistema da seguire per risolvere i conflitti tra tutti i tipi di privilegi, con le integrazioni dettate dalle norme di chiusura sulla materia (artt. 2750, 2777 comma 3°, 2783).
      Questo spiega perché se si paga, ad esempio un dipendente (privilegiato generale ante primo grado) , il programma correttamente erode proporzionalmente una po' del ricavato dal bene su cui altro creditore potrebbe avere un privilegio ad esempio di settimo grado.
      Zucchetti Sg srl