Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto

  • Marco Ferri

    CAGLIARI
    27/04/2015 17:55

    Riparto

    Un creditore è stato ammesso al passivo del fallimento con privilegio speciale art. 3 del Dl CPS 01/10/47 n.1075 riconosciuto sia sull'immobile che sui beni mobili presenti e futuri per un determinato importo, tale creditore gode anche di privilegio ipotecario.
    Il privilegio speciale è stato iscritto in Conservatoria per l'immobile e in Tribunale per i beni mobili presenti e futuri.
    Tra i creditori vi è anche un altro creditore ipotecario di secondo grado per lo stesso immobile.
    In sede di riparto se si procedesse utilizzando per prima la massa immobiliare verrebbe soddisfatto il solo creditore privilegiato e ipotecario mentre il secondo creditore ipotecario rimarrebbe insoddisfatto e decadrebbe al rango chirografario.
    Se invece si procedesse utilizzando in primis la massa mobiliare per soddisfare il 1 creditore con privilegio speciale (visto che anche sui beni mobili è iscritto il privilegio speciale) avanzerebbero delle somme anche per il soddisfacimento del 2 creditore ipotecario. Ma così facendo alcuni creditori con privilegio generale mobiliare si vedrebbero ridurre le somme da assegnare a loro.
    Si chiede un parere con quale delle due ipotesi sia più opportuno procedere.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/04/2015 19:31

      RE: Riparto

      Non vi è una soluzione al quesito proposto perché nessuna norma di legge ha preso in considerazione la fattispecie della duplicità di prelazione su mobili e immobili e le osservazioni critiche da lei prospettate sono tutte fondate.
      Dovendo scegliere un criterio selettivo, pensiamo che si possa seguire il criterio della partecipazione alla soddisfazione del creditore super protetto di tutti i beni gravati in modo proporzionale, come se si trattasse di una prededuzione, in modo da non far risentire il suo prioritario pagamento in modo pesante dai creditori privilegiati mobiliari o dall'altro creditore ipotecario di secondo grado.
      Zucchetti SG Srl
      • Elisa Cattani

        Reggio Emilia (RE)
        12/02/2019 11:12

        privilegio speciale art. 3 del Dl CPS 01/10/47 n.1075

        chiedo cortesemente quale codice di privilegio vada utilizzato in Fallco per inserire il credito vantato dal creditore che abbia provato il proprio privilegio speciale art. 3 del Dl CPS 01/10/47 n.1075 su macchinari attrezzature dell'impresa fallita iscritto in Conservatoria per l'immobile all'interno del quale i beni mobili e attrezzature sono contenuti
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          12/02/2019 20:12

          RE: privilegio speciale art. 3 del Dl CPS 01/10/47 n.1075

          A norma del secondo comma dell'art. 3 del DL CPS n. 1075 del 1947 il privilegio in questione "è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto". L'art. 2777 c.c. ha poi precisato, all'ultimo comma, che "i privilegi che le leggi speciali dichiarano prferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'art. 2751bis". Alla luce di questa normativa la voce da utilizzare nella tabella dei privilegi Fallco è la seguente
          Prg. 19 CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO -
          Prefer. A7.6 Spe crediti non identificati creati da leggi speciali e dichiarati preferibili ad ogni altro privilegio.
          Zucchetti SG srl