Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

crediti prededucibili e creditori ipotecari

  • Franco Della Nina

    PORCARI (LU)
    09/10/2019 09:57

    crediti prededucibili e creditori ipotecari

    Nel concordato preventivo chi deve essere pagato per primo con il ricavato della vendita dell'immobile ipotecato: il creditore ipotecario o i creditori prededucibili?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/10/2019 19:15

      RE: crediti prededucibili e creditori ipotecari

      Nel concordato il problema da lei posto non dovrebbe sorgere dal momento che le prededuzioni e le prelazioni, salvo casi specifici, vanno pagati tutti per intero. Se si riferisce solo alla cronologia dei pagamenti è chiaro che le prededuzioni vanno pagate per prima, come del resto sancito nel fallimento dal primo comma dell'art. 111 per il quale "Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) per il pagamento dei creditori chirografari.
      Zucchetti Sg srl
      • Franco Della Nina

        PORCARI (LU)
        10/10/2019 11:11

        RE: RE: crediti prededucibili e creditori ipotecari

        Il concordato preventivo in questione prevedeva sin dall'origine che i creditori con prelazione non venissero pagati per intero.
        Il dubbio sorge in relazione al disposto del 2° comma della'art. 111bis della LF laddove si dice che "i crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          10/10/2019 19:49

          RE: RE: RE: crediti prededucibili e creditori ipotecari

          Abbiamo citato, nella precedente risposta l'art. 111 l.f. solo per rafforzare il principio che le prededuzioni vanno pagate prima delle prelazioni, che comprendono i privilegi, i pegni e le ipoteche, ed abbiamo specificato che questa norma è dettata per il fallimento. Nel concordato non sono previste norme per i riparti, per cui le modalità di questi sono normalmente fissate dal tribunale con il decreto di omologa (che normalmente richiamano quelle fallimentari) e, in mancanza, si seguono gli artt. 111 e seg. l.f., quanto meno, nei principi basilari e salvo compatibilità. E sotto questo profilo proprio l'art. 111 bis presenta problema perché nel concordato non c'è la verifica del passivo, non ci sono i conti speciali, previsti dall'art. 111 ter da leggere in combinazione proprio con il secondo comma dell'art. 111bis.
          Ad ogni modo, pur ad ammettere la completa applicazione della normativa fallimentare, l'art. 111 bis, come accennato, va letto in combinazione con il terzo comma dell'art. 111ter, che distingue le spese prededucibili in specifiche e generali chiarendo che le spese specifiche vanno pagate con il ricavato della liquidazione del bene cui si riferiscono e quelle generali vanno proporzionalmente distribuite su tutti i beni, compresi i beni ipotecati. L'art. 111bis fa riferimento alle altre prededuzioni, diverse dalle spese, che vanno pagate con il ricavato della liquidazione dei beni, ad eccezione di quelli gravati da ipoteca o pegno.
          Zucchetti Sg srl