Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Compenso legale per revocatorie

  • Daniele Grava

    Ponte nelle Alpi (BL)
    17/04/2019 11:54

    Compenso legale per revocatorie

    Buongiorno,

    Fallimento di snc e dei 2 soci illimitatamente responsabili.
    Alla data odierna sono stati venduti tutti i beni della società (mobili per 10 e immobili per 100; su questi ultimi gravava ipoteca di primo grado).
    Sono in corso 2 cause per ottenere la revoca di atti di trasferimento di immobili personali dei soci in epoca anteriore alla data di fallimento.
    Vorrei effettuare un riparto parziale relativo alla massa della società, e mi stavo ponendo il problema di quanto accantonare per le spese future.

    Mi chiedo: in caso di soccombenza della procedura nelle due cause in corso, le spese del legale della procedura (e in caso di soccombenza totale anche le spese del legale di controparte eventualmente poste a carico del fallimento) vanno considerate quali spese generali nell'interesse dell'intera procedura (e dunque in sostanza verranno "pagate" con quanto ricavato dalla vendita dei beni, mobili e immobili, della società) oppure dovrei considerare tale compenso riferito alle sole masse dei soci (e dunque, vista l'assenza di attivo per queste due masse, i legali non prenderanno nulla?).

    Ringrazio anticipatamente.
    d. Grava
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/04/2019 17:51

      RE: Compenso legale per revocatorie

      Se l'azione revocatoria è stata promosse dal fallimento di un socio fallito (e altra azione dal fallimento dell'altro socio) le spese legali, a favore in caso di vittoria e condanna della controparte o a svantaggio in caso di soccombenza e condanna del fallimento, saranno poste dal giudice a carico della parte in giudizio, ossia del fallimento personale. Le spese del proprio legale sono dovute dal soggetto che lo ha incaricato, per cui avendo promosso la revocatoria il fallimento personale del socio, il curatore avrà dato il mandato in tale veste.
      Del resto, anche le conseguenze positive della causa in caso di vittoria saranno a vantaggio del fallimento che ha agito in causa, che avrà diritto alla restituzione del bene compravenduto oggetto della revocatoria, questo bene, una volta recuperato entrerà nell'attivo fallimentare del fallimento personale e, insieme al restante attivo sarà a disposizione dei creditori personali del socio e di quelli sociali, stante la responsabilità illimitata. E' attraverso questa via che le azioni possono rilevarsi di interesse anche per la massa passiva societaria, ma questo non influisce sulle spese di causa, che attengono all'aspetto processuale e coinvolge le parti che sono in causa..
      Zucchetti Sg srl
      • Daniele Grava

        Ponte nelle Alpi (BL)
        29/04/2019 12:33

        RE: RE: Compenso legale per revocatorie

        Preciso che il legale della procedura ha emesso fattura nei confronti del fallimento della società, sostenendo che la legittimazione attiva della causa è in capo al fallimento della società.
        Ed effettivamente l'intestazione del ricorso reca sia il fallimento della società che il fallimento del singolo socio quali parti attrici.

        Mi chiedo a questo punto se sia corretto imputare tali spese alla massa della società, con le conseguenze che ne derivano in termini di conti speciali e possibilità di detrarre l'iva.

        Ciò genera inevitabilmente una stortura, nel senso che se le fatture sono intestate alla società le stesse saranno trattate nei futuri riparti come spese generali della procedura, con il risultato di andare a gravare anche ad esempio sui conti speciali relativi agli immobili venduti dalla società.


        Oppure dovrei farmi fare due fatture, una in capo alla società e una in capo al singolo socio? e in caso di risposta affermativa, quale criterio per suddividere ciò che è in capo alla società e ciò che è in capo al fallimento del socio?

        Cordiali saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/04/2019 19:59

          RE: RE: RE: Compenso legale per revocatorie

          La fattura emessa dall'avvocato è del tutto irrilevante ai fini del problema posto perché, come detto nella precedente risposta, tenuto al pagamento del legale è il fallimento o i fallimenti che hanno promosso le azioni revocatorie. Se queste, come lei afferma nella domanda iniziale, avevano ad oggetto "la revoca di atti di trasferimento di immobili personali dei soci", sono i fallimenti personali dei soci a sopportare le relative spese e non il fallimento della società, estraneo alle cause, al di là di come l'avvocato abbia intestato e composto la fattura. Come poi dividere le spese tra i fallimenti dei due soci, dipende da cosa è stato fatto; se,, come pare, si è trattato di due azioni revocatorie di due vendite distinte, una fatta da un socio e l'altra dall'altro socio, il legale dovrà fare due fatture in relazione al valore di ciascuna controversia. E' probabile che anche il mandato all'avvocato sia stato da lei rilasciato quale curatore del fallimento di ciascun socio, altrimenti, se l'avesse dato come curatore del fallimento sociale, l'avvocato avrebbe agito senza mandato per i fallimenti personali.
          Sarebbe opportuno chiarire con l'avvocato la questione facendo presente che il fallimento della società è estraneo la società.
          Zucchetti Sg srl