Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

creditori soddisfatti in sede esecuzioni

  • Pasqualino Famularo

    Lamezia Terme (CZ)
    01/10/2019 22:09

    creditori soddisfatti in sede esecuzioni

    Sono il curatore fallimentare di una società di persone.
    Al momento ho una massa attiva disponibile derivante solo da immobili di proprietà del socio fallito.
    Già in data precedente la dichiarazione di fallimento erano in corso diverse procedure esecutive immobiliari. Data la natura privilegiata del credito fondiario vantato dal creditore procedente, ho ritenuto opportuno intervenire nelle suddette procedure all'esito delle vendite effettuate dal professionista delegato nominato dal G.
    Alcuni dei creditori ammessi al passivo fallimentare del socio, erano già intervenuti nelle procedure esecutive esistenti per il medesimo credito e con gli stessi privilegi.
    Nell'ambito di tali procedure, nel tempo, sono stati effettuati 2 riparti, nei quali alcuni creditori ammessi al passivo fallimentare hanno ricevuto delle somme sia per credito ipotecario che per chirografario.

    Oggi mi trovo a dover ripartire una massa attiva riferibile al socio fallito (immobili a lui intestati venduti in ambito fallimentare).

    Ai fini de riparto fallimentare, per i creditori che hanno ricevuto somme dal riparto riferibile alle procedure esecutive, devo scorporare le somme che essi hanno già ricevuto dalle procedure esecutive. Vero?

    Faccio un esempio.
    Creditore A intervenuto in procedura esecutiva per credito ipotecario 100.
    Creditore A insinutao ed ammesso al passivo per credito ipotecario 100.
    Con riparto da procedura esecutiva il creditore A ha gaià ricevuto 100.

    Ora che devo ripartire in sede fallimentare, devo ritenerlo già soddisfatto il creditore A e quindi escluderlo dal riparto.

    Vi sarei grato se mi deste Vs. pregiato parere.
    Grazie
    PF

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/10/2019 20:41

      RE: creditori soddisfatti in sede esecuzioni

      Potremmo cavarcela dicendo che un creditore, se è stato già interamente soddisfatto, non ha più titolo per partecipare ai riparti fallimentari, ma per una risposta più completa ed esauriente sarebbero necessari alcuni chiarimenti.
      Lei parla di riparti effettuati in sede esecutiva, il che presuppone che in quella sede siano stati venduti i beni, poi parla di vendite fatte in sede fallimentare. Probabilmente si tratta di altri beni, ma l'ipoteca di cui parla su quali gravava?, di che ipoteca si tratta: fondiaria o ordinaria? Che via ha seguito il creditore fondiario? ha continuato l'esecuzione immobiliare individuale dopo la dichiarazione di fallimento, come sembrerebbe visto che dice di essere ivi intervenuto? il creditore fondiario si è insinuato al passivo? e, più in generale i creditori di cui parla da includere o meno nel riparto come sono stati ammessi al passivo? Quanto tempo prima della dichiarazione di fallimento i crediotri non fondiari sono stati pagati?.
      Se ci fornisce queste informazioni, poteremmo essere più esaustivi.
      Zucchetti Sg srl
      • Pasqualino Famularo

        Lamezia Terme (CZ)
        02/10/2019 21:57

        RE: RE: creditori soddisfatti in sede esecuzioni

        Gentilissimi Grazie.
        Chiarisco. Il creditore A è intervenuto in una procedura esecutiva e gli sono state assegnate somme con privilegio ipotecario su beni diversi da quelli per cui vanta stesso privilegio in sede fallimentare.
        L'ipoteca è ordinaria.
        Il creditore fondiario si è insinuato anche al passivo fallimentare.

        Devo però precisare che al di là dei beni su cui grava l'ipoteca che garantisce il privilegio nell'esecuzione quanto nel fallimento, il credito per cui ha ricevuto somme in sede di riparto esecutivo non solo è il medesimo di quello insinuato al fallimento, ma anche per le medesime causali.
        In altre parole:
        Il creditore A è intervenuto in sede esecutiva per un credito pari a 100 ipotecario, di cui 80 per capitale e 20 per interessi, oltre 50 in chirografario. Questo credito, a seguito di riparto, è stato interamente soddisfatto per la parte ipotecaria (100).
        Al passivo fallimentare, è stato ammesso in ipotecario sempre per capitale ed interessi.
        Quindi, e chiedo a voi conferma, al di là della differenziazione dei beni su cui grava l'ipoteca, comunque risulta soddisfatto in sede esecutiva per il medesimo credito e le medesime causali per cui è ammesso in sede fallimentare. In quest'ultima, quindi, per tale quota, non dovrebbe partecipare al riparto.
        Chiedo a Voi conferma.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          03/10/2019 10:50

          RE: RE: RE: creditori soddisfatti in sede esecuzioni

          Se il creditore A- creditore garantito da ipoteca ordinaria e non fondiaria- è stato già integralmente soddisfatto in sede di esecuzione individuale, vuol dire che ha ricevuto tale pagamento prima della dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, altrimenti l'esecuzione doveva essere bloccata ai sensi dell'art. 51 l.f. Se è così, come mai è stato ammesso al passivo per lo stesso credito per il quale era stato già pagato?
          Questa ammissione comunque c'è e fa stato nell'ambito concorsuale, per cui non si può far finta, al momento del riparto, che non esista, ma bisogna prima "eliminarla". La via corretta per eliminare tale ammissione è il giudizio di revocazione di credito di cui al quarto comma dell'art. 98 l.f sostenendo che il provvedimento di accoglimento era stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o, più probabilmente, dalla mancata conoscenza di documenti decisivi, quale l'avvenuto antecedente pagamento.
          Se, tuttavia, le cose stanno come ipotizzato, è molto probabile che il creditore in questione dichiari di rinunciare alla insinuazione, non potendo pretendere un nuovo pagamento per lo stesso credito, per cui prima di iniziare un giudizio di revocazione, contati il creditore in questione, facendogli presente che è stato già pagato per cui sarebbe anche nel suo interesse rinunciare alla domanda per evitare conseguenze penali.
          Inoltre si potrebbe anche vedere quando è avvenuto il pagamento, perché se questo è stato fatto nei sei mesi antecedenti il fallimento, lo stesso sarebbe astrattamente revocabile, anche se avvenuto in via coattiva; astrattamente, perché la garanzia che assiste quel credito (ipoteca) gli garantisce probabilmente il pagamento anche in sede fallimentare per cui la revocatoria sarebbe inutile; tuttavia anche questo aspetto merita di essere esplorato.
          Zucchetti Sg srl