Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Pagamento ritenuta d'acconto

  • Fernando Robecchi

    LARINO (CB)
    24/10/2016 12:07

    Pagamento ritenuta d'acconto

    1) Con il prossimo piano di riparto verrà disposto il pagamento parziale delle retribuzioni dei dipendenti, non coperte dal Fondo di Garanzia.
    E' corretto applicare la ritenuta nella misura minima (credo il 23%), laddove il Fallimento non conosce il reddito del biennio precedente di ciascun lavoratore? Trattandosi, peraltro, di un cospicuo numero di dipendenti, sarebbe oltremodo difficile reperire tale informazione.
    Avrei, poi, ulteriori adempimenti da compiere nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria?

    2) Quanto al pagamento del t.f.r., vorrei avere conferma del fatto che, nel caso in cui detto pagamento andrà effettuato in surroga al Fondo di Garanzia, il fallimento non dovrà pagare alcuna ritenuta.

    3) Se, invece, il fallimento dovrà pagare il t.r.f. direttamente al lavoratore, quale sarà l'aliquota da applicare alla ritenuta d'acconto?
    Avrei, poi, altri adempimenti da effettuare nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria?
    • Fernando Robecchi

      LARINO (CB)
      24/10/2016 12:37

      RE: Pagamento ritenuta d'acconto

      4) Il fallimento dovrà pagare la ritenuta d'acconto anche in caso di cessione del quinto?
      In caso affermativo, la determinazione dell'aliquota sarà effettuata in modo analogo a quanto detto per i lavoratori?
      Ringrazio sin d'ora
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        06/11/2016 19:46

        RE: RE: Pagamento ritenuta d'acconto

        Per quanto riguarda l'importo delle ritenute da operare, anche al Curatore si applicano le regole ordinarie e quindi, per quanto riguarda le retribuzioni, trattandosi di emolumenti relati ad annualità precedenti e quindi soggetti a tassazione separata:

        -l'imposta viene determinata applicando all'ammontare percepito, al netto dei contributi previdenziali, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito netto complessivo di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore nel biennio anteriore all'anno in cui detti emolumenti arretrati sono percepiti

        - se in uno dei due anni precedenti non vi è stato reddito imponibile, si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno, mentre se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota relativa al primo scaglione di reddito

        - l'imposta così determinata è ridotta delle detrazioni annue spettanti se e nella misura in cui non sono state fruite per ciascuno degli anni a cui gli arretrati si riferiscono.

        Nel caso di fallimento, il Curatore dovrà quindi procurarsi tali informazioni chiedendole ai dipendenti (non vediamo come altrimenti possa procedere, non potendo certo acquisire tali informazioni autonomamente). Se non avrà risposta, non disponendo delle informazioni necessarie per il calcolo dell'aliquota secondo quanto indicato nel primo dei punti qui sopra esposti, e per il calcolo delle detrazioni secondo quanto indicato nell'ultimo di essi, non potrà che applicare l'aliquota relativa al primo scaglione di reddito, ovvero appunto il 23%.


        Sempre in applicazione delle regole ordinarie, per quanto riguarda il T.F.R. le regole sono ancor più complicate perché, stante la peculiare metodologia di calcolo del carico fiscale su di esso, sarà necessario che il Curatore acquisisca, in sede di predisposizione dello stato passivo ovvero comunque entro il momento dell'effettuazione del riparto:

        - la data di assunzione

        - l'importo del T.F.R. maturato alla data del 31/12/2000

        - l'importo del T.F.R. maturato successivamente a tale data, distinguendo l'importo relativo a T.F.R. da quello relativo a rivalutazione monetaria annuale dello stesso.


        La base imponibile è infatti data dalla somma di:

        - T.F.R. maturato al 31/12/2000, meno € 309,87 per anno o frazione di anno di maturazione

        - T.F.R. maturato successivamente, ma escludendo la quota di rivalutazione monetaria.


        Così determinata la base imponibile, l'imposta da trattenere sarà determinata come segue:

        - il T.F.R. totale viene diviso per il numero di anni o frazione di anno di durata del rapporto di lavoro

        - tale importo viene moltiplicato per 12 per ottenere il c.d. reddito annuo di riferimento

        - a tale reddito annuo di riferimento vengono applicate le aliquote IRPEF progressive per determinare l'imposta "virtuale" su di esso

        - il rapporto fra tale imposta "virtuale" e il reddito di riferimento costituisce l'aliquota da applicare alla base imponibile come sopra individuata per determinare le imposte dovute, e quindi la ritenuta da effettuare.


        Per quanto riguarda gli adempimenti successivi, oltre ovviamente al versamento delle ritenute d'acconto operate, il Curatore dovrà consegnare ai dipendenti e trasmettere all'Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica, e trasmettere la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770).


        Infine, in caso di cessione del quinto e quindi di riparto direttamente a favore del cessionario, dovranno essere seguite esattamente le medesime regole, corrispondendo al cessionario del quinto l'importo, al netto di ritenuta, che sarebbe stato corrisposto al dipendente.

    • Umberto Romano

      Treviso
      07/02/2019 18:38

      RE: Pagamento ritenuta d'acconto

      Qualora, in sede di riparto di un concordato liquidatorio, il liquidatore debba pagare ai dipendenti anche le quote di tfr destinate a fondi di previdenza complementare, si applica sempre la ritenuta del 23%?
      Verificavo che l'INPS quando ha anticipato , per il tramite del fondo di garanzia, tali quote non ha applicato ritenuta.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        12/02/2019 09:47

        RE: RE: Pagamento ritenuta d'acconto

        Risulta anche a noi che in determinate circostanze, evidentemente presenti anche nel caso in esame, la quota di TFR destinata ai fondi di previdenza complementare debba essere corrisposta direttamente ai dipendenti.

        Ci lascia perplessi il fatto che l'INPS non abbia operato alcuna ritenuta, perchè a noi risulta che invece, trattandosi di corresponsione di T.F.R., anche se in situazione e con modalità particolari, ciò debba avvenire.

        Il meccanismo di calcolo delle ritenuta da operare è estremamente complesso, ed è stato dettagliato nell'intervento precedente.

        Effettivamente ci risulta che spesso, o per indisponibilità dei dati o per semplicità, venga "prudenzialmente" applicata all'intero importo la ritenuta del 23% indicata nel quesito.
        Ciò semplifica il lavoro del Curatore/Liquidatore Giudiziale e ha modeste conseguenze sul dipendente, che subirà una ritenuta superiore al dovuto ma la recupererà in sede di liquidazione definitiva da parte dell'Agenzia delle Entrate.
        Ma, ribadiamo, in base alla normativa vigente non è la procedura corretta.
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