Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RIPARTO FINALE

  • Valentina Leo

    Forlì (FC)
    10/05/2019 16:36

    RIPARTO FINALE

    Buonasera,
    mi accingo a fare un riparto finale e mi sorge un dubbio.
    Premetto che avevo già effettuato un riparto e avevo chiuso la procedura pur in pendenza di un'insinuazione fatta in uno stato passivo. Ora, è arrivato alla procedura fallimentare il bonifico derivante dal riparto finale del fallimento sopra indicato e mi accingo quindi a fare il riparto finale.
    Operando il riparto su fallco, mi sono accorta che pur registrando l'entrata come mobiliare (nel riparto precendete avevo sia entrate mobiliari che immobiliari) in realtà viene ricalcolato automaticamente dal programma la quota di compenso del curatore gravante sulle entrate immobiliari e quello gravante sulle entrate mobiliari così come vengono riconteggiate le quote di spese generali gravanti su un'entrate e su un'altra.
    Alla luce di questo mi ritrovo quindi che, a seguito della nuova entrata mobiliare la quota di compenso calcolato nel riparto precedente sull'entrata immobiliare, così come le spese generali sono diminuite (questo perchè sono aumentate le entrate mobiliari) pertanto dal nuovo riparto sembrerebbe che, a fronte della nuova entrata mobiliare debba distribuire una somma anche al creditore ipotecario (che aveva quindi il privilegio sul bene immobile) proprio perchè la quota di compenso e la quota di spese generali gravanti sul di lui sono diminuite.
    Vi chiedo se questo calcolo è corretto o se, considerato che le entrate sono di natura mobiliare debba utilizzarle esclusivamente per il pagamento dei creditori che hanno privilegio mobiliare.
    Grazie mille.
    Leo Valentina
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/05/2019 16:25

      RE: RIPARTO FINALE

      L'art. 118, nella parte in cui parla della chiusura anticipata in pendenza di giudizi, stabilisce, tra l'altro, che "Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119". Se ne deve desumere che le entrate successive alla chiusura anticipata, pur senza determinare la riapertura del fallimento, costituiscono una entrata che va distribuita secondo le regole ordinarie tra i creditori aventi diritto. Per questo motivo, noi abbiamo previsto che, a seguito della nuova entrata, Fallco consideri la stessa come se fosse arrivata in pendenza di fallimento, ricalcolando, alla luce della stessa la ridistribuzione delle spese generali, con possibili modifiche di quanto in precedenza fatto. Nel suo caso, pertanto, correttamente, a nostro avviso, il programma, avvisto della nuova entrata mobiliare, ricalcola e ridistribuisce le spese generali (tra cui anche il suo compenso), determinando i netti disponibili per ciascuna massa e ciascun bene, da cui può derivare che un ipotecario abbia diritto ancora a qualcosa a seguito della diminuzione della incidenza delle spese sulla massa immobiliare a causa dell'incremento dell'attivo mobiliare.
      Zucchetti Sg srl