Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

riparto-prededuzione e creditore ipotecario

  • Marco Barbera

    Roma
    30/11/2012 10:45

    riparto-prededuzione e creditore ipotecario

    Buongiorno,
    la questione è la seguente:dopo la vendita dell'unico immobile, rappresentante l'unico attivo, ho provveduto a pagare il "campione" fallimentare, l'ICI e il canone di informatizzazione Zuccheti 2012. Approvato il rendiconto, mi accingo a chiedere il compenso .
    La somma che residuerà dovrebbe aggirarsi sui 195.000,00 e non sarà sufficiente a saldare quanto dovuto all'unico creditore ipotecario ( circa € 220.000,00).
    Vi sono da pagare lo stimatore dell'immobile per circa € 4.000,00 e il condominio ( di cui fa parte l'immobile venduto) ammesso in prededuzione per € 1.500,00 circa.
    Ala luce del disposto degli art. 111 e 111 bis LF riterrei di dover pagare dapprima lo stimatore, il condominio e anche il canone di informatizzazione del 2013, spesa ritenuta prededucibile chirografaria ma pur sempre prededucibile e versare il residuo al creditore ipotecario.
    Mi è stato obiettato che devo invece provvedere a ripartire la somma residua proporzionalemnte tra lo stimatore, il condominio e l'ipotecario, senza nulla corrispondere per il canone 2013 perchè prededucibile chirografario.
    Grazie per un Vostro auterevole parere.
    Avv. Marco Barbera
    Roma
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/11/2012 21:07

      RE: riparto-prededuzione e creditore ipotecario

      Riteniamo errata l'obiezione che le è stata fatta perché il canone di cui parla è in prededuzione e in questa categoria va considerato come spesa di giustizia, rientrante nella previsione degli artt. 2755 e 2770 c.c. e non certo come chirografo, dal momento che esso è il corirspettivo per l'utilizzo di uno strumento utile alla gestione della pèrocedura
      Zucchetti Sg Srl
      • Marco Barbera

        Roma
        30/11/2012 21:48

        RE: RE: riparto-prededuzione e creditore ipotecario

        Sono pienamente d 'accordo.
        Sul residuo quesito- pagare prima i prededucibili stimatore, condominio per oneri maturati dalla dichiarazione di fallimento ( e zucchetti)e poi il creditore ipotecario ovvero ripartire proporzionalmente l 'attivo residuo tra stimatore, condominio e creditore ipotecario - COSA NE PENSATE?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/12/2012 19:56

          RE: RE: RE: riparto-prededuzione e creditore ipotecario

          Questo è uno dei problemi che il legislatore ha creato senza probabilmente rendersene conto, con la modifica del terzo comma dell'art. 111bis, che ora diventa difficile coordinare con il terzo comma dell'art. 111 ter, cui dopo la riforma del 2006 si collegava. Ora a norma di quest'ultima disposizione, introduttiva su piano generalizzato dei conti speciali, il curatore Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. Ciò significa che dai beni ipoptecati comunque va no detratte le spese specifiche sostenute per lo stesso e una quota delle spese generali, e queste dovrebbero essere le uniche che possono gravare sui beni immobili ipotecati perché il riformato (con il decreto correttivo del 2007) terzo comma dell'art. 111 bis prevede che i crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
          Questi sono i criteri di legge da applicare al suo caso per cui se la stima attiene proprio al bene immobile ipotecato, il relativo costo è una spesa specifica al bene, che va imputata integralmente allo stesso, altrimenti generale; a questo punto bisogna valutare se è stata utile o non al creditore ipotecario, per cui, rimanendo nell'esempio della stima, se essa ha riguardato beni mobili, si può dire che nessuna parte della spesa per stessa deve gravare sui beni ipotecati. Le spese del curatore, quelle per l'applicativo Zucchetti sono sicuramente spese di carattere generali utili per tutti, per cui gravano in prorzione anche sul bene immobile ipotecato, e così via.
          Zucchetti Sg Srl
          • Ester Ferrara

            Orvieto (TR)
            17/02/2017 13:02

            RE: RE: RE: RE: riparto-prededuzione e creditore ipotecario

            Mi ricollego alla discussione ponendo la seguente questione.

            Secondo i Giudici di Legittimità (Cass. civ., sez. I, 12-05-2010, n. 1150) in tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, sul ricavato della vendita degli immobili gravati da ipoteca vanno collocate in prededuzione: a) le spese riconducibili alla conservazione e alla liquidazione del bene ipotecato; b) una quota parte del compenso del curatore, ottenuta ponendo a confronto l'attività svolta nell'interesse generale e quella esercitata nell'interesse del creditore garantito; e c) una porzione delle spese generali della procedura, da determinarsi in misura corrispondente all'accertata utilità delle stesse per il creditore garantito, adottando, ove non sia possibile un'esatta valutazione dell'incidenza delle spese generali su quelle specifiche, il criterio di proporzionalità, la cui applicabilità è tuttavia subordinata alla certezza dell'utilità di tali spese per il creditore garantito.

            Nel caso di specie, l'unico attivo realizzato è derivato dalla vendita di un complesso immobiliare gravato da ipoteca a garanzia di mutuo fondiario. Le somme ricavate dalla vendita sono state assegnate in via provvisoria al creditore fondiario che aveva proseguito le esecuzioni pendenti alla data di dichiarazione di fallimento ex art. 41 TUB.
            Quindi, le uniche somme sulle quali i creditori prededucibili possono fare affidamento sono quelle ricavate dalla vendita degli immobili ipotecati, coemdetto, assegnate in via provvisoria all'istituto di credito. Si precisa che tra le prededuzione, oltre alle spese relative alla procedura esecutiva (stimatore, custode, IVA, IMU, Condomino, etccc.) già corrisposte dal creditore fonidario, vi sono le spese genrali di procedura, il compenso del curatore, del coadiutore contabile e dei legali nominati con riferimento ad un giudizio di opposizione ed a due azioni revocatorie (provvisoriamente favorevoli alla curatela ma per la quali pende appello).

            Sulla base dei predetti principi giuridprudenziali occorre quindi determinare quale sia stata, nel caso di specie, la concreta utilità tratta dal creditore ipotecario con riferimento al giudizio di opposizione allo stato passivo, alle azioni revocatorie ed all'intera attività svolta dal curatore e dal coadiutore (predisposizione relazioni 33, verifiche stato passivo, redazione programma di liquidazione. etcc.).

            Personalmente ritengo che in tal caso (ove l'attivo realizzato consente di soddisfare il solo creditore fondiario) la procedura fallimentare abbia in concreto realizzato il solo interesse del creditore ipotecario e, quindi, il compenso del curatore, del coadiutore, dei legali e le altre spese di procedura vadano poste a completo carico del fondiario.
            Ove ciò non fosse (ritenendo invece che la procedura fallimentare abbia assunto solo in parte una concreta utilità per il creditore fondiario) i creditori prededucibili soccomberebbero, almeno parzialmente, al creditore ipotecario, potendo essere soddisfatti solo in parte.

            Resto in attesa di un Vs. contributo al riguardo.

            Grazie
            Ester Ferrara



            • Zucchetti SG

              Vicenza
              17/02/2017 18:47

              RE: RE: RE: RE: RE: riparto-prededuzione e creditore ipotecario

              Abbiamo detto già altre volte che il richiamo al concetto di utilità è tipico del vecchio rito perché, con la riforma, è stato introdotto l'art. 11ter che regola la distribuzione delle spese generiche facendo riferimento al solo criterio proporzionale, criterio che, quindi, nel caso, come il suo, in cui l'attivo è costituito soltanto dal ricavato del bene immobile ipotecato, porta a caricare le spese prededucibili, che vanno pagate per prime, tutte sul ricavato immobiliare.
              Zucchetti SG srl
              • Andrea Cester

                San Vendemiano (TV)
                24/09/2018 15:20

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: riparto-prededuzione e creditore ipotecario

                Buon giorno,
                nell'ambito della presente discussione sto affrontando una situazione analoga che ritengo di definire con la seguente modalità. Una volta pagato il compenso del curatore (in tal senso anche Tribunale di Milano 9.01.2014), imputato in misura proporzionale alle due masse presenti, l'attivo fallimentare (Euro 100) è costituito da un immobile (Euro 99) e da massa mobiliare (Euro 1) (somme acquisite da un conto corrente della società); sono presenti creditori ipotecari e varie spese in prededuzione che non saranno soddisfatte integralmente (Euro 98 di natura immobiliare ed Euro 3 di spese generali). Per semplicità non ci sono altri oneri.
                Ai sensi dell'art. 111 bis dovranno essere soddisfatte prioritariamente le spese in prededuzione direttamente afferenti la conservazione, amministrazione e liquidazione dell'immobile (ausiliario alla vendita, estimatore, pubblicità, IMU) per Euro 98. Il ricavato residuo dell'immobile (Euro 1) dovrà essere gravato proporzionalmente della quota di spese generali prededucibili (Zucchetti Software per Euro 3, dei quali Euro 2,97 gravanti sull'immobile ed Euro 0,03 sulla massa mobiliare) e sarà azzerato, talché nulla sarà corrisposto, ai sensi dell'art. 111 bis c. 2, al creditore ipotecario. Il debito residuo per spese generali in prededuzione (Euro 2) sarà soddisfatto fino alla capienza della massa mobiliare (Euro 1) e per la parte eccedente non potrà essere pagato.
                Cordiali saluti.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  24/09/2018 19:49

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: riparto-prededuzione e creditore ipotecario

                  In data odierna è pervenuta domanda simile da parte del dott. Francescon con cui si chiedeva come trattare una spesa prededucibile di carattere esclusivamente mobiliare in mancanza di ricavo mobiliare. La nostra risposta è stata la seguente:
                  "Lei tocca un punto delicato che si trova in quella zona oscura in cui è difficile esprimere pareri sicuri; il legislatore, infatti, con l'art. 111ter, come detto svariate volte, ha posto il principio che le spese della procedura vanno soddisfatte prima delle ipoteche e che le spese specifiche a determinati beni vanno soddisfatte con il ricavato di quei beni nel mentre le spese generali vanno distribuite proporzionalmente su tu tutti i beni, ma non ha precisato il significato del concetto di spese speciali o, per meglio dire del concetto di "uscite di carattere specifico" di cui si parla nell'art. 111ter.
                  A nostro avviso, le masse dell'attivo, quella mobiliare e quella immobiliare, vanno tenute distinte e, come dice la norma citata, bisogna tenere il conto delle entrate e delle uscite relative a ciascun bene o gruppo di beni di ciascuna massa, sicchè le spese di carattere generale hanno una doppia valenza, nel senso possono riguardare sia i beni mobili che quelli immobili, come il compenso del curatore il canone per il programma Fallco ecc., sia la generalità di una sola categoria di beni, mobili o immobili; di conseguenza una spesa generale esclusivamente mobiliare è come se fosse una spesa specifica alla categoria mobiliare e non può essere soddisfatta con il ricavato immobiliare, prima degli ipotecari.
                  Ripetiamo si tratta di una nostra interpretazione, ma possono essere date anche soluzioni diverse, in base alle quali la natura generica della spesa giustificherebbe da sola la suddivisione in proporzione su tutti i beni, senza fare, cioè, la ulteriore distinzione tra spese generali mobiliari e spese generali immobiliari".
                  La sua soluzione ci sembra vada nel senso da noi auspicato.
                  Zucchetti Sg Srl
                • Andrea Cester

                  San Vendemiano (TV)
                  24/09/2018 23:07

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: riparto-prededuzione e creditore ipotecario

                  Molte grazie.
                • Luca Andretto

                  Verona
                  29/11/2018 17:12

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: riparto-prededuzione e creditore ipotecario

                  Mi collego a questa discussione, per chiedere se a Vostro avviso possano considerarsi di carattere generale, ai fini di cui all'art. 111-ter, co. 3, l.fall., alcuni crediti ammessi al passivo in prededuzione.
                  Si tratta, in particolare, dei compensi (e relativi accessori) maturati dal difensore della società fallita: (i) per l'assistenza nel procedimento di concordato preventivo, poi sfociato nella dichiarazione di fallimento; e (ii) per l'assistenza nell'attività di recupero crediti svolta dopo la presentazione della domanda di concordato e prevista dal piano.
                  Sarei orientato a considerare senz'altro di carattere generale il credito di cui al punto (i), mentre sono alquanto dubbioso su quello di cui al punto (ii). Se quest'ultimo credito non fosse considerato di carattere generale, non potrebbe essere soddisfatto con il ricavato dalla vendita di un bene immobile ipotecato, se non con quanto residui una volta soddisfatto il creditore ipotecario (ma avrebbe comunque precedenza su tutti gli altri creditori, sforniti di titoli speciali di prelazione).
                  Ringrazio sin d'ora per il cortese riscontro che potrete darmi.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  02/12/2018 18:45

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: riparto-prededuzione e creditore ipotecario

                  Anche noi condividiamo la sua opinione che la spesa sub (i) abbia carattere generale in quanto l'attività svolta era finalizzata all'apertura del concordato, per cui o si esclude la prededuzione per motivi che non riusciamo a vendre (il concordato è stato ammesso e poi è stato dichiarato il fallimento) oppure, se si ammette che il credito è prededucibile, non è possibile collegare lo steso a un singolo bene o massa di beni.
                  Di carattere più specifico è, invece, l'attività sub (ii) perché questa era indirizzata al recupero crediti, per cui era finalizzata ad incrementare il patrimonio mobiliare e non quello immobiliare, per cui la stessa può essere considerata come spesa generale mobiliare. Se l'attivo mobiliare è insufficiente alla soddisfazione di tale credito, e vi è un bene immobile ipotecato, si versa nella situazione trattata nella risposta che precede del 24.9.18, cui rinviamo.
                  Zucchetti SG srl
                • Matteo Panelli

                  VALENZA (AL)
                  11/01/2019 11:23

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: riparto-prededuzione e creditore ipotecario

                  In un fallimento, ho un solo attivo di tipo immobiliare (e nessun attivo mobiliare) su cui grava una debito ipotecario ben superiore al valore dell'immobile stesso.
                  Nel caso in cui il credito dell'attestatore (del precedente concordato preventivo poi sfociato in fallimento), venisse ammesso in prededuzione (con il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.), ritenete che sarebbe soddisfatto anteriormente al creditore ipotecario?
                  Dalla discussione in oggetto, mi pare di capire che sia necessario distinguere tra spesa generale e non: nel caso di specie, avrei detto generale, ma trattandosi del credito vantato dall'attestatore chiedo Vostro parere.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  14/01/2019 12:44

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: riparto-prededuzione e creditore ipotecario

                  Si la sua intuizione è corretta. La spesa per il compenso dell'attestatore è di carattere generale in quanto la sua relazione non è riferita a beni specifici ma ha ad oggetto l'attestazione della veridicità dei dati e la fattibilità del piano ed è necessaria per la stessa ammissione alla procedura concordataria.
                  Zucchetti SG srl
                • Matteo Panelli

                  VALENZA (AL)
                  14/01/2019 13:22

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: riparto-prededuzione e creditore ipotecario

                  Quindi, ritenete corretto che tale credito (ammesso in prededuzione al privilegio art. 2751bis n. 2) non sia soddisfatto anteriormente al privilegio ipotecario (oppure per il credito dell'attestatore, si può rinvenire diversa sorte)?
                  Ricordo che, nel caso in specie, non vi è alcun attivo mobiliare, ma solo un immobile ipotecato (e non capiente).
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  14/01/2019 19:50

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: riparto-prededuzione e creditore ipotecario

                  Come abbiamo detto nelle risposte che precedono, l'art. 111ter ha posto il principio che le spese della procedura vanno soddisfatte prima delle ipoteche e che le spese specifiche a determinati beni vanno soddisfatte con il ricavato di quei beni nel mentre le spese generali vanno distribuite proporzionalmente su tutti i beni, il che significa, come pure abbiamo detto, che dai beni ipotecati vanno detratte le spese specifiche sostenute per gli stessi e una quota delle spese generali. Di conseguenza, qualificata come spesa generale quella dell'attestatore, la stessa va soddisfatta in proporzione anche col ricavato del bene immobile ipotecato prima del credito dell'ipotecario; se l'attivo è costituito unicamente dal ricavo di tale bene immobile le spese di carattere generale, in mancanza di altri beni su cui distribuirle, vanno a gravare interamente sull'immobile, sempre prima di soddisfare il creditore ipotecario, giusto il disposto del terzo comma dell'art. 111ter.
                  Zucchetti SG srl