Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto finale in pendenza di opposizione allo stato passivo

  • Gian Nicola Acinapura

    tivoli (RM)
    04/04/2019 09:38

    Riparto finale in pendenza di opposizione allo stato passivo

    Buongiorno,
    in relazione ad un fallimento, il Giudice Delegato mi chiede di depositare il progetto di riparto finale, nonostante sia pendente un'opposizione allo stato passivo presentata da un creditore escluso.
    Chiedo cortesemente un parere in merito alla necessità di effettuare un accantonamento delle somme che spetterebbero al creditore opponente in caso di accoglimento dell'opposizione oggi pendente.
    In particolare, lo scrivente opererebbe nel seguente modo:
    - determinazione delle somme spettanti al creditore opponente in caso di accoglimento dell'opposizione;
    - accantonamento delle somme di cui al precedente punto;
    - ripartizione tra i creditori ammessi delle disponibilità al netto delle somme accantonate.

    Ringrazio anticipatamente per i parere che perverranno.
    Gian Nicola Acinapura
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/04/2019 19:18

      RE: Riparto finale in pendenza di opposizione allo stato passivo

      Fino al 3.7.2016 poteva darsi per pacifico che non partecipavano ai riparti i creditori esclusi dal passivo, benché avessero proposto opposizione, né avevano diritto ad accantonamenti, a meno che non ricorresse una delle ipotesi di cui all'art. 113 che, appunto, prende in considerazione anche gli opponenti tra coloro che possono partecipare ai riparti seppur con accantonamenti, ma è altrettanto vero che non prevede accantonamenti in favore di tutti coloro che abbiano proposto opposizione allo stato passivo, bensì solo in favore dei creditori opponenti che abbiano ottenuto misure cautelari e degli opponenti che abbiano ottenuto "sentenza" favorevole non passata in giudicato.
      In data 3 luglio 2016 è entrata in vigore la legge 30 giugno 2016, n. 119 di conversione del D.L. 3 maggio 2016, n. 59 (applicabile a tutti i progetti di riparto presentati dopo questa data indipendentemente dall'epoca della dichiarazione di fallimento), che ha introdotto nel primo comma dell'art. 110 il seguente periodo: "Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'art. 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili previo rilascio in favore della procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura di somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'art. 98, oltre interessi, al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione".
      Questa disposizione, come quella di cui al successivo periodo, hanno creato più problemi di quanti ne abbiano risolti. Il Trib. Modena 3.4.2017 ha ritenuto che il legislatore abbia voluto, con questa disposizione introdurre un obbligo di accantonamento (rectius, divieto di distribuzione o accantonamento meramente contabile) in favore di coloro che abbiano anche soltanto un giudizio di opposizione in corso in primo grado e ciò a prescindere da ogni delibazione circa la fondatezza o meno della loro pretesa.
      Noi siamo contrari a questa interpretazione, per una serie di motivi che è superfluo qui esporre perché , in presenza di un precedente giurisprudenziale è preferibile, in caso di incertezza, seguire quel precedente che, nel caso, peraltro individua anche la via più tranquilla e meno pericolo in ordine ai futuri sviluppi.
      L'unica cosa, prima di intraprendere questa strada, potrebbe chiedere al giudice delegato, visto che si tratta di una questione di carattere generale, se con l'invito al predisporre il riparto in pendenza di una causa di opposizione al passivo se intendeva adeguarsi all'indirizzo del tribunale modenese, oppure se deve procedere a chiedere la fideiussione di cui parla la norma fallimentare per includere il creditore opponente nel riaparto.
      Zucchetti SG srl
      • Salvatore Bellassai

        IVREA (TO)
        13/01/2021 17:08

        RE: RE: Riparto finale in pendenza di opposizione allo stato passivo

        vorrei intervenire in questa discussione non per dare una risposta ma per ampliare l'oggetto della domanda posta dal collega.
        Mi trovo nella situazione di dovere predisporre un riparto parziale in un fallimento di cui sono curatore che prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili ex art. 111 e segg. l. f. sorti sia durante il fallimento che nel corso della domanda prenotativa di concordato preventivo ex art. 161, 5 c. l. f.(cui non ha fatto seguito la presentazione del ricorso nel termine stabilito e in conseguenza di tale inadempimento era stato dichiarato il fallimento). In sede di verifica dello Stato Passivo il creditore richiedeva la prededuzione al chirografo per il suo credito che però è stata esclusa dal G.D. che ha ammesso il credito soltanto al chirografo. Il creditore si opponeva contro lo Stato Passivo richiedendo nuovamente la prededuzione e il Tribunale respingeva il ricorso condannandolo al pagamento delle spese del giudizio. Il creditore nei termini proponeva ricorso per cassazione dove il fallimento si è costituito.
        Ad oggi la C.C. non ha ancora deciso.
        Trattandosi di un credito consistente, mi sono posto il problema, dovendo predisporre il riparto parziale, se accantonare la somma eventualmente spettante nel caso di vittoria da parte del creditore nel giudizio pendente avanti alla Corte di Cassazione oppure no.
        Grato di una cortese risposta.
        • Gian Nicola Acinapura

          tivoli (RM)
          13/01/2021 18:09

          RE: RE: RE: Riparto finale in pendenza di opposizione allo stato passivo

          Egregio Collega, avendo avviato la discussione sull'argomento, Ti segnalo che, nell'analoga situazione, ho provveduto ad accantonare interamente le somme, eventualmente spettanti al creditore (il credito era stato totalmente escluso dal passivo); inoltre, ho provveduto alla chiusura del fallimento nell'attesa di definizione del giudizio di opposizione alo stato passivo.
          Pertanto, nel caso da Te prospettato, ritengo che sia corretto ripartire a favore del creditore opponente la percentuale che pagherai ai chirografari (tenuto conto che il credito è stato ammesso in chirografi). La differenza, fino al raggiungimento del totale della pretesa creditoria, dovrà essere accantonata in attesa della sentenza della Cassazione.
          Tale impostazione trova riscontro nel primo comma dell'art. 110 L.F. laddove evidenzia:
          "Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'art. 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma, indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta...".




          • Salvatore Bellassai

            IVREA (TO)
            13/01/2021 19:11

            RE: RE: RE: RE: Riparto finale in pendenza di opposizione allo stato passivo

            Gentilissimo collega, ti ringrazio per la sollecita risposta.
            Nel mio caso però non deve essere predisposto il riparto finale ma un primo riparto parziale con il quale mi proponevo di distribuire il 70 % dell'attivo per pagare le prededuzioni ( esclusa quella non riconosciuta al creditore opponente) con una prevista percentuale da distribuire ai dipendenti, assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Non distribuirei nulla ai chirografari.
            Se invece devo prevedere di accantonare la somma spettante al creditore opponente, di importo considerevole, non mi rimane nulla da ripartire ai dipendenti.
            Mi chiedevo perciò se fosse giusto effettuare un accantonamento per un credito la cui prededuzione è stata esclusa in sede di verifica ed anche nel giudizio introdotto ex art. 98 l. f. avanti al Tribunale (che aveva respinto l'opposizione, condannandolo alle spese), in quanto così operando si pregiudicherebbe il diritto al riparto, seppure in modesta percentuale, di cui godrebbero i dipendenti, in assenza di questo credito contestato.
            Se fosse possibile gradirei anche un commento della redazione di Fallco.
            Grazie molte
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              13/01/2021 19:23

              RE: RE: RE: RE: RE: Riparto finale in pendenza di opposizione allo stato passivo

              Ovviamente ribadiamo il principio già anticipato nella precedente risposta secondo cui i creditori non ammessi al passivo (o comunque per la parte non ammessa) anche se hanno proposto opposizione allo stato passivo, non hanno diritto a partecipare ai riparti né ad ottenere accantonamenti, a meno che non ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 113 che, appunto, prende in considerazione anche gli opponenti tra coloro che possono partecipare ai riparti seppur con accantonamenti, ma è altrettanto vero che non prevede accantonamenti in favore di tutti coloro che abbiano proposto opposizione allo stato passivo, bensì solo in favore dei creditori opponenti che abbiano ottenuto misure cautelari e degli opponenti che abbiano ottenuto "sentenza" favorevole non passata in giudicato.
              Questa situazione, come si è ricordato, è mutata con l'entrata in vigore della legge 30 giugno 2016, n. 119 di conversione del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, che ha introdotto nel primo comma dell'art. 110 il seguente periodo: "Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'art. 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili previo rilascio in favore della procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura di somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'art. 98, oltre interessi, al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione".
              Se la norma si fermasse qui, sarebbe sufficiente che il curatore, in vista di un riparto parziale in cui potrebbe partecipare un creditore escluso dal passivo che abbia fatto opposizione allo stato passivo, scrivesse a costui per chiedergli il rilascio, entro un congruo termine, di una fideiussione con le caratteristiche indicate dalla legge, di modo che, in caso di rilascio, lo include nel riparto, salvo a chiederne la restituzione e azionare la fideiussione n qualora il suoi diritto non sia riconosciuto, e, in caso di diniego, lo esclude dal riparto, senza alcuna responsabilità visto che è il creditore che ha rinunciato a dare la fideiussione che gli avrebbe permesso di partecipare al riparto.
              Sennonchè la norma continua disponendo che "Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 98". ossia la norma riproduce lo stesso meccanismo del pagamento previo rilascio di fideiussione anche in favore dei creditori, diversi dagli opponenti, che hanno diritto al riparto in base alla loro collocazione al passivo, ma la cui soddisfazione, in tutto o in parte, è condizionata dalla soluzione della controversia dell'opponente, che non ha ovviamente ottenuto il pagamento previo rilascio della fideiussione; se quindi uno o più creditori ammessi al passivo ottengono dal riparto il pagamento che loro compete, senza tener conto di un creditore prioritario o paritario escluso dal passivo e opponente che nulla riceve, qualora l'opponente risultasse vittorioso gli accipientes dovrebbero restituire, in tutto o in parte, quanto ricevuto; la fideiussione ha lo scopo di garantire detta restituzione.
              In questo modo il legislatore ha sostanzialmente paralizzato l'attività del curatore perché, a parte i casi in cui siano pochi i creditori condizionati dalla partecipazione o meno al passivo di un altro, quando i creditori condizionati sono molti- come potrebbe essere nel caso da lei proposto in cui è in contestazione la prededucibilità di un credito- diventa difficile, o addirittura impossibile, richiedere il rilascio di fideiussioni a tutti coloro che vengono soddisfatti.
              In questa situazione il curatore si trova davvero in imbarazzo, perché deve fare prima l'interpello ai creditori opponenti e successivamente, dato per scontato che gli opponenti non rilasceranno la fideiussione (essi, infatti, non hanno interesse a sobbarcarsi alle spese di una fideiussione, sapendo che gli altri creditori di grado inferiore se voglio essere pagati devono loro rilasciare la fideiussione per cui gli opponenti sono garantiti), deve rivolgere lo stesso interpello agli altri creditori che potrebbero partecipare al riparto.
              Che fare allora? Con riferimento al caso concreto lei dovrà, alla luce delle disposizioni esaminate, in vista di un riparto parziale, rivolgere al creditore opponente richiesta di rilascio di fideiussione con le caratteristiche indicate dall'art. 110 per poter partecipare al riparto in prededuzione; al rifiuto di questi valuterà la situazione per capire, in base alle risultanze del passivo e dell'attivo e all'oggetto del credito oggetto di opposizione, se e su quanti creditori incide la definizione del giudizio di opposizione. Qualora la situazione è tale da rendere impossibile chiedere la fideiussione a tutti, comunica al giudice delegato che non procede alla presentazione di un progetto di riparto pur in presenza delle disponibilità spiegando la situazione raffigurata.
              Fare in queste condizioni un riparto accantonando la somma che sarebbe dovuta al creditore opponente in caso di vittoria, come suggerisce il suo collega, significa eludere la legge, che all'art. 113 prevede l'accantonamento in favore degli opponenti solo per le ipotesi ivi indicati ai nn. 2 e 3 e non per qualsiasi opponente; se ricorre una di queste due ipotesi l'accantonamento è giustificato, ma la nuova norma tende (almeno tendeva nell'idea del legislatore) a tutelare proprio gli opponenti che non hanno diritto all' accantonamento. Certo tutto si può fare, ma bisogna sapere che si viola la legge e si corre qualche rischio, perché i creditori che non vengono soddisfatti in quanto non viene distribuita in loro favore la somma che è stata accantonata in favore di chi non ne aveva diritto, potrebbero lamentarsi. E' per rispettare la legge ed evitare rischi, che si è suggerito di procedere come in precedenza detto..
              Zucchetti SG srl
              • Salvatore Bellassai

                IVREA (TO)
                13/01/2021 20:38

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto finale in pendenza di opposizione allo stato passivo

                Ringrazio per la risposta.
                Penso che non procederò al riparto parziale informando il Giudice Delegato sui motivi che sconsigliano di farlo.
                I creditori privilegiati che potrebbero avvantaggiarsi del riparto in caso di mancato accantonamento della somma spettante al creditore opponente che non rilascerebbe la fideiussione ( come da Voi prospettato) sono molti, per cui ottenere da tutti costoro la fideiussione non sarebbe possibile.