Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

differenza tra graduazione credito

  • Giampiero Favalli

    lovere (BG)
    02/09/2019 15:16

    differenza tra graduazione credito

    Spettabile forum, volevo sottoporre il presente caso.
    Nel caricare una surroga inps ,proveniente da sede inps di Monza,ho riscontrato differenze di liquidazione tra quanto determinato dall'Istituto e quanto risulta nello stato passivo definitivo del fallimento .
    Mentre nello stato passivo un ex dipendente veniva ammesso per circa 11.000,00 al privilegio ma per soli crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione,l'Inps ha liquidato circa 5.100,00 euro per tfr e circa 3.200,00 per arretrati retributivi.
    Sapevo che per soli arretrati la somma spettante sarebbe stata inferiore.
    Ora,a parte la differenza di somme,è da capire come comportarsi circa la salita di un gradino nel privilegio del tfr.
    La curatela,ritenendo al tempo che l'insinuazione non fosse completa,aveva chiesto un supplemento informativo,ma era comunque pervenuta a quella determinazione( non emergeva tfr).
    Ora è probabile che l'Inps avesse altra documentazione.
    Ma l'Inps non doveva attenersi allo stato passivo?
    A questo punto,visto che è impossibile avere contatti con l'Istituto(tranne che di persona),lo stato passivo così com'è va rettificato per la salita di privilegio(comunque a favore)?
    E quindi va informato il Tribunale?
    L'Inps ha già pagato da tempo.
    Ringrazio per il vostro prezioso riscontro.
    dott. Giampiero Favalli
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/09/2019 20:29

      RE: differenza tra graduazione credito

      Da quello che leggiamo desumiamo che il lavoratore è stato ammesso al passivo del fallimento per euro 11.000,00, ma non ci dice se questa voce è unitaria, senza distinzioni interne (tot per retribuzione, tot per le ultime tre mensilità, tot per Tfr, tot per gratifiche, ferie, indennità sostitutiva preavviso, ecc.), oppure se nello stato passivo sono state fatte queste distinzioni. Questa distinzione è fondamentale perché l'Inps, può pagare quello che vuole, ma ciò che è stato inserito nello stato passivo costituisce il limite immodificabile dell'importo che il fallimento è tenuto a corrispondere al dipendente, sia che non venga fatta anticipazione da parte dell'Inps, sia che l'ente anticipi quanto la legge consente e poi si surroghi. Ossia, il punto imprescindibile è che il fallimento è tenuto a sborsare la somma per la quale il lavoratore è stato ammesso al passivo e, in caso di anticipazione e surroga dell'Inps, questo importo non può essere aumentato, ma solo diversamente distribuito nel senso che in una parte del credito del dipendente subentra l'ente, ma il totale deve dare quello iniziale per il quale il creditore era stato ammesso al passivo.
      Si vede allora l'importanza della distinzione accennata. Se, infatti il lavoratore è stato ammesso onnicomprensivamente per euro 11.000,00, poiché l'Inps ha pagato e si surroga per euro 8.300,00, la surroga va accettata e la differenza va pagate al dipendente; se invece è stata fatta la divisione per voci e, ad esempio, per le ultime tre mensilità il lavoratore è stato ammesso per 1000,00, l'Inps non può pretendere in surroga più di questo importo, qualunque sia l'importo che abbia anticipato per questa voce. Questo, in linea generale, poi si dovrebbe aprire un discorso sulla rivalutazione e interessi, che, qui può essere tralasciato.
      Presumiamo che si più veritiera la prima ipotesi perché ci dice che, all'atto dell'ammissione, aveva chiesto chiarimenti. che non sono pervenuti, per cui, se è così, dovrà surrogare l'Inps per l'intero importo richiesto.
      A questo punto lei pone un problema di "salita di un gradino nel privilegio del tfr", che per la verità non esiste. Ossia il credito per Tfr è assistito dal medesimo privilegio che assiste gli altri crediti del lavoratore ai sensi dell'art. 2751bis n. 1 c.c.; la distinzione , che anche noi facciamo nella tabella dei privilegi, è proprio per agevolare la surroga dell'Inps, ma rimane chiaro che l'Inps che anticipa il Tfr gode dello stesso privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c.. Solo in un caso è sostanzialmente rilevante la distinzione del Tfr ed è quando si passa ai privilegi sussidiari (ossia quando l'attivo mobiliare non è sufficiente a soddisfare i crediti di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c. e residua un attivo immobiliare dopo aver soddisfatto i creditori privilegiati immobiliari e gli ipotecari), perché in questo caso l'art. 2776 c.c. pone una propria graduatoria. Se ricorre quest'ultimo caso, e sempre nell'ipotesi della unica voce onnicomprensiva del passivo, lei può prendere in considerazione la voce di Tfr indicata dall'Inps.
      Zucchetti SG srl