Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RIPARTO

  • Francesco Tomizzi

    TERMOLI (CB)
    01/07/2019 11:35

    RIPARTO

    Quesito :
    La procedura ha un attivo di € 150.000, di cui :
    - immobiliare € 100.000 che deriva dalla vendita di un immobile su cui gravava ipoteca;
    - mobiliare € 50.000 che deriva per € 10.000 dalla vendita di beni mobili e per € 40.000 dal recupero di crediti.
    Il passivo di € 500.000, si compone :
    - credito dell'ipotecario € 200.000;
    - crediti ex art. 2751 bis n.1 cc € 100.000;
    - crediti ex art. 2751 bis n.2 cc € 20.000;
    - crediti ex art. 2751 bis n.5 cc € 10.000;
    - crediti ex art.2752 c.1 € 10.000;
    - crediti ex art.2752 c.2 € 100.000;
    - crediti ex art.2752 c.3 € 5.000;
    - crediti ex art.2753 € 50.000;
    - crediti ex art.2754 € 5.000.

    Pertanto, chiedo se è giusto che in sede di riparto:
    a) al creditore ipotecario vada l'intera somma dell'attivo immobiliare pari a € 100.000, restando incapiente per il restante importo;
    b) l'attivo mobiliare pari a € 50.000 (insufficiente) vada proporzionalmente ripartito tra i creditori ex art. 2751 bis n.1 cc.;
    c) restando insoddisfatti tutti gli altri creditori privilegiati.

    Oppure, se vada assegnato al creditore ipotecario insoddisfatto del ricavato della vendita dell'immobile, anche l'intera somma dell'attivo mobiliare sino a concorrenza del suo credito.
    Inoltre, se giusta la prima ipotesi, nel caso di ulteriori entrate mobiliari che potrebbero interamente soddisfare i creditori ex art. 2751 bis n.1 cc., successivamente andrebbero pagati nell'ordine:
    a) interamente i crediti ex art. 2751 bis n.2;
    b) poi i crediti ex art. 2751 bis n.3;
    c) ancora dopo i crediti ex art. 2751 bis n.5;
    d) ed infine seguire l'ordine ex art.2778 cc, ossia in questo caso prima i creditori ex art. 2753 cc, poi quelli ex art. 2754 cc, poi ancora quelli ex art. 2752 cc.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/07/2019 18:26

      RE: RIPARTO

      E' corretta la prima ipotesi da lei prospettata perché l'ipoteca è una garanzia specifica su un bene immobile, per cui attribuito al creditore ipotecario il ricavato dalla vendita del bene gravato, quel creditore per la parte rimasta insoddisfatta è equiparato ad un creditore chirografario, come, del resto chiarisce bene il primo comma dell'art. 54 l.f. quando precisa che "I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo". Questo significa che il ricavato mobiliare va attribuito secondo le regole della graduazione prima ai privilegiati mobiliari e poi ai chirografari, siano questi tali ab origine, siano questi diventati tali per la parte ipotecaria non capiente sull'immobile gravato.
      Dovendo distribuire il ricavato mobiliare secondo la graduazione di cui agli artt. 2777 e 2778 c.c., correttamente lei attribuisce tale ricavato, ammontante a 50.000, ai creditori assistiti dal privilegio ex art. 2751bis n. 1, che sono i primi delle graduatoria (se non vi sono spese di natura esecutiva o cautelare ex art. 2755 c.c.). Poiché l'attivo mobiliare è insufficiente a soddisfare l'intera categoria dei lavoratori dipendenti, il cui credito totale ammonta a 100.000, correttamente lei ne propone il pagamento proporzionale, giusto il disposto dell'art. 2782 c.c..
      Gli stessi criteri seguirà quando arriverà ulteriore attivo mobiliare, nel senso che anche questo andrà distribuito prima ai creditori privilegiati mobiliari e, se rimane qualcosa , ai chirografari, tra quali, come detto, è incluso l'ipotecario per la parte di credito rimasta insoddisfatta. Di conseguenza attribuirà l'ulteriore attivo ai lavoratori dipendenti assistiti da privilegio ex art. 2751bis n. 1 c.c., che col primo riparto sono stati soddisfatti parzialmente, poi pagherà i creditori di cui all'art. 2751 bis nn. 2 e 3, che l'art. 2777 c.c. pone sullo stesso piano per cui professionisti e agenti concorrono tra di loro, e così via.
      Dopo ave risposto alle sue domande, ci chiediamo, tuttavia, perché si pone problemi del genere dal momento che è un utente Fallco e il programma si comporta seguendo esattamente le indicazioni di cui sopra..
      Zucchetti Sg srl