Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

COMPENSO CURATORE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

  • Ivan Perin

    Conegliano (TV)
    14/04/2017 16:56

    COMPENSO CURATORE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

    In una procedura l'attivo fallimentare è costituito per il 95% dal ricavato delle vendite immobiliari effettuate in sede di esecuzione promossa dal creditore fondiario.
    Il compenso del curatore è stato liquidato tenendo conto anche di tali entrate.
    In sede di riparto finale il compenso del curatore è stato ripartito, al pari delle spese generiche, in proporzione alle entrate.
    Il creditore fondiario contesta tale criterio ritenendo che il curatore nessuna attività ha esercitato nell'esecuzione immobiliare.
    Cosa ne pensate?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/04/2017 18:05

      RE: COMPENSO CURATORE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

      L'esecuzione fondiaria in pendenza del fallimento del debitore costituisce soltanto un privilegio processuale che permette al creditore fondiario di soddisfarsi sul bene ipotecato, che comunque va acquisito all'attivo fallimentare, direttamente nell'esecuzione individuale, ma questa esecuzione, proprio perché colpisce un bene facente parte dell'attivo fallimentare, non porta ad una assegnazione definitiva del creditore fondiario, il quale, infatti, ha l'onere di insinuarsi al passivo, perché in questa sede va determinato, in via definitiva, il credito del fondiario da soddisfare e le spese della procedura incidenti sullo stesso.
      Questo significa che anche il bene venduto nell'esecuzione individuale, per la quale il creditore fondiario ha optato (avrebbe anche potuto lasciare che il bene fosse venduto in sede fallimentare) fa parte dell'attivo realizzato, che costituisce la base su cui parametrare il compenso del curatore che, costituendo una spesa generale della procedura fallimentare va proporzionalmente distribuita sull'intero attivo, giusto il disposto dell'art. 111ter.
      Su quest'ultimo principio vi è poco da dire dato che è chiaramente affermato dal terzo comma dell'art. 111ter che, allo scopo, prevede appunto la formazione dei conti speciali, nel mentre la comprensione della vendita extra concorsuale nell'attivo realizzato su cui calcolare il compenso è frutto della interpretazione giurisprudenziale. Ricordiamo, infatti che già per Cass. 09/06/1997 n. 5104 (ma cfr. anche Cass. n. 5978/1997 e Cass. n.11952/1993), nel concetto di attivo realizzato deve comprendersi non solo la liquidità acquisita alla curatela mediante la vendita dei beni mobili e immobili, compresi quelli gravati da ipoteca, ma tutta la liquidità comunque acquisita, anche mediante la riscossione dei crediti o mediante azioni giudiziali; principio ripreso più recentemente da Cass. 04/08/2006, n. 17697 e Cass. 18/07/2006 n. 16437; Cass. 22/09/2004, n. 18996).
      Con più specifico riferimento alla fattispecie in esame, va ricordata Cass. 8.1.98 n. 100, che ha chiarito che "deve considerarsi attivo realizzato anche quella parte di prezzo che l'acquirente di immobili gravati da ipoteca per mutuo fondiario è tenuto a versare direttamente all'istituto di credito senza attendere la graduazione, oppure quella parte di prezzo per il cui pagamento l'acquirente contrae con l'istituto creditore mutuo di importo equivalente al credito dallo stesso vantato nei confronti del fallimento".
      Questa decisione è molto significativa in quanto pone un principio estensibile a tutte quelle ipotesi in cui il fallimento non acquisisce l'intero prezzo della vendita, come quelle di cui all'art. 41, commi 4° e 5° T.U. n. 385/93 (versamento al creditore fondiario della parte di prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa; subentro nell'esecuzione del contratto di finanziamento stipulato dal fallito); quelle di subentro dell'aggiudicatario ex art. 585 cpc, ovvero quelle ipotesi in cui, in esecuzione di pregressi accordi (ad es. preliminare di vendita non sciolto), i beni vengono ceduti al promissario acquirente previo accollo della corrispondente quota di mutuo ed il versamento alla curatela solo del saldo.
      Ovviamente non mancano decisioni in senso più restrittivo, ma ci sembra che la linea esposta sia la più aderente al sistema, per cui, in conclusione, pensiamo che lei abbia ragione e nel comprendere nell'attivo realizzato, su cui calcolare il compenso del curatore, anche il ricavato della vendita eseguita nell'esecuzione fondiaria e nel far gravare proporzionalmente tale compenso anche sul bene immobile liquidato nell'espropriazione individuale fondiaria.
      Zucchetti Sg srl
      • Lorena Galuzzi

        Urbino (PU)
        05/07/2019 17:51

        RE: RE: COMPENSO CURATORE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

        Mi rifaccio al quesito e risposta di cui sopra e alle ulteriori che ho trovato in merito sul forum. Il mio caso è simile a quello del collega Perin, in quanto il ricavato delle vendite immobiliari da esecuzione del fondiario ammonta al 97% del totale dell'attivo realizzato. Innanzi tutto ho calcolato il compenso in versione "automatica" dal prospetto di calcolo proposto da Fallco e vi ho compreso tutto l'attivo (compreso quello derivante dalla vendita esecutiva del fondiario) e tutto il passivo, anche se su alcuni commenti di dottrina ed in particolare su una circolare del Tribunale di Alessandria del 28.02.2018 si afferma che, ai fini del calcolo del compenso del curatore, si debba assumere la "quota del suo compenso rapportata sull'attivo, al ricavato dalla vendita immobiliare in proporzione (%) all'ammontare complessivo stimato e/o liquidato dell'attivo fallimentare e, sul passivo, all'ammontare del credito insinuato dal creditore fondiario relativo alla procedura esecutiva in proporzione (%) all'ammontare del passivo complessivamente accertato". Tuttavia la stessa circolare afferma anche che le spese generali e il campione fallimentare vanno indicate come prededucibili (da far valere nell'esecuzione) "applicando la percentuale rispetto all'attivo stimato e/o liquidato". Mi (e vi) chiedo perché, per il compenso del curatore ci si debba limitare a calcolare il compenso sul passivo solo in base alla proporzione tra il credito insinuato dal fondiario relativo alla procedura esecutiva e il passivo complessivamente accertato. Personalmente, avvalendomi di Fallco, ho calcolato il compenso su tutto l'attivo realizzato (compresa la vendita del fondiario in sede esecutiva) e su TUTTO il passivo, ed ho provveduto a registrare detto compenso in contabilità; la stessa cosa ho fatto con le spese prededucibili (sia specifiche sia generiche). Ho infine generato i conti speciali, sulla base dei quali è stata effettuata la ripartizione delle spese specifiche, attribuite per intero al fondiario e di quelle generiche (tra le quali il compenso del curatore come sopra determinato) in base alla percentuale tra attivo da vendita esecutiva del fondiario e attivo complessivo.
        Ritengo quindi che questi siano gli importi che devo riportare nella precisazione del credito da presentare in sede di riparto in sede esecutiva, fermo restando (come ormai pacificamente e universalmente riconosciuto – tranne che dai creditori fondiari!) che "l'assegnazione al fondiario in sede esecutiva ha carattere provvisorio, con conseguente obbligo per il creditore fondiario di restituire al Fallimento quanto incassato in eccedenza rispetto al credito ammesso al passivo fallimentare e ai crediti di grado poziore"
        Vi chiedo quindi un vostro parere in merito alla linea da me seguita.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/07/2019 18:26

          RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

          A nostro avviso il procedimento da lei seguito è corretto. Per quanto riguarda l'attivo valgono le ragioni esposte nella risposta che precede, per cui continuiamo a sostenere che anche il ricavato della vendita eseguita dal creditore fondiario nell'esecuzione individuale costituisce attivo fallimentare realizzato su cui calcolare il compenso deol curatore. Per la verità, successivamente alla risposta di cui sopra che risale al 2017, è intervenuta, nel 2018, una sentenza della Cassazione (Cass. 06/06/2018, n.14631), per la quale, "Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 l.fall., non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal d.m. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita". Decisione, a nostro parere poco convincente perché che il curatore sia intervenuto nella procedura esecutiva, che abbia svolto un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori e che una parte del ricavato della vendita sia stata incamerata dalla procedura fallimentare sono elementi irrilevanti nel meccanismmo di coordinamento tra procedure esecutiva individuale e fallimento, considerato che l'attribuzione della somma al creditore fondiario in sede esecutiva ha natura provvisoria e i conteggi finali si fanno nel fallimento..
          Quest'ultima considerazione ci sembra sufficiente a superare anche la tesi d che lei riporta del tribunale di Alessandria circa il passivo da calcolare sempre ai fini del compenso, perché il creditore fondiario se vuole trattenere in via definitiva quanto ricevuto in via provvisoria deve insinuarsi al passivo fallimentare, come ora espressamente prevede il terzo comma dell'art. 52.
          Zucchetti SG srl
          • Lorena Galuzzi

            Urbino (PU)
            08/07/2019 19:14

            RE: RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

            Grazie! Sempre competenti, professionali e tempestivi!
        • Adolfo Pesaresi

          Ancona
          24/07/2019 10:30

          RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

          Se la Curatela è intervenuta nell'esecuzione fondiaria per una quota del 50% dell'intera proprietà in quanto il fallito era comproprietario per 1/2 devo calcolare il compenso sulla corrispondente percentuale o sul totale incassato ? (per esemplificare: se con la vendita del cespite sono stati realizzati € 160.560,00 faccio riferimento a tale cifra o € 80.280,00?), grazie.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            24/07/2019 16:34

            RE: RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

            La quota di competenza del fallimento è ½ per cui è su questa che va calcolato il compenso.. Faccia conto che detta quota fosse stata venduta in sede fallimentare, il ricavato del fallimento sarebbe stato- a parità degli importi da lei ipotizzati, di 80.280,00;l'altra metà del bene, comunque sia avvenuta la vendita, appartiene a soggetti estranei al fallimento, per cui non può prenderla come base per il compenso del curatore , tanto meno, far gravare su questa una spesa della procedura.
            Zucchetti Sg srl
    • Maddalena Cottica

      sondrio
      16/02/2021 16:38

      RE: COMPENSO CURATORE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

      Buongiorno, mi introduco in questo quesito per chiedere cortesemnete quanto segue.
      Il curatore presenta atto di precisazione del credito fallimentare per l'esecuzione immobiliare (dalla quale derivano tutte le entrate fallimentari) chiedendo l'ammissione in prededuzione delle spese sostenute per la procedura fallimentare e il suo compenso.
      Il professionista delegato all'esecuzione nel progetto di distribuzioneex art. 596 c.p.c ritiene di non poter riconoscere, in questa sede, le spese documentate dal Fallimento , trattandosi di spese relative all'intera massa fallimentare e non solo agli immobili oggetto della presente procedura e non essendo le stesse supportate da un provvedimento di autorizzazione del Giudice Delegato.
      Si chiede se riteniate corretta tale interpretazione.
      Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        16/02/2021 19:48

        RE: RE: COMPENSO CURATORE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

        Quello da lei indicato è un atteggiamento che i delegati tengono da quando è intervenuta Cass. 28/09/2018, n.23482, che pur ribadendo iol consolidato principio della natura processuale del privilegio fondiario (lei non accenna alla natura dell'esecuzione, ma il fatto che sia continuata in pendenza di fallimento e il curatore sia intervenuto nella stessa, presuppone che si tratti di esecuzione per credito fondiario), ha statuito, tra l'altro, che "Il giudice dell'esecuzione - oltre a liquidare le spese del processo esecutivo individuale proseguito od instaurato in costanza di fallimento, attribuzione ovviamente ad esso riservata in via esclusiva, quale giudice davanti al quale si è svolto il suddetto processo esecutivo individuale - deve cioè limitarsi a verificare se esistano provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che abbiano - direttamente o indirettamente - operato l'accertamento, la quantificazione e la graduazione del credito posto in esecuzione (nonchè di quelli eventualmente maturati in prededuzione nell'ambito della procedura fallimentare, purchè già accertati, liquidati e graduati dagli organi competenti con prevalenza su di esso) e conformare ai suddetti provvedimenti la distribuzione provvisoria in favore del creditore fondiario delle somme ricavate dalla vendita, senza in alcun caso sovrapporre le sue valutazioni a quelle degli organi fallimentari, cui spettano i relativi poteri". Da tanto i delegati o i giudici dell'esecuzione si sentono autorizzati ad entrare nel merito delle attestazioni del curatore richiedono un provvedimento del giudice delegato o del tribunale fallimentare che individui i crediti prededucibili, anteposti all'ipoteca fondiaria.
        Tesi poco sostenibile perché se per alcuni crediti è necessario il provvedimento del giudice (compenso o anticipo su compenso al curatore) per altri la prededucibilità non è attestata dal giudice (le spese speciali e generali sono elencate nei conti speciali, che sono tenuti dai curatori), ecc.; in ogni caso, ove si voglia applicare il criterio indicato dalla Corte bisognerebbe applicare l'intera sentenza che presenta più affermazioni che si tengono tra loro, tra cui la necessaria preventiva insinuazione e ammissione del creditore fondiario al passivo fallimentare per poter non solo trattenere definitivamente le somme provvisoriamente attribuitegli in sede esecutiva, ma anche per la stessa attribuzione provvisoria, per cui se non è già ammesso al fallimento, nulla a lui compete nell'esecuzione individuale.
        Il fatto che sia comunque riconosciuto l'attribuzione come provvisoria, consente comunque di fare i conti definitivi in sede fallimentare ove si stabilirà definitivamente l'effettivo importo che sarebbe spettato nel fallimento al creditore fondiario, che dovrà restituire quanto percepito in più. Alla fin fine, questo atteggiamento ostruzionistico verso le procedure fallimentari non fa altro che alimentare controversie, perché la banca sarà sempre restia a restituire il surplus e si arriva, spesso, ad dover agire in giudizio.
        Zucchetti SG srl
        • Maddalena Cottica

          sondrio
          17/02/2021 11:42

          RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

          Grazie per la gentile risposta.
          A questo punto come ritenete sia più opportuno agire?
          Chiedere l'autorizzazione al giudice delgato come indicato dal professionista delegato e proporre reclamo al progetto di distribuzione o attendere e alla chiusura del fallimento richiedere al creditore fondiario le spese in prededuzione e l'eventuale surplus?
          Grazie
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            17/02/2021 19:40

            RE: RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

            E' difficile dire perché si tratta di una scelta condizionata da molte varianti. In linea di massima, noi preferiremmo discutere della questione in sede fallimentare, che è più aperta per la specifica esperienza del settore, a capire le varie implicazioni della questione ed anche perché, alla fine, si dispone di dati più precisi circa le spese effettive sostenute. Tra l'altro non sappiamo se è ancora in tempo per sollevare questioni in sede esecutiva in quanto il professionista delegato deve predisporre il progetto di distribuzione e trasmetterlo al giudice dell'esecuzione (art. 591bis cpc), che fissa una udienza per la discussione (art. 596 cpc), alla quale possono essere solevate le questioni in ordine alla propria collocazione ai sensi dell'art. 512 cpc.
            Zucchetti SG srl
        • Chiara Boem

          Jesolo (VE)
          28/02/2022 10:02

          RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

          Buongiorno,

          avrei piacere di conoscere la vostra opinione con riferimento al seguente caso:

          nell'ambito di un'esecuzione immobiliare sono intervenuta in qualità di curatore.

          I beni sono stati aggiudicati ad un prezzo superiore al valore di stima, e molto probabilmente dopo l'integrale pagamento delle spese in prededuzione in sede esecutiva e l'integrale pagamento del fondiario, sarà incassato il 50% del residuo (la società fallita è proprietaria del 50% dell'immobile oggetto di esecuzione).

          Ora, dovrei procedere con la liquidazione del compenso curatore e la relativa precisazione del credito in sede esecutiva.

          Avrei pensato di chiedere la liquidazione del compenso sul passivo (relativo al solo fondiario insinuato).

          Per l'attivo, ho diversi dubbi, non so se sia possibile chiedere la liquidazione sul prezzo totale di aggiudicazione (naturalmente al 50%) oppure chiedere la liquidazione del compenso in un momento successivo solo per il residuo incassato dal fallimento.

          Cosa ne pensate, anche con riferimento all'ultima sentenza della Cassazione n. 1175 del 21.01.2020?

          grazie
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            01/03/2022 18:28

            RE: RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

            L'argomento continua ad essere controverso e cerchiamo qui di ricapitolare lo stato dell'arte.
            Noi abbiamo più volte ricordato (anche nelle risposte che precedono) che per Cass. 09/06/1997 n. 5104 (ma cfr. anche Cass. n. 5978/1997 e Cass. n.11952/1993), nel concetto di attivo realizzato deve comprendersi non solo la liquidità acquisita alla curatela mediante la vendita dei beni mobili e immobili, compresi quelli gravati da ipoteca, ma tutta la liquidità comunque acquisita, anche mediante la riscossione dei crediti o mediante azioni giudiziali; principio ripreso più recentemente da Cass. 04/08/2006, n. 17697 e Cass. 18/07/2006 n. 16437; Cass. 22/09/2004, n. 18996). Con più specifico riferimento alla fattispecie in esame, Cass. 8.1.98 n. 100 ha chiarito che "deve considerarsi attivo realizzato anche quella parte di prezzo che l'acquirente di immobili gravati da ipoteca per mutuo fondiario è tenuto a versare direttamente all'istituto di credito senza attendere la graduazione, oppure quella parte di prezzo per il cui pagamento l'acquirente contrae con l'istituto creditore mutuo di importo equivalente al credito dallo stesso vantato nei confronti del fallimento", ponendo così un principio estensibile a tutte quelle ipotesi in cui il fallimento non acquisisce l'intero prezzo della vendita.
            A questo orientamento se ne è contrapposto altro che, muovendo dal presupposto che la valutazione delle attività compiute dal curatore ai fini della realizzazione dell'attivo nell'ambito della procedura concorsuale costituisce apprezzamento di fatto rimesso all'esclusiva valutazione del tribunale, ha ritenuto che non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal D.M. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non abbia comunque svolto un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, che è la sintesi di un lungo percorso espressa da Cass. 21/01/2020, n.1175 da lei citata (conf. Cass. 06/06/2018, n. 14631).
            Il problema si è quindi trasferito sul concreto, nel senso che bisogna di volta in volta verificare quale sia l'attività svolta dal curatore di utilità per la massa. Cass. n. 14631/2018 cit. ha escluso che l'importo ricavato dalla procedura singolare promossa dal creditore fondiario sia configurabile come "attivo realizzato", per il solo fatto che il curatore sia intervenuto nella procedura esecutiva, giacchè in tal caso "l'importo stesso era stato interamente ricavato al di fuori del fallimento mercè l'operato di organi diversi dalla curatela e che esso non era in alcun modo e neanche in parte confluito nella massa attiva del fallimento". Nel provvedimento del 2020 si giunge a contraria conclusione in quanto "nella fattispecie, il curatore ha amministrato l'immobile ipotecato, provvedendo alle spese di manutenzione, locandolo a terzi e curando gli adempimenti fiscali connessi alla vendita del bene, ed intervenendo nella procedura espropriativa con varie richieste al giudice dell'esecuzione. Poichè tali attività risultano intraprese nell'interesse e per l'utilità della massa dei creditori, il prezzo ricavato dalla suddetta vendita, ancorchè su impulso del creditore fondiario, è da ritenere incluso nell'attivo fallimentare ai fini del calcolo del compenso al curatore".
            Ridotta la questione ad una indagine di fatto, noi non possiamo spingerci oltre perché la scelta dipende, in primo luogo, dall'indirizzo che segue il tribunale, e, inoltre, dalla valutazione che nel caso concreto farà del comportamento e del contributo dato dal curatore. Nel suo caso, il fatto che dall'intervento nella procedura esecutiva tragga comunque un attivo da distribuire, potrebbe essere un elemento da valorizzare per includere il ricavato tra l'attivo realizzato.
            Da quanto detto, scendendo nello specifico della sua domanda, si capisce che- qualora si arrivi a calcolare il compenso anche sul ricavato delle vendite in sede esecutiva- il valore da includere nell'attivo realizzato su cui parametrare il compenso è quello lordo della vendita, così come sarebbe stato se la vendita fosse stata effettuata in sede fallimentare. Il curatore, infatti, quando interviene nell'esecuzione individuale fa valere in quella sede i diritti dei crediti prioritari sull'ipoteca (le prededuzioni in linea di massima), tra i quali è da includere il suo compenso, per cui, in questi casi, il curatore chiede la liquidazione di acconto al tribunale fallimentare (che è l'unico competente quanto al compenso e non il giudice dell'esecuzione) proporzionato a seconda dell'attività fino a quel momento svolta, e fa valere questo credito, insieme agli altri prededucibili nell'esecuzione individuale, per cui di fatto al fallimento viene attribuito il residuo attivo, detratte le spese dell'esecuzione individuale, quelle prioritarie azionate dal curatore e l'importo attribuito in pagamento al creditore fondiario, ma ai fini del calcolo del compenso devesi intendere come attivo realizzato quello corrispondente al prezzo riscosso (nel fallimento o nell'esecuzione individuale) al lordo di dette detrazioni.
            Zucchetti Sg srl
            • Simonetta Prini

              MANTOVA
              22/02/2023 12:52

              RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

              Buongiorno. A seguito della vostra dettagliata risposta dell'1.03.2022 e alla luce delle sentenze n. 117520 e 14631/18, vi chiedo: nel fallimento di cui sono curatrice l'unico attivo è costituito dal ricavato dalla vendita in sede esecutiva promossa e proseguita dal Creditore Fondiario, il quale ha ottenuto in via provvisoria tutto il ricavato. Il Fallimento è intervenuto nella procedura esecutiva e NON ha svolto alcuna attività di conservazione e custodia degli immobili.
              Il rendiconto è stato approvato, il legale della procedura è stato liquidato così come il Perito.
              Devo ora procedere alla richiesta di liquidazione del mio compenso per poi chiedere al Fondiario la retrocessione a favore del fallimento delle somme "prededotte". Da qui la domanda: in considerazione del fatto che la Curatela non ha svolto attività di gestione degli immobili, su quale attivo devo parametrare il mio compenso? Attivo "zero"?
              Molto cordialmente,
              sp
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                22/02/2023 20:17

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

                Richiamato quanto detto nella risposta da lei ricordata e le cautele dovute ad una valutazione improntata in termini di concretezza al singolo caso, ci sembra di poter dire che, nel suo caso, il ricavato dalla vendita dell'immobile a seguito della esecuzione fondiaria difficilmente possa essere compreso nell'attivo realizzato su cui calcolare il compenso. Se il tribunale è della stessa idea liquiderà un compenso parametrato sul restante attivo realizzato che lei dice essere pari a zero, per cui calcolerà il suo compenso nel minimo di legge previsto dal d.m. n. 30 del 2012.
                Zucchetti SG srl
                • Marco Scattolini

                  Macerata
                  12/03/2024 14:09

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

                  Mi inserisco nella discussione al fine di chiedere una valutazione ulteriore in merito all'argomento, alla luce del provvedimento del Tribunale di Milano, Sez II, decreto emesso in data 18.12.2018 che a mio avviso parrebbe determinare una poteniziale apertura alla liquidazione del compenso del curatore quale acconto con riferimento al valore delle attività realizzate nel corso della parallela esecuzione immobiliare.

                  Nello specifico il Tribunale di Milano indica quale principio di carattere direi sistematico, alla luce della introduzione nel 2008 dell'obbligo di qualuque creditore (compreso il fondiario) della insinuazone ed ammissione al passivo fallimentare quale pre-condizione per poter trattenere, sempre e soltanto in via provvisoria ed anticipatoria (privilegio processuale), l'obbligo del creditore fondiario, al pari di qualunque altro creditore, di compartecipazione alle spese generali della procedura concorsuale (tra le quali nello specifico si esamina proprio il caso del compenso del curatore fallimentare) anche sul ricavato della vendita all'esito della procedura esecutiva.

                  Orbene il Tribunale lega inscindibilmente tale obbligo di compartecipazione alle spese, all'ulteriore presupposto (anch'esso obbligatorio) che impone al fondiario di insinuarsi stabilmente al passivo del fallimento, quale condizione necessaria per poter anche solo conservare quel privilegio processuale che ha determinato in propiro favore l'anticipata corresponsione (ai sensi dell'art. 41 TUB) di tutto o parte del ricavato dalla vendita del cespite oggetto della procedura esecutiva.

                  Nell'affermare tale principio, al momento della pronuncia di Milano ovvero nell'anno 2018, il Tribunale esamina il precedente contrario esistente (già citato nella discussione) costituito dalla pronuncia della Cassazione n. 14631/2018 (successivamente richiamato da Cass. 1175/2020) escludendone, in maniera che mi pare del tutto condivisibile, valore ostativo in senso contrario alla decisione poi assunta, per il fondamentale rilievo che la pronuncia della Suprema Corte richiama a propria volta un precedente (Cass 11952/93) risalente ad epoca anteriore alla novella del 107 L.F. ed alla introduzione quindi del principio dell'obbligatorietà di partecipazione al concorso.

                  Anche la successiva pronuncia di Cass n. 1175/2020 , pur con alcune differenziazioni richiama a propria volta quale precedente la precedente pronucnia n. 14631/2018 e cosi anche tale pronuncia di fatto non è ostativa all'accoglimento del diverso orientamento che pone il Tribunale di Milano.

                  Le citate pronunce come detto si riferiscono ratione temporis, a data precedente alla introduzione nell'ordinamento dei principi di obbligatorietà di partecipazione al concorso per qualunque credito nei confronti del Fallimento (tale indiscutibilmente è anche il credito fondiario) e nel momento in cui il creditore si insinua al passivo si sottopone e si assoggetta di conseguenza, al fine di avere soddisfazione del proprio credito, alla liquidazione fallimentare ed al suo atto/momento finale, il riparto fallimentare, il quale (per Giurisprudenza costante) costituisce il passaggio necessario per conferire stabilità alla posizione creditoria del fondiario, consentendo a questi di trattenere in via definitiva quanto anticipatamente riscosso in forza del privilegio meramente processuale.

                  Da ciò deriva a mio parere che debba necessariamente riconoscersi che l'attivo realizzato nella esecuzione sia, in forza dei principi sopra espressi, attivo realizzato dal fallimento, perche su tale attivo opera ex lege l'attività di liquidazone del curatore la quale si conclude nel riparto fallimentare che è espressione stessa di una attività liquidatoria, in altri termini il riparto in quanto tale presuppone che si distribuisca un attivo, e se è vero come è vero che le somme percepite anticipatamente dal creditore fondiario hanno un semplice carattere provvisorio, e che la definitiva attribuazione a quest'ltimo sarà decisa in sede soltanto del riparto (di tale attivo) operato dal Curatore al termine delle operazioni di liquidazione dell'attivo nell'interesse dei creditori, mi pare che sia corretto stabilire (ratione temporis) che il creditore fondiario debba sottostare alla falcida della quota parte delle spese generali costituita dal compenso del curatore, calcolata sia sull'attivo (in quanto viene ripartito) sia sul passivo (in quanto viene accertato) diversamente la sistematicità di siffatto principio sarebbe contraddetta dalla verifica di volta in volta di quanto accaduto nella singola procedura.

                  Si ipotizzi ad esempio che a fallimento dichiarato il bene non sia stato ancora venduto ma il curatore ritardi l'attività di subentro nella procedura oltre il termine in cui il bene esecutato venga effettivamente venduto ed il ricavato attribuito al fondiario, rispetto all'identico caso in cui il Curatore sia solerte e subentri in tempo utile nella esecuzione. Orbene in tale ipotesi la compartecipazione o meno del fondiario alle spese di giustizia, nel rispetto della par condicio (prinicpio che a mio avviso deve intendersi in maniera sistematica) dipenderebbe (se non si volesse accedere a quanto stabilito nella pronuncia del Tribuanle di Milano post introduzione dell'obbligo della partecipazione al concorso) da un fatto esogeno alla procedura e da una variabile esterna che a mio parere non potrebbe mai essere determinante al fine del rispetto di un principio (quello della par condicio) che l'introduzione dell'obbligo della partecipazione al concorso da parte di qualuque creditore (compreso il fondiario) ha invece inteso affermare , e se di prinicipio si tratta esso per definizione non può che avere carattere sistematico.

                  Grazie per la Vs. qualificata opinione, per la quale Vi ringrazio anticipatamente

                  --
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  13/03/2024 20:13

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

                  Quando esiste un contrasto interpretativo ogni indirizzo presenta argomenti accettabili ed altri meno.
                  Il discorso del Tribunale di Milano è indubbiamente interessante, ma è facile obiettare, che una cosa è la partecipazione del credito fondiario alle spese della procedura, tra qui il compenso del curatore, altro è come calcolare il compenso, ove entra in ballo il concetto di attivo realizzato. E' da considerare tale ai fini del d.m. n. 30 del 2012 solo quello realizzato direttamente dal curatore o comunque con la partecipazione attiva di costui o quello realizzato comunque nell'arco della procedura da un bene acquisito alla stessa, anche se la liquidazione (e quindi la realizzazione) è avvenuta in altra procedura cui il curatore non ha partecipato). Questo è il punto critico, che abbiamo segnalato in passato e non ci sembra il tribunale di Milano lo superi.
                  Zucchetti Sg srl
                • Marco Scattolini

                  Macerata
                  14/03/2024 11:48

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

                  Ringrazio del riscontro e, nonostante poi la determinazione effettiva sia rimessa alla sensibilità di ogni Tribunale, rilevo che in realtà il dm 30/2012 non definisca affatto quale sia il concetto di attivo realizzato (tantomeno come lo stesso debba essere realizzato, con il concorso attivo o meno del Curatore), stabilendo solo che su tale liquidità - attvità di competenza della Massa fallimentare divenuta liquida (e come tale ripartibile) venga parametrato il compenso del Curatore, tenuto conto , ma al solo fine di graduarne le percentuali, dell'opera prestata, della solerzia etc...

                  Come da voi affermato e condivisibile, è da considerare attivo realizzato (sul quale calcolare quindi il compenso del Curatore) anche quell'attivo " realizzato comunque nell'arco della procedura da un bene acquisito alla stessa, anche se la liquidazione (e quindi la realizzazione) è evvenuta in altra procedura (esecutiva) cui il curatore non ha partecipato.

                  Nel caso da me sottoposto l'esecuzione fondiaria era già pendente alla data di fallimento, ed il bene immobile è stato realizzato ed il ricavato è stato provvisoriamente assegnato (in parte) al fondiario prima della dichiarazione di fallimento, ma la procedura è tutt'ora pendente e lo scrivente ha effettuato il subentro.

                  Ora a mio parere, il combinato disposto di cui agli art 42 e 52 L.F. consente di ritenere che il bene (in questo caso non più l'immobile ma l'equivalente in denaro) assegnato in via soltanto provvisoria (su questo non vi è dubbio) al creditore fondiario, venga acquisito alla Massa ex lege (senza alcuna attività del Curatore) al momento della declaratoria di fallimento. Dal che discende l'obbligo per il creditore fondiario di insinuarsi per l'intero credito (altrimenti ove quel denaro fosse già nella titolarità del creditore, ma così non è, avrebbe dovuto insinuarsi per differenza) e per l'effetto soggiacere alla par condicio ed alle regole del successivo riparto fallimentare.

                  Riparto che presuppone necessariamente l'acquisizione alla Massa del Fallimento dell'attivo (controvalore dell'immobile in denaro) somma che verrà indicata dal Curatore tra le somme disponibili (proprio perchè l'attribuzione al fondiario è provvisoria) al momento del deposito del conto della gestione, presupposto per l'attribuzione definitiva al creditore fondiario delle somme che risulteranno all'esito del riparto (e che quindi potrebbero ben non coincidere con quelle già provvisoriamente assegnate al fondiario in sede esecutiva).

                  Pertanto, seguendo anche il vs ragionamento il bene (denaro) pur realizzato (reso liquido) al di fuori del fallimento e senza l'attività del Curatore viene acquisito alla Massa nel corso della procedura, per poi essere ripartito, per cui riterrei che su tale valore si debba calcolare il compenso curatore, non rivenendosi nel dm 30/2102 una definizione dell'attivo realizzato quale risultante diretta di attività concrete/tangibili del Curatore, ma essendo al contrario , come anche da Voi confermato, liquidabile il compenso su un attivo realizzato aliunde ma acqusito alla Massa e quindi ripartito dal Curatore.

                  Vi ringrazio
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  14/03/2024 19:43

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO CURATORE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE

                  Proprio perché il d.m. n. 30 del 2012 non dà una definizione di attivo realizzato sono sorte le diverse interpretazioni. Noi non abbiamo preso posizione sul punto dopo l'intervento della Cassazione perché, come detto esistono argomenti pro e contro ciascuna tesi e ci siamo limitati, nell'ultima risposta ad evidenziare le obiezioni cui presta il fianco la tesi del Tribunale di Milano. Ci auguriamo per lei che il tribunale che dovrà liquidare il suo compenso condivida l'interpretazione del tribunale milanese.
                  Zucchetti SG srl