Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

riparto delle somme

  • Francesco Lepore

    ROMA
    08/01/2019 19:54

    riparto delle somme

    Buonasera
    in una procedura fallimentare l'attivo del fallimento è costituito dalla cessione dell'azienda (attivo mobiliare) di 1000 e dall'immobile di proprietà del fallito (comproprietario al 50% con la moglie). Sull'immobile è stata intrapresa azione esecutiva immobiliare da parte del creditore fondiario insinuato al passivo del fallimento in ipotecario. Il fallimento è intervenuto. E' stata inoltre proposta opposizione allo stato passivo, opposizione che si sta concludendo con una transazione.
    Ho eseguito dei riparti parziali per il pagamento di tutti i creditori privilegiati. Vorrei procedere con il riparto delle somme disponibili e pertanto ripartire il residuo dell'attivo mobiliare pro quota tra i creditori chirografari tra i quali vi è anche il creditore ipotecario ma temo di alterare la par condicio creditorum nel caso l'attivo immobiliare realizzato (quando sarà venduto l'immobile) sia inferiore al credito ipotecario ammesso al passivo. Il mio timore è fondato o mi sfugge qualcosa?
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/01/2019 20:24

      RE: riparto delle somme

      La situazione da lei rappresentata trova completa e deguata risposta nei primi due commi dell'art. 54 l.fall.
      Il primo comma pone il principio che i creditori garantiti da ipoteca (come da pegno o privilegio) fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese e, per la parte non soddisfatta concorrono con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo. Un creditore ipotecario è, quindi, anche un creditore chirografario, nel senso che anche ove dalla liquidazione del bene gravato nulla abbia ricavato quale ipotecario (bene gravato invendibile, distrutto, ecc), egli comunque partecipa al concorso come chirografario.
      Posto questo principio, si tratta di stabilire se il creditore ipotecario possa essere soddisfatto (in tutto o in parte) solo dopo la liquidazione del bene ipotecato, o possa partecipare, in quanto chirografario, alla distribuzione di attivo di altra provenienza in un riparto a favore dei chirografari. A questo quesito da risposta affermativa il secondo comma dell'art. 54, che così recita: "Essi (ossia i creditori garantiti da ipoteca come da pegno o privilegio) hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari".
      Alla luce di questa disposizione i suoi timori sono infondati perché la norma, in sostanza, dice che il creditore ipotecario può partecipare al riparto con gli altri chirografari anche prima della liquidazione del bene ipotecato, ma non mai percepire più dell'intero credito per il quale è stato ammesso perché alla fine dovranno essere fatti i dovuti conguagli. In tal modo non vi è alcuna alterazione della par condicio, in quanto si parla di distribuzione in favore dei chirografari che, alla fine di tutte le operazioni, dovranno percepire esattamente quanto riceverebbero ove fosse stato liquidato il bene ipotecato e ripartito il ricavato all'avente diritto prima del riparto in loro favore.
      Zucchetti SG srl
      • Francesco Lepore

        ROMA
        15/01/2019 15:06

        RE: RE: riparto delle somme

        Scusate faccio un esempio per chiarire meglio i concetti.
        Attivo mobiliare (realizzato) 1000,00 attivo immobiliare (da realizzare) 300,00.
        Due creditori ammessi al passivo
        A) 1000,00 in chirografo; B) 1000,00 in ipotecario.
        CASO A non attendo la realizzazione dell'attivo immobiliare e procedo con il riparto delle somme dell'attivo mobiliare:
        A) ripartisco 500,00; B) ripartisco 500,00
        successivamente al realizzo dell'attivo immobiliare di 300,00 eseguo ulteriore riparto di 300,00
        A) nulla; B) 300,00
        Al termine delle operazioni di riparto l'attivo è stato così distribuito:
        A) insinuato per 1000,00 in chirografo percepisce 500,00;
        B) insinuato per 1000,00 in ipotecario percepisce 800,00.
        CASO B attendo la realizzazione dell'attivo immobiliare e procedo con il riparto delle somme sia dell'attivo immobiliare di euro 300,00 che mobiliare di euro 1.000,00:
        Attivo immobiliare di euro 300,00
        B) ripartisco 300,00 e i restanti 700,00 vengono retrogradati in chirografo.
        Pertanto i crediti chirografari da soddisfare sono 1.700,00.
        Attivo mobiliare di euro 1.000,00
        A) 580,00 ovvero il 58% (pari a 1.000,00/1.700,00 totale crediti chirografari) di 1.000,00;
        B) 336,00 ovvero il 42% (pari a 700,00/1.700,00 totale crediti chirografari) di 700,00.
        Al termine delle operazioni di riparto l'attivo è stato così distribuito:
        A) insinuato per 1000,00 in chirografo percepisce 580,00;
        B) insinuato per 1000,00 in ipotecario percepisce 636,00.
        Il risultato finale pertanto è differente. Seguire la prima strada comporta un vantaggio per il creditore B, seguire la seconda comporta un vantaggio per il creditore A.
        Potrebbero essere imputate delle responsabilità al curatore?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          15/01/2019 20:01

          RE: RE: RE: riparto delle somme

          Ci permettiamo, prima di entrare nel merito, di apportare una correzione ai calcoli da lei fatti nel caso B. E' esatto che in tal caso B partecipa al riparto mobiliare per 700, per cui considerato il credito di 1000 di A, il totale dei crediti da soddisfare è, come lei giustamente dice di 1.700. A questo punto, però, deve quantificare la percentuale spettante ai chirografari, dividendo 1000 per 1.700 e moltiplicando per 100; facendo queste operazioni ricava che la percentuale distribuibile ai chirografari è del 58,8%, sicche A otterrà 588 e B 411 (per semplicità evitiamo i decimali).
          Fatta questa doverosa precisazione, che tornerà utile in seguito, passiamo al secondo comma dell'art. 54 l.f. Questa, in primo luogo stabilisce che i creditori ipotecari (oltre che pignoratizi e privilegiati speciali, benchè quest'ultima qualificazione non sia riportata) "hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia" (ossia attribuisce ai creditori prelatizi il diritto di concorrere anticipatamente con i creditori chirografari nei riparti parziali che si attuano prima della distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni gravati), e poi detta le modalità per evitare ingiuste locupletazioni e alterazioni rispetto a quanto accadrebbe ove fosse seguita la ordinaria cronologia per arrivare al punto che il vantaggio per tali creditori sia solo quello di anticipare il pagamento, ma non quantitativo.
          A questo scopo la norma prende in esame quanto sarà attribuito al creditore ipotecario nel riparto del ricavato del bene ipotecato: se l'ipotecario ottiene dalla distribuzione immobiliare piena soddisfazione, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni mobiliari anteriori deve essere detratto dalla somma a lui assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Questo non è il suo caso, ma lo si espone per completezza; ammetiamo che B abbia ricevuto 500 dal riparto mobiliare e poi quello immobiliare consenta di attribuirgli 1000 (evitiamo gli interessi per semplicità), la norma dice che nel riparto immobiliare B, creditore di 1000, non può percepire più di 500, avendone già ricevute in precedenza 500, e quindi le 500 di ricavo immobiliare non distribuite vanno ripartite tra i chirografari.
          Se, invece, continua la norma, la collocazione utile sul ricavato immobiliare ha luogo per una parte del credito garantito, come nel suo caso, per il capitale non soddisfatto il creditore ipotecario ha "diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari". Applicando la norma al suo caso si avrebbe che B, che riceverebbe dal riparto immobiliare 300, sulla differenza di 700 potrà trattenere non interamente le 500 già ricevute dal riparto mobiliare, ma soltanto la percentuale assegnata ai creditori chirografari, ossia il 58,8%, come detto in precedenza, sicchè comunque a B competerebbero della parte mobiliare 411, ossia la stessa somma che avrebbe ove fosse stato fatto contemporaneamente o prima il riparto immobiliare e poi quello mobiliare.
          Ovviamente la partecipazione anticipata dell'ipotecario al ricavo mobiliare crea qualche problema di conteggio, ma è chiaro che nel suo caso, poiché a B spetterebbero complessivamente 300+411, ossia 711, nel momento del riparto immobiliare, invece di dargli l'intera somma di 300, gli può essere data la differenza, ossia 211, per cui, avendo già ricevuto 500 dal riparto mobiliare B percepirà 711. Passando la differenza (tra 300 e 211) di 89 all'altro chirografo A, questi percepirebbe 589 (500 da primo riparto, + 89). Salvo errori di calcolo i conti dovrebbero tornare perché con 711 a B e 589 ad A verrebbe esaurito l'intero attivo di 1.300.
          Zucchetti Sg srl