Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

chiusura procedura fallimentare e procedimento penale a carico amm.re società fallita

  • Gabriella Placucci

    CESENA (FC)
    26/09/2012 11:08

    chiusura procedura fallimentare e procedimento penale a carico amm.re società fallita

    Buongiorno, vorrei gentilmente sapere se è possibile per il curatore valutare l'opportunità di costituirsi nel procedimento penale a carico dell'amm.re della società fallita qualora sia già stato approvato il rendiconto ma la procedura non sia ancora chiusa.

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/09/2012 12:39

      RE: chiusura procedura fallimentare e procedimento penale a carico amm.re società fallita

      Certamente il curatore può costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico dell'amministratore e ciò può fare fin quando il fallimento non è chiuso, perché fino a quel momento ed anche dopo l'approvazione del conto gestione, egli ha la disponibilità dei beni del fallito e la rappresentanza processuale dello stesso.
      Il problema riguarda l'opportunità di una tale costituzione perché, se segue questa via, deve poi mantenere aperto il fallimento in attesa di ottenere il rifacimento del danno che chiederà in sede penale e la distribuzione dello stesso (ammesso che in quella sede venga liquidato). In ogni caso se c'è la prospettiva di ricuperare un credito, e vi sono buoni motivi per ritenere fondata una tale pretesa, il curatore non può disinteressarsene, per cui deve fare una valutazione circa le possibilità di recupero, l'entità del credito, il vantaggio per i creditori, ecc. e, all'esito di queste, decidere se costituirsi parte civile o rinunciare all'eventuale credito risarcitorio e avviare il fallimento alla chiusura.
      Zucchetti Sg Srl

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      • Lucia Bergamin

        Bassano del Grappa (VI)
        11/07/2014 11:19

        RE: RE: chiusura procedura fallimentare e procedimento penale a carico amm.re società fallita

        Buongiorno, riprendo questa discussione per porre il seguente quesito. Mi è stato notificato in questi giorni decreto che dispone il rinvio a giudizio a carico di soggetti coinvolti in fallimento già chiuso. E' valutabile da parte mia, ex curatore della procedura, la costituzione quale parte civile al fine di chiedere il risarcimento del danno, pur essendo già stato emesso decreto di chiusura del fallimento nel novembre 2012?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          12/07/2014 12:10

          RE: RE: RE: chiusura procedura fallimentare e procedimento penale a carico amm.re società fallita

          Lei giustamente muove dal concetto che i crediti dei professionisti siano di natura prededucibile e questa collocazione comporta che debbano essere soddisfatti prima dei creditori privilegiati, quali i lavoratori. Il discorso che lei fa circa la possibile incapienza dei creditori privilegiati che giustificherebbe la possibile risoluzione del concordato e, quindi, la inutilità per i creditori dell'opera dei professionisti e consulenti è acuto, ma, a nostro avviso infondato. Lei, infatti, sta operando nell'ambito di un concordato, che è stato omologato per cui l'opera dei professionisti è stata utile (e non entriamo qui nel merito del concetto di utilità e della sua valenza, che due sentenze della cassazione di marzo di quest'anno hanno svalutato) e, pertanto, lei, nel dare esecuzione al concordato, è tenuta a rispettare la graduazione di cui all'art. 111, che pone in prima posizione i creditori prededucibili. Se poi questo comporta che il concordato non possa realizzare neanche il pagamento dei privilegiati lavoratori, lei lo fa presente (anche se a quanto si capisce la questione era già nota prima dell'omologa), ma se nessuno chiede la risoluzione, lei come liquidatore va avanti e si ferma nel pagamento al punto in cui arriva e le eventuali questioni saranno esaminate nell'ambito del possibile futuro fallimento.
          Quanto all'entità del compenso, quasi certamente è stato prestabilito in base ad un accordo tra i professionisti e il debitore, che lei può contestare nei limiti ordinari in cui un cliente non è soddisfatto della prestazione ricevuta è chiede di non pagare o addirittura il risarcimento dei danni, ma non può di sua iniziativa modificare l'accordo stabilendo un compenso inferiore. Se non è intervenuto alcun accordo, dovrà farsi riferimento alle tariffe esistenti e previste proprio per le liquidazioni giudiziali o in mancanza di accordi tra le parti.
          Zucchetti SG Srl
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          12/07/2014 12:12

          RE: RE: RE: chiusura procedura fallimentare e procedimento penale a carico amm.re società fallita

          Ci scusi, abbiamo inserito una risposta desdtinata ad altra domanda. La risposta che la riguarda è la seguente:

          Assolutamente no in quanto con la chiusura del fallimento lei è decaduto dalla sua carica (art. 120 l.f.) e non è più legittimato ad agire per il fallito o per il fallimento. Per esercitare la costituzione di parte civile dovrebbe essere richiamato nella funzione di curatore, il che presuppone la riapertura del fallimento, che tuttavia, in primo luogo, non può essere chiesta dall'ex curatore, ma solo dal debitore o da qualunque creditore, e, comunque, il tribunale puo' ordinare che il fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi (art. 121 l.f.) e non certo in vista del possibile recupero di un credito.
          Zucchetti SG Srl, .

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    • Lorenzo Lorini

      Firenze
      06/05/2019 08:20

      RE: chiusura procedura fallimentare e procedimento penale a carico amm.re società fallita

      Buongiorno,
      mi inserisco nella presente discussione poiché mi trovo nella medesima condizione.
      Trattasi di fallimento con rendiconto approvato a febbraio 2018, con attivo pari a zero, e sono tuttora in attesa della liquidazione del compenso come Curatore, e pertanto non ho ancora provveduto alla chiusura del fallimento stesso.
      Mi è stato notificato provvedimento di fissazione di udienza preliminare per l'amministratore unico della società fallita.
      Sto valutando l'opportunità di costituirmi nel giudizio penale come parte civile, anche se l'assenza completa di attivo fallimentare e di beni immobili riconducibili all'amministratore (già verificata peraltro all'inizio della procedura) mi farebbe propendere per la non costituzione, pure in virtù dei tempi del procedimento penale.
      Mi chiedevo se, a tal proposito, in merito alla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza e, successivamente, della mia decisione sulla costituzione in giudizio o meno, fosse necessario informare attraverso apposite comunicazioni il Giudice Delegato e i creditori del fallimento.
      Grazie della Vs. preziosa collaborazione e cordiali saluti.

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      • Zucchetti SG

        Vicenza
        06/05/2019 21:13

        RE: RE: chiusura procedura fallimentare e procedimento penale a carico amm.re società fallita

        Per costituirsi parte civile nel processo penale, lei ha bisogno dell'autorizzazione del giudice delegato, come previsto dall'art. 25, co. 1 n. 6 e dall'art. 31, co. 2, l.fall., trattandosi dell'esercizio di una azione che viene proposta in sede penale. Non è prevista alcuna comunicazione ai creditori; quando la vicenda sarà definita dovrà ripresentare il conto della gestione. Valuti comunque bene la convenienza di intraprendere questa strada sia in ordine all'an (possibili responsabilità dell'amministratore inquisito) sia al quantum (possibilità di effettivo ricupero dell'eventuale somma liquidata).
        Zucchetti SG srl
        • Lorenzo Lorini

          Firenze
          07/05/2019 07:37

          RE: RE: RE: chiusura procedura fallimentare e procedimento penale a carico amm.re società fallita

          Grazie del Vs. celere riscontro.

          Nel caso invece decidessi di non procedere alla costituzione in giudizio come parte civile, stante il fatto che l'art. 240 L.F. prevede la possibilità per i creditori di procedere essi stessi alla costituzione in giudizio, in sostituzione del Curatore, dovrei agire nel modo seguente:
          - richiedere autorizzazione al Giudice Delegato per non procedere alla costituzione in giudizio;
          - comunicare ai creditori l'autorizzazione rilasciata dal Giudice Delegato?

          Grazie ancora e cordiali saluti.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            07/05/2019 19:56

            RE: RE: RE: RE: chiusura procedura fallimentare e procedimento penale a carico amm.re società fallita

            E' sufficiente chiedere l'autorizzazione al comitato dei creditori ai sensi dell'art. 35 l.f.. Non è prevista alcuna comunicazione ai creditori i quali, se e quando vorranno costituirsi, controlleranno se esiste una concorrente costituzione del curatore; il che non esclude, oggi che le comunicazioni sono fatte agevolmente e senza costo via Pec, che possa dare comunicazione ai creditori della rinuncia a costituirsi parte civile.
            Zucchetti SG srl
            • Lorenzo Lorini

              Firenze
              04/12/2019 08:18

              RE: RE: RE: RE: RE: chiusura procedura fallimentare e procedimento penale a carico amm.re società fallita

              Buongiorno,
              riprendo la discussione in questione per chiedere un Vs. gentile chiarimento.
              In caso di decisione di non procedere alla costituzione come parte civile nel giudizio penale a carico dell'amministratore unico della società fallita, previa autorizzazione da parte del G.D. (il comitato dei creditori non si è costituito), vi sono ostacoli nel richiedere al G.D. la chiusura della procedura, con successiva cancellazione della società fallita dal registro imprese?
              Preciso al riguardo che il fallimento non presenta alcun attivo fallimentare e che il G.D. ha approvato il rendiconto finale nel febbraio 2018 e liquidato il mio compenso nel maggio 2019, ponendolo a carico dell'Erario.
              Il fatto che sia ancora in attesa di erogazione del compenso da parte dell'Erario può essere anch'esso un ostacolo alla richiesta di chiusura della procedura?
              Grazie mille della Vs. preziosa collaborazione e cordiali saluti.
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                05/12/2019 09:16

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: chiusura procedura fallimentare e procedimento penale a carico amm.re società fallita

                Se non si costituisce parte civile e non vi sono altre incombenze da compiere non solo può, ma deve chiudere il fallimento. Per la verità, a differenza di quanto abbiamo detto nella prima risposta di questo dibattito, risalente al 2012, sarebbe ora possibili (a seguito della modifica dell'art. 118 con la riforma del 2015) chiudere il fallimento anche in pendenza della costituzione, ma la situazione in cui versa la procedura di totale mancanza di attivo, forse sconsiglia (secondo alcuni autori, non permette) di seguire questa strada.
                La chiusura del fallimento non impedisce il rimborso da parte dell'erario del compenso del curatore, in quanto il rimborso va effettuata alla luce del provvedimento di liquidazione emesso.
                Zucchetti SG Srl
    • Silvia Pecora Polese

      Salerno
      07/05/2019 10:45

      RE: chiusura procedura fallimentare e procedimento penale a carico amm.re società fallita

      Buongiorno

      la pf è a conoscenza informalmente di un processo penale che interessa la persone del lpt della società in bonis , per la quale ci sarebbe la volontà di costituirsi parte civile, che tipo di procedura bisogna seguire per ottenere le informazioni sul procedimento? e poter poi verificare tutti i presupposti del caso?

      grazie
      spp

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      • Zucchetti SG

        Vicenza
        07/05/2019 19:59

        RE: RE: chiusura procedura fallimentare e procedimento penale a carico amm.re società fallita

        La persona soggetta alle indagini o l'imputato possono accedere agli atti depositati direttamente o tramite il loro difensore, nel mentre non possono essere fornite ad esterni al processo informazioni su procedimenti penali pendenti, stante il regime di segretezza e di tutela della privacy che caratterizza la fase pre dibattimentale, a meno che il richiedente non dimostri di avere un interesse specifico; e certamente tale interesse lo ha la curatela del fallimento della società che dal reato commesso dall'amministratore potrebbe aver subito un pregiudizio.
        Può chiedere queste informazioni anche personalmente, ma è meglio che si rivolga ad un legale, che comunque servirà per eventualmente costituirsi parte civile, previa autorizzazione del giudice delegato.
        Zucchetti SG srl