Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Compenso coadiutore

  • Roberto Tedeschi

    Milano
    04/12/2018 14:24

    Compenso coadiutore

    In un fallimento di cui sono curatore è stato approvato il rendiconto ed è stato emesso, su mia istanza, il decreto relativo al mio compenso. Ora devo liquidare il coadiutore, autorizzato ex art. 32, comma 2 L.F dal Comitato dei Creditori, con il quale ho concordato di riconoscergli una parte del mio compenso.
    Devo comunicarlo al Giudice Delegato per essere autorizzato al pagamento (calcolando la conseguente riduzione del mio compenso)?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/12/2018 19:08

      RE: Compenso coadiutore

      E' una situazione abbastanza anomala. In realtà il secondo comma dell'art. 32 l.f. non pone a carico del curatore il compenso del coadiutore (come invece avviene per il delegato), ma stabilisce "del compenso riconosciuto a tali soggetti (ossia ai coadiutori) si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore". Questo significa, da un lato, che il coadiutore ha diritto ad un proprio compenso, che viene liquidato dal giudice delegato a norma dell'art. 25 l.f. e pagato con le disponibilità fallimentari e, dall'altro, che il curatore, al momento della richiesta di liquidazione del proprio compenso al tribunale, deve fare presente che è stato nominato un coadiutore, in modo che il tribunale, nell'intento di contenimento delle spese della procedura cui la norma tende, possa tenerne conto nell'utilizzo dei parametri tra i minimi e i massimi. Rimane il fatto che il compenso liquidato al curatore, per la cui determinazione si è tenuto presente della esistenza del coadiutore, va integralmente al curatore.
      Nella specie, se abbiamo ben capito, non è stato fatto nulla di tutto questo e lei ha concordato con il coadiutore di corrispondergli parte del suo compenso; a questo punto, converrebbe che il coadiutore chiedesse la liquidazione del suo compenso al giudice delegato e se questo risulterà inferiore alla quota che lei si è impegnato a versargli, dovrà integrare il compenso fino al limite pattuito, senza alcuna necessità di informare il giudice delegato di questo patto (sulla cui validità è legittimo qualche dubbio), visto che si tratta di un accordo privato tra lei e il coadiutore, che non grava sulle casse del fallimento.
      Zucchetti SG srl
      • Alessandro Pignatti

        Modena
        06/03/2020 11:38

        RE: RE: Compenso coadiutore

        Io sono stato autorizzato dal GD alla nomina del Coadiutore, il quale ha terminato la propria attività. Come devo fare per liquidare il suo compenso, considerato il fatto che è carico della procedura? Devo chiedere al GD di emettere mandato di pagamento?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/03/2020 19:47

          RE: RE: RE: Compenso coadiutore

          Deve chiedere al giudice delegato che lui, o il tribunale, provveda alla liquidazione del compenso e, poi, l'autorizzazione a prelevare la somma liquidata, più accessori.
          Per quanto riguarda i criteri da seguire per la liquidazione del compenso, la Cassazione ha ritenuto che non deve farsi riferimento alle tariffe professionali, ma a quelle giudiziali, in base alle quali si liquidano gli onorari spettanti ai coadiutori del giudice nei processi civili (Cass. 12/05/2016, n.9781; Cass. nn. 10143/011, 1568/05).
          Tenga conto che, a norma del secondo comma dell'art. 32 l. fall. "Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore", il che significa che al coadiutore non va attribuita una quota del compenso del curatore- come accade per i delegati di cui al primo comma dell'art. 32 il compenso dei quali è, appunto, detratto dal compenso del curatore- ma che il tribunale, poiché deve pagare anche il coadiutore, che ha svolto una parte del lavoro che competeva al curatore, liquida il compenso al coadiutore e di tale esborso tiene conto nella liquidazione del compenso del curatore. Quale possa essere su tale compenso l'incidenza della presenza del coadiutore non è evidentemente possibile prefissarlo, in quanto il tribunale la valuta caso per caso in relazione alle caratteristiche del lavoro svolto e della procedura in cui si inserisce.
          Zucchetti SG srl