Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura procedura in pendenza di giudizi

  • Paolo Fabris

    Spilimbergo (PN)
    16/04/2019 18:11

    Chiusura procedura in pendenza di giudizi

    La presente per chiedere se in presenza di una causa per azione revocatoria ordinaria afferente beni immobili pendente avanti la Cassazione - che costituisce l'unico motivo che impedisce la chiusura del fallimento - possa procedersi alla chiusura del fallimento stesso, nel contesto della previsione dell'art. 118 co.2 L.F., laddove afferma che "la chiusura non è impedita dalla pendenza di giudizi".
    La domanda discende dal fatto che parrebbe che la pendenza di una causa per azione revocatoria ordinaria precluda l'applicazione del comma in questione.
    Gradirei avere un Vostro parere in merito, alla luce anche delle decisioni giurisprudenziali che possono essere intervenute in quest'ultimo periodo.
    Ringrazio anticipatamente e cordialmente saluto.
    Dr Paolo Fabris
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/04/2019 17:49

      RE: Chiusura procedura in pendenza di giudizi

      Le regole introdotte nel secondo comma dell'art. 118, per espressa previsione, operano solo per i casi di chiusura di cui al n. 3 del primo comma, ovvero per intervenuta ripartizione dell'attivo e, dunque, quando i beni del fallito sono stati tutti venduti e si è proceduto alla ripartizione finale, anche se i creditori non vengono soddisfatti integralmente; pertanto solo in questo caso di chiusura la norma può trovare applicazione.
      Il fatto che oggetto della causa pendente sia una revocatoria ordinaria apre una criticità giacchè la nuova normativa, nel disporre che la chiusura del fallimento non è impedita dalla pendenza di giudizi, precisa che rispetto a questi "il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43". E' quest'ultimo richiamo che crea forti limitazioni alla espansività della norma, dato che tale ultima disposizione attribuisce, come è noto, al curatore la legittimazione attiva e passiva "nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento", per cui la chiusura anticipata potrebbe intervenire solo in pendenza di giudizi proseguiti o iniziati ex novo per la tutela di diritti già presenti nel patrimonio del debitore prima del fallimento e non anche per l'esercizio delle azioni di massa. Di contro, seguendo il dettato normativo la chiusura anticipata non dovrebbe essere ammessa ove il curatore faccia valere le ragioni del fallimento (come nella revocatoria fallimentare) o quelle dei creditori 8come nella revocatoria ordinaria); nel primo caso, infatti, la posizione legittimante il curatore è determinata dall'ufficio stesso di cui è investito in quanto esercita poteri-doveri che gli derivano direttamente da quell'ufficio pubblico autonomamente, senza alcun elemento di connessione con le posizioni di altri soggetti entrati nel rapporto processuale fallimentare, e, nel secondo caso, la posizione legittimante i poteri del curatore, pur nella sua veste pubblica di organo del fallimento, è quella propria di quei soggetto gli interessi dei quali egli fa valere, ossia la posizione dei creditori.
      Abbiamo usato il condizionale perché, sebbene non ci risultino pubblicate specifi interventi giudiziari in materia, ci risulta che parte della giurisprudenza è abbastanza elastica su questa questione ammettendo la possibilità della chiusura anche in pendenza di revocatoria, salvo poi a spiegare come possa il terzo soccombente in revocatoria far valere i propri diritti a seguito della restituzione una volta che il fallimento sia chiuso.
      Zucchetti SG srl
      • Gianvito Morretta

        Bellizzi (SA)
        04/01/2023 12:58

        RE: RE: Chiusura procedura in pendenza di giudizi

        Nel mio caso è stata intrapresa azione di responsabilità con annessa azione revocatoria per alienazioni compiute dall'amministratore per beni propri.
        Non sussistono disponibilità in capo alla procedura
        In tale fattispecie è possibile chiudere la procedura fallimentare.
        Pare che la questione sia dubbia
        grazie