Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

CHIUSURA PROCEDURA CON GIUDIZI PENDENTI: RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE AL FALLITO e RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE DELLA PROC...

  • LAURA DAVERIO

    Gallarate (VA)
    01/10/2019 18:47

    CHIUSURA PROCEDURA CON GIUDIZI PENDENTI: RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE AL FALLITO e RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA

    Il tribunale ha disposto la chiusura del fallimento (fallimento di una s.a.s. e del socio accomandatario) con giudizi pendenti, autorizzando, tra l'altro, il Curatore a non cancellare la società fallita dal registro imprese e a mantenere aperti la partita Iva e il conto corrente della procedura.
    Il legale del fallito richiede che venga restituita al fallito tutta la documentazione di pertinenza del socio fallito. Richiede altresì di ricevere copia della documentazione relativa alla cessione di un credito posta in essere da un creditore ammesso al passivo del fallimento del socio fallito (cessione di credito formalizzata ante chiusura della procedura fallimentare).

    Si chiede, stante la chiusura del fallimento con giudizi pendenti :
    1) se possa essere restituita al fallito la documentazione antecedente la dichiarazione di fallimento e "di pertinenza del socio fallito"
    2) se debba essere fornita la documentazione (in copia) relativa all'intervenuta cessione del credito, trattandosi di documentazione della procedura fallimentare

    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/10/2019 20:37

      RE: CHIUSURA PROCEDURA CON GIUDIZI PENDENTI: RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE AL FALLITO e RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA

      La chiusura anticipata in pendenza di giudizi ai sensi dell'art. 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, l.f. dovrebbe determinare la chiusura del fallimento che dopo la chiusura può svolgere soltanto quelle attività conseguenti alla definizione dei giudizi in corso, tant'è che l'art. 120 specifica che in tal caso. il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto previsto dal citato secondo comma dell'art. 118. Nella prassi ci si è accorti che la chiusura del fallimento comportava anche la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese e sorgevano problemi anche sotto il profilo fiscale per come acquisire, ad esempio, eventuali incassi, come emettere fatture ecc. Per superare questi ostacoli molti tribunali prevedono espressamente che la chiusura in pendenza di cause non comporta la chiusura del fallimento, né la cancellazione dal registro delle imprese né la perdita della partita Iva; si tratta di una situazione abbastanza ibrida che il nuovo codice della crisi e dell'impresa che entrerà in vigore nell'agosto del 2020 ha cercato di regolamentare disponendo con l'art. 234 che "Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all'articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'e-sito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie (comma sesto). Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pen-denti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura di liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto (comma settimo). Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese. questa meccanismo" (comma ottavo).
      Abbiamo riportato queste norme non ancora in vigore perché ci sembra che la prassi, come nel suo caso, stia anticipando l'applicazione delle stesse, ossia la chiusura ai sesni del secondo comma dell'art. 118 comporta la chiusura del fallimento, che tuttavia rimane aperto per portare avanti le cause pendenti e distribuire l'eventuale ricavato e per far questo è necessario che la società non sia cancellata dal registro delle imprese e mantenga la partita Iva.
      Rapportando la sua domanda a questa situazione, ne discende che il curatore non è tenuto a fornire la documentazione relativa all'intervenuta cessione del credito di cui sub n. 2, trattandosi di documentazione della procedura fallimentare ormai chiusa e comunque depositata in cancelleria, per accedere alla , anche in corso di fallimento, il terzo avrebbe bisogno dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 90 l.f.. E' invece tenuto a restituita al fallito la documentazione antecedente la dichiarazione di fallimento e "di pertinenza del socio fallito" di cui sub 1, perché il fallimento è chiuso, a meno che tale documentazione non sia necessaria per la gestione delle cause in corso.
      Zucchetti Sg srl