Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

rendiconto se è stata già autorizzata la mancata verifica dell'attivo ex art. 102 L.F.

  • Simone Pellati

    REGGIO NELL'EMILIA
    16/09/2013 18:38

    rendiconto se è stata già autorizzata la mancata verifica dell'attivo ex art. 102 L.F.

    Salve,
    sono con la presente a richiedere una delucidazione su quanto segue.
    Ho inviato al Tribunale di Reggio Emilia istanza ex art. 102 L.F. ed il Tribunale, con decreto, ha autorizzato il non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali.
    Ora vorrei chiudere il suddetto fallimento.
    Devo comunque presentare il rendiconto, dando atto che le entrate e le uscite sono a zero e attendere la fissazione della udienza per l'approvazione del rendiconto medesimo, o posso già chiudere il fallimento ex art. 108 dando atto che l'approvazione del rendiconto è inutile ?
    Grazie e cordiali saluti,
    Avv. Simone Pellati
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/09/2013 20:07

      RE: rendiconto se è stata già autorizzata la mancata verifica dell'attivo ex art. 102 L.F.

      Non abbiamo trovato precedenti sul punto. In linea di diritto il conto gestione dovrebbe essere presentato anche nel caso prospettato perché il controllo dei creditori può estendersi anche alla verifica della mancanza di attivo e di entrate (ad esempio, oltre alla mancanza di beni materiali, potevano essere esperite azioni di recupero crediti o revocatorie? ecc.)
      E' anche vero che, per evitare ulteriori spese (ma col sistema della comunicazione via Pec, queste dovrebbero essere ridotte), alcuni giudici si accontentano di una relazione del curatore in cui si dà atto che non vi sono state entrate né uscite, per cui è opportuno che chieda al suo giudice delegato.
      Zuicchetti Sg Srl
      • Paolo Rosa

        roma
        06/10/2015 11:23

        RE: RE: rendiconto se è stata già autorizzata la mancata verifica dell'attivo ex art. 102 L.F.

        Chiedo delucidazione sul punto.
        l'art. 116 dispone che il rendiconto sia comunicato ai creditori "ammessi al passivo"; quid juris se l'udienza non si è teuta ex art 102 ? si deve comunicare - come credo solo al fallito (ovvero amministratore della fallita) ?
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/10/2015 20:06

          RE: RE: RE: rendiconto se è stata già autorizzata la mancata verifica dell'attivo ex art. 102 L.F.

          Esatto.
          Zucchetti SG srl
          • Massimo Marchetta

            ROMA
            15/10/2019 17:18

            RE: RE: RE: RE: rendiconto se è stata già autorizzata la mancata verifica dell'attivo ex art. 102 L.F.

            Buonasera,
            considerata la risalenza della discussione, vi chiedo se in questi ultimi anni si fosse consolidata una linea (giurisprudenziale e/o dottrinale) relativamente all'onere del curatore di comunicazione del rendiconto ai creditori nel caso di decreto emesso ai sensi dell'art. 102 l.f.
            Grazie,
            Massimo Marchetta
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              16/10/2019 21:05

              RE: RE: RE: RE: RE: rendiconto se è stata già autorizzata la mancata verifica dell'attivo ex art. 102 L.F.

              Non ci risultano provvedimenti specifici e ci sembra che la soluzione prospettata in passato sia ancor oggi valida in quanto il decreto del tribunale ex art. 102 concerne il solo accertamento dei crediti concorsuali, sicchè la previsione di tale norma non è sovrapponibile alla chiusura ex art. 118. ossia , a seguito del decreto che dispone non procedersi all'accertamento del passivo, la procedura ben può proseguire per l'accertamento delle rivendiche e dei crediti prededucibili nonché per la liquidazione dei beni che risultino anche solo in parte in grado di soddisfare i crediti prededucibili stessi. Si vuol sottolineare come, anche in mancanza di accertamento del passivo, il curatore comunque ha la gestione dei beni- che siano pochi o tanti- del fallito per cui, come ogni gestore di patrimoni altrui, è tenuto a rendere il conto. Se deve rendere il conto, la comunicazione deve essere fatta anche ai creditori che avrebbero potuto partecipare al passivo, o che vi abbiano già partecipato, posto che il provvedimento ex art. 102 può intervenire anche dopo che sia stata tenuta una o più udienze di verifica; costoro, infatti, hanno interesse a partecipare all'udienza del rendiconto, se non altro per poter contestare le risultanze del conto e della stessa esistenza dei presupposti che hanno portato alla cancellazione dell'accertamento del passivo.
              Zucchetti SG srl