Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

compenso liquidato al curatore in mancanza di attivo

  • Anna Maria Carlucci

    Salerno
    24/04/2017 09:06

    compenso liquidato al curatore in mancanza di attivo

    Salve sono Curatrice di un fallimento senza attivo, mi accingo a presentare istanza di liquidazione del mio compenso, che tra l'atro dovrà essere posto a carico dell'Erario, però mi ritrovo con un passivo ammesso di € 1.830.000,00, la mia domanda è questa:
    il g.d. dovrà liquidarmi il compenso minimo di € 811,35, oppure potrà applicare una tariffa diversa, tenendo conto del valore del passivo, giacchè in quest'ultimo caso l'importo del compenso aumenta sensibilmente è può arrivare in caso di applicazione della tariffa media a circa € 5.000,00.
    Sull'argomento potete richiamarmi l'orientamento della giurisprudenza.
    Grazie mille
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/04/2017 19:49

      RE: compenso liquidato al curatore in mancanza di attivo

      E' difficile dare una risposta sicura perché si tratta di ricostruire un meccanismo che la legge ignora parzialmente.
      Il legislatore, nell'art. 146 del DPR n. 115 del 2002, ha stabilito che sono anticipate dall'Erario (tra l'altro) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato (n.3 lett. c). Originariamente ausiliari del magistrato erano soltanto "il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge (art. 3 DPR cit.) e soltanto a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con sentenza 28 aprile 2006, n. 174, è stato compreso anche il curatore.
      E' pertanto pacifico che il compenso del curatore possa essere posto a carico dell'Erario, ma come calcolarlo nell'ipotesi da lei fatta di attivo realizzato inesistente e di passivo accertato rilevante è molto dubbio, non essendo chiarito se, in tal caso, possa mettersi a carico dell'Erario soltanto il compenso minimo di euro 811,35, previsto dall'art. 4 del d.m. n.30 del 2012, ovvero quel compenso superiore che potrebbe derivare dall'applicazione delle percentuali sul passivo contemplate nello stesso d.m. (ad esempio se il passivo è di € 1.000.000,00, applicando una percentuale dello 0,30 si arriva ad un compenso di € 3.000,00)..
      Già in altre occasioni noi abbiamo detto che il compenso va determinato secondo tariffa e questo va posto a carico dell'Erario. Ciò perché, da un lato, la norma citata di cui al DPR del 2002 n. 115 non dice che a carico dell'Erario può essere posto soltanto l'importo del compenso minimo, e, dall'altro, l'art. 4 del citato d.m. stabilisce che il compenso liquidato calcolando le percentuali sull'attivo e sul passivo esposte negli articoli precedenti, non può essere inferiore ad € 811,35; disposizione che evidenzia come si debba attribuire al curatore il compenso minimo solo nel caso in cui l'attivo realizzato e il passivo accertato non consentano di liquidare un importo maggiore. Di conseguenza se, in base anche al solo passivo accertato, può essere liquidato un compenso superiore ad euro 811,35, il tribunale dovrebbe effettuare tale liquidazione che, in mancanza di espressa previsione che addossi all'Erario solo il compenso minimo, dovrebbe essere posto tutto a carico dell'Erario.
      A questo punto si pone un altro problema, e cioè, se detto compenso vada sostenuto dall'Erario per intero o dimezzato, dato che l'art. 130 del citato DPR del 2002 dispone che "gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà". Vi è da dire che non tutti i tribunali procedono a tale dimidiazione.
      Zucchetti SG Srl
      • Simone Pellati

        REGGIO NELL'EMILIA
        15/06/2017 16:26

        compenso liquidato al curatore in mancanza di attivo

        Buongiorno,
        intervengo perché proprio in data odierna, in un caso analogo, mi è stato liquidato il minimo con passivo di oltre 3 milioni di euro.
        Posso fare ricorso ex art. 742 cpc ovvero mi rimane solo in ricorso per cassazione ex artr. 111 cost ?
        Qui poi il provvedimento è fatto dal collegio, l'eventuale 742 cpc va fatto al Tribunale od in Corte ?
        Grazie,
        Simone Pellati
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/06/2017 11:19

          RE: compenso liquidato al curatore in mancanza di attivo

          Abbiamo già risposto alla sua eguale domanda formulata sotto altra voce.
          Zuccheti Sg Srl
      • Michele Costa

        Bologna
        14/03/2019 09:41

        RE: RE: compenso liquidato al curatore in mancanza di attivo

        Buongiorno,
        il compenso a carico dello Stato è soggetto a ritenuta o meglio lo Stato è sostituto di imposta?
      • Annamaria Altamura

        Crotone
        03/04/2019 18:39

        RE: RE: compenso liquidato al curatore in mancanza di attivo

        Buongiorno, sono stata nominata, in sostituzione del curatore dimissionario, in un fallimento che si è rivelato privo di attivo;
        preciso che nello stesso è stato nominato anche un coadiutore fiscale.
        Dovendo procedere alla presentazione della istanza di liquidazione del compenso, chiedo quali criteri adotterà il G.D. nella liquidazione delle tre figure professioale che hanno assistito il fallimento.
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          04/04/2019 19:17

          RE: RE: RE: compenso liquidato al curatore in mancanza di attivo

          Per i due curatori va applicato il d.m. n. 30 del 2012, per il quale il compenso è parametrato anche sul passivo e, ad ogni modo non può essere inferiore nel suo complesso ad euro 811,35 (art. 4 d.m. cit.). in mancanza di attivo, tale compenso va posto a carico dell'Erario, come consentito dall'art. 146 del DPR n. 115 del 2002.
          Per il coadiutore fiscale la legge non prevede un criterio per la determinazione del compenso, per cui vengono proposte soluzioni diverse che oscillano tra la tesi che ritiene applicabile le tariffe professionali di categoria e quella che ritiene di dover fare riferimento ai criteri dettati per i compensi giudiziari a periti, consulenti tecnici interpreti e traduttori dettati dalla legge 8 luglio 1980 n. 319, con l'adeguamento apportato dal D.P.R. 27 luglio 1988 n. 3522 e successive modifiche; quest'ultimo sistema è quello più diffuso e sicuramente è più adeguato alla fattispecie. A norma dell'art. 32, co. 2, "del compenso riconosciuto a tali soggetti (ossia ai coadiutori) si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore, ma evidentemente qualora a questi viene liquidato il minimo, per mancanza di fondi, è da ritenere che anche il compenso del coadiutore vada posto a carico dell'Erario..
          Zucchetti SG srl
    • Andrea Coen

      Ancona
      15/09/2023 10:38

      RE: compenso liquidato al curatore in mancanza di attivo

      Buongiorno, mi inserisco in questa discussione per un interrogativo analogo: sono in chiusura di fallimento ed ho acquisito un attivo di appena 8.242,00 euro, a fronte di un passivo di oltre 2 milioni e un saldo cassa di 6.000 euro. Secondo il tariffario mi spetterebbe come curatore un compenso medio di 6.888,54 euro. Considerato che il mio compenso andrebbe ad erodere l'intero ammontare del c/c senza possibilità di soddisfare altri creditori e che il DPR del 2002 n. 115 non limita le somme a carico dell'Erario ai soli 811,35 euro, è possibile porre l'intero compenso a carico dell'Erario o, secondo la Vostra esperienza vengono applicate delle percentuali? Grazie molte
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        16/09/2023 12:55

        RE: RE: compenso liquidato al curatore in mancanza di attivo

        No, l'Erario interviene per pagare il compenso del curatore o quando manca completamente l'attivo o quando questo è insufficiente per pagare l'intero importo liquidato, assumendosi la quota non pagata con i fondi della procedura. Se, come lei propone si assumesse l'intero importo, si avrebbe una alterazione dell'ordine delle causa di prelazione in quanto l'attivo disponibile sarebbe destinato a soddisfare altre prededuzioni di grado inferiore nella graduatoria da formare nell'ambito della categoria quando l'attivo non è sufficiente per soddisfare tutti i crediti prededucibili.
        Zucchetti SG srl