Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

chiusura procedura di lca

  • Francesco Lepore

    ROMA
    04/03/2019 13:53

    chiusura procedura di lca

    Buongiorno
    ho concluso le operazioni di liquidazione dell'attivo della LCA di cui sono Commissario Liquidatore.
    Da una visura eseguita al PRA risultano circa 39 auto/moto intestate a vario titolo (proprietà e usufrutto) in capo alla Cooperativa.
    Auto/moto che l'amministratore riferisce che in parte sono state rottamate per estero, altre poste sotto sequestro amministrativo, altre rottamate, per altre l'usufrutto è scaduto, senza fornire però alcuna documentazione a supporto.
    Nelle more di incontrare l'amministratore (inizialmente irreperibile) sono andato al Comando dei Carabinieri di zona per sporgere denuncia.
    Ritenete che in qualità di commissario liquidatore mi debba attivare (e soprattutto sostenere le relative spese) per comunicare la perdita di possesso degli stessi ed aggiornare la situazione al PRA?
    Da quanto ho capito anche con la perdita di possesso le auto continuano a risultare intestate alla cooperativa, pertanto non vedo l'utilità di eseguirla. La cooperativa deve essere successivamente cancellata dal registro delle imprese? Chi se ne deve occupare il sottoscritto o il MISE? E' possibile cancellare la cooperativa dal registro delle imprese se risultano delle auto al PRA?
    Cordiali saluti
    dott Francesco Lepore
    • Francesco Lepore

      ROMA
      06/03/2019 19:15

      RE: chiusura procedura di lca

      chiusura procedura di lca

      Buongiorno ho concluso le operazioni di liquidazione dell'attivo della LCA di cui sono Commissario Liquidatore. Da una visura eseguita al PRA risultano circa 39 auto/moto intestate a vario titolo (proprietà e usufrutto) in capo alla Cooperativa. Auto/moto che l'amministratore riferisce che in parte sono state rottamate per estero, altre poste sotto sequestro amministrativo, altre rottamate, per altre l'usufrutto è scaduto, senza fornire però alcuna documentazione a supporto. Nelle more di incontrare l'amministratore (inizialmente irreperibile) sono andato al Comando dei Carabinieri di zona per sporgere denuncia. Ritenete che in qualità di commissario liquidatore mi debba attivare (e soprattutto sostenere le relative spese) per comunicare la perdita di possesso degli stessi ed aggiornare la situazione al PRA? Da quanto ho capito anche con la perdita di possesso le auto continuano a risultare intestate alla cooperativa, pertanto non vedo l'utilità di eseguirla. La cooperativa deve essere successivamente cancellata dal registro delle imprese? Chi se ne deve occupare il sottoscritto o il MISE? E' possibile cancellare la cooperativa dal registro delle imprese se risultano delle auto al PRA? Cordiali saluti dott Francesco Lepore

      • Zucchetti SG

        Vicenza
        06/03/2019 20:20

        RE: RE: chiusura procedura di lca

        Lo scopo della liquidazione coatta amministrativa, come quello del fallimento, è la liquidazione del patrimonio per la soddisfazione dei creditori, per cui entrambe le procedure possono cessare quando tutti i beni acquisiti all'attivo, anche materialmente, siano stati liquidati, a meno che, come previsto dall'ottavo comma dell'art. 104ter il curatore, seguendo la procedura in tale norma descritta, non rinunci ad inventariare o,se inventariato, a restituire la disponibilità del bene al fallito.
        La norma citata di cui al comma ottavo dell'art. 104ter, dettata per il fallimento, è applicabile alla liquidazione coatta? E' difficile dirlo perché, per un verso, la norma non è richiamata in questa procedura né ve ne è una si simile contenuto, per altro verso, però, la disciplina della liquidazione dei beni nella procedura di l.c.a., è talmente generica (cfr. art. 2010 l.f.) da necessitare comunque di essere sostenuta dalla normativa fallimentari con finalità affini; e non vi è dubbio che gli scopi che caratterizzano la fase liquidatoria nelle Se si segue questa via, ossia applicazione dell'art. 104ter, co. 8, anche nella liquidazione coatta, lei può non inventariare le auto e moto in questione (evitando la trascrizione al PRA della sentenza di fallimento) giustificando tale comportamento con la chiara non convenienza in quanto i beni non sono rinvenibili e liquidabili; a questo fine, trasponendo le modalità richieste dalla citata norma nella liquidazione coatta, la richiesta di abbandono dei beni dovrebbe essere sottoposta all'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione ed al parere del comitato di sorveglianza.
        Liberatosi di questi beni, lei continua con la procedura di liquidazione fino alla chiusura, dopo di che chiede, come previsto dall'art. 213 l.f., che richiama l'art. 2495 c.c., la cancellazione della cooperativa dal registro delle imprese. Che succede a questo punto dei beni ancora di proprietà della cooperativa è problema comune a tutte le ipotesi di chiusura del fallimento di una società senza che i beni siano stati liquidati. Si potrebbe dire che questo è un problema che non riguarda lei, ed è vero; ma la presenza di beni all'esito della liquidazione, volontaria come coattiva, non è causa di impedimento della cancellazione ed estinzione della società attuandosi, a seguito della estinzione una successione in capo ai soci dei diritti ed i beni non compresi nel bilancio della società estinta, che appunto si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa (cfr. Cass. nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013).
        Del resto non cambierebbe molto se, invece di seguire questa strada, lei procedesse alla denuncia di perdita del possesso, cosa che dovrebbe fare, ove non abbandonasse i beni ex art. 104ter, perché è vero che comunque i beni rimangono di proprietà della cooperativa, ma la denuncia serverebbe a giustificare perché lei non li liquida; la spesa tuttavia sarebbe ben maggiore in qaunto dovrebbe prima acquisire i beni attraverso la trascrizione della sentenza al PRA e poi fare la denuncia della mancanza e perdita del possesso. A questo punto potrebbe egualmente chiudere la procedura, con le stesse conseguenze viste in precedenza.
        Zucchetti SG srl