Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Compenso Curatore

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    14/01/2019 14:48

    Compenso Curatore

    Un' ultima curiosità:

    in caso di somma da distribuire nel riparto finale, per esempio di euro 6.000,00, in caso di compenso (teorico) del curatore, calcolato su attivo e passivo pari ad euro 8.000,00, in assenza di altre spese pre-deducibili, il compenso del curatore stesso viene liquidato in euro 6.000,00 a carico della procedura, o in euro 8.000,00 di cui euro 6.000 a carico della procedura ed euro 2.000,00 a carico dell'Erario?
    Grazie
    Cordiali saluti
    Paolo Angelo Alloisio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/01/2019 19:52

      RE: Compenso Curatore

      Già in altre occasioni abbiamo detto che il compenso del curatore, pur in mancanza o insufficienza di attivo, va determinato secondo tariffa e non determinato nel minimo di euro 811,35, previsto dall'art. 4 del d.m. n.30 del 2012, e che tale compenso va posto a carico dell'Erario. Ciò perché, da un lato, la norma di cui all'art. 146 del DPR del 2002 n. 115 non dice che a carico dell'Erario può essere posto soltanto l'importo del compenso minimo, e, dall'altro, l'art. 4 del d.m. n. 30 del 2012 stabilisce che il compenso liquidato calcolando le percentuali sull'attivo e sul passivo esposte negli articoli precedenti non può essere inferiore ad € 811,35; disposizione che evidenzia come si debba attribuire al curatore il compenso minimo solo nel caso in cui l'attivo realizzato e il passivo accertato non consentano di liquidare un importo maggiore.
      Se si segue questa nostra interpretazione- non da tutti condivisa- ne discende che il tribunale può liquidare, pur in mancanza di attivo, un compenso superiore a quello minimo indicato, seguendo i criteri dettati dal citato d-.m. e dall'art. 39 l.fall. e questo importo dovrebbe essere posto tutto a carico dell'Erario; nel caso ij cui l'attivo fallimentare consenta di soddisfare il curatore in parte dovrebbe, pertanto essere posto a carico dell'Erario la differenza non coperta dall'attivo fallimentare, ossia nel caso da lei ipotizzato, la differenza di euro 2.000.
      Zucchetti SG Srl