Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura procedura fallimentare ai sensi dell'art. 118 co. 4 l.f.

  • Giuseppe Franco

    Nocera Inferiore (SA)
    12/10/2017 10:16

    Chiusura procedura fallimentare ai sensi dell'art. 118 co. 4 l.f.

    Salve,
    sono un Curatore Fallimentare alle prese con la gestione della mia prima procedura affidatami.

    All'uopo, e dopo aver analizzato attentamente il tessuto normativo di riferimento, ritengo utile, al fine di espletare l'incarico nel migliore dei modi, un confronto in merito.

    La fattispecie della mia procedura è quella relativa al cosiddetto fallimento "a zero", ovvero quella procedura dalla quale, nonostante le numerose verifiche condotte, non si ravvisano i presupposti per la realizzazione di massa attiva.
    Per la chiusura della procedura intendo procedere in questo modo:
    - chiedere al G.D. un rinvio dell'udienza in modo tale da "gestire" con più "tranquillità" la fase di chiusura;
    - presentazione (ed iter per la sua approvazione) del Conto della gestione ex art. 116 l.f. ove avrò premura di evidenziare, oltre l'aspetto meramente contabile del conto della mia gestione, tutti gli elementi dai quali si evince l'assenza dei presupposti per la realizzazione di massa attiva;
    - presentazione dell'istanza di liquidazione dell'onorario e delle spese anticipate;
    - istanza di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 118 co. 4 l.f.

    Vi chiedo, alla luce di quanto sopra rappresentato, se il suddetto iter risulta corretto ed, inoltre, Vi domando, non essendo a mio avviso molto chiara la normativa di riferimento, se la chiusura ex art. 118 co. 4 possa avvenire anche senza aver effettuato l'udienza di verifica dei crediti, ovvero la stessa può essere "evitata" solamente con una apposita istanza ai sensi dell'art. 102 l.f. e, succesivamente, procedere con la chiusura ex art. 118 co. 4 l.f.

    Grazie per la cortese attenzione.

    Dott. Giuseppe Franco
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/10/2017 19:48

      RE: Chiusura procedura fallimentare ai sensi dell'art. 118 co. 4 l.f.

      Il n. 4 del primo comma dell'art. 118 l.f dispone la chiusura del fallimento "quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura", nel mentre l'art. 102, consente di "non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non puo' essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura".
      Come si vede le due norme non sono del tutto sovrapponibili, perché può evitarsi la formazione del passivo quando non esistono possibilità di soddisfare i creditori concorsuali, anche se vi sono disponibilità per pagare le prededuzioni e le altre spese di giustizia, perché lo stato passivo è sostanzialmente diretto alla individuazione dei crediti concorsuali. Quando invece non vi è neanche la possibilità di pagare parzialmente le prededuzioni è inutile tenera aperto il fallimento e si può procedere alla chiusura.
      Da questa differenza, letterale e sistematica, si capisce che quando ricorre l'ipotesi di cui all'art. 118 sopra citata, il curatore può, anzi deve procedere alla chiusura del fallimento, anche prima della formazione dello stato passivo o anche se questo non sia stato redatto a norma dell'art. 102, sicchè, nel caso come il suo di mancanza totale di qualsiasi attivo, può non redigere lo stato se chiude il fallimento prima dell'udienza fissata in sentenza, altrimenti o procede alla formazione dello stato passivo o chiede di non farlo secondo la procedura di cui al primo comma dell'art. 102, che è l'unico mezzo che la legge prevde per evitarlo. Questa è la regola, cui nella prassi si sopperisce ricorrendo, invece che a detta procedura, alla semplice richiesta al giudice delegato di un rinvio dell'udienza di verifica del passivo, provvedendo a chiudere il fallimento nel frattempo; non è rituale, ma evita una attività processuale che, quando la chiusura del fallimento è imminente, è sostanzialmente inutile. sarebbe opportuno comunque spiegare al g.d. la ragione del rinvio.
      L'iter per la chiusura è quello da lei indicato della presentazione del conto gestione, approvazione, richiesta e liquidazione del compenso del curatore, e richiesta di chiusura ex art. 118, co. 1, n. 4 l.f.
      Zucchetti Sg srl .
      • Maria Carretta

        Montemilone (PZ)
        06/11/2019 20:43

        RE: RE: Chiusura procedura fallimentare ai sensi dell'art. 118 co. 4 l.f.

        Buonasera,
        è possibile depositare, contemporaneamente, seppure con separati depositi, conto di gestione, istanza liquidazione compenso curatore e richiesta chiusura fallimento ex art. 118 c.4?
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/11/2019 09:55

          RE: RE: RE: Chiusura procedura fallimentare ai sensi dell'art. 118 co. 4 l.f.

          No, perché sono tre atti diversi e cadenzati dalla legge nel tempo in quanto uno costituisce la base dell'altro, come si deduce dal primo comma dell'art. 117 l.fall. per il quale, "Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti". Questa successione va rispettata anche se manca un riparto finale da presentare per mancanza di attivo, perché, ad esempio, la mancata approvazione del conto potrebbe influire, se non altro, sulla determinazione del compenso.
          Zucchetti SG srl