Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

CHIUSURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

  • Carlo Corinaldesi

    ASCOLI PICENO
    24/09/2015 18:35

    CHIUSURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

    Si chiede cortesemente quale sia l'iter da seguire per la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa tenendo conto che:
    - dalla liquidazione dell'attivo è stata ricavata una somma inferiore ai 1.000,00 euro;
    - i creditori si sono insinuati per un totale di 160.000,00 euro;
    - le spese della procedura ammontano ad euro 180,00;
    - per l'onorario come liquidatore spetta quello minimo, poichè la procedura non ha abbastanza attivo, oppure bisogna calcolarlo secondo le tabelle e verrà liquidato dal ministero?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/09/2015 10:42

      RE: CHIUSURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

      Per quanto riguarda la chiusura, le varie fasi sono ben descritte dall'art. 213 l.f. e che si sviluppano attraverso la presentazione del bilancio finale di liquidazione, conto gestione e piano di riparto, che devono essere sottoposto all'esame del comitato di sorveglianza e e all'autorizzazione al deposito da parte dell'autorità che esercita la vigilanza. Non è previsto un formale decreto di chiusura. Ovviamente, nel suo caso non ci sarà un riparto ai creditori per mancanza di fondi e lei darà atto di tanto nella relazione accompagnatoria.
      Per quanto attiene al compenso, quresto va liquidato a prescindere dall'approvazione del rendiconto in quanto la liquidazione, a differenza di quanto accade nel fallimento, precede il rendiconto. Secondo la dottrina più accreditata il compenso al commissario va liquidato secondo i criteri dettati per il curatore, sicchè nel suo caso, o si fa riferimento ai parametri su attivo e passivo oppure, ove questi non superino il minimo di legge di € 811,35, si liquida questo minimo, che viene comuqnue posto a carico dell'Erario in mancanza di fondi.
      Zucchetti SG srl
      • Alba Menghini

        Ascoli Piceno
        28/09/2015 11:28

        RE: CHIUSURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

        Sempre in riferimento alla chiusura della procedura di liquidazione coatta si chiede se il conto corrente aperto per il deposito delle somm vada chiuso prima di depositare Bilancio finale di liq. Riparto e Rendiconto oppure dopo che il Ministero liquida il compenso al commissario liquidatore.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          28/09/2015 20:29

          RE: RE: CHIUSURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

          Va ciuso quando ha completato le operazioni per le quali è necessario l'utilizzo del conto.
          Zucchetti Sg srl
          • Mariano Di Pino

            NAPOLI
            07/05/2019 21:38

            RE: RE: RE: CHIUSURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

            Salve
            Nel predisporre il rendiconto della gestione ci sarà un avanzo di gestione saldo attivo dopo le spese di liquidazione sostenute.esempio 1000 entrate 500 uscite avanzo disponibile 500. Il bilancio finale di liquidazione deve partire dall'avanzo disponibile 500 come attivo o deve ricomprendere quello riportato nel rendiconto all'attivo i 1000 e al passivo i 500 e poi successivamente ricomprendere altresì le varie classi dei creditori? Grazie.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              10/05/2019 20:48

              RE: RE: RE: RE: CHIUSURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

              E' preferibile partire dai dati del rendiconto per spiegare le risultanze successive inh modo da rendere chiaro come si è formato l'attivo disponibile destinato ai creditori.
              Zucchetti SG srl
              • Mariano Di Pino

                NAPOLI
                13/09/2019 18:00

                RE: RE: RE: RE: RE: CHIUSURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

                Buonasera
                nella qualità di Commissario liquidatore di cooperativa sciolta dal MISE gradirei conoscere il vostro parere sulla applicabilità o meno della sospensione dei termini feriali per eventuali ricorsi nei 20 giorni previsti dall'art. 213 l.f. per contestazioni al piano di riparto, bilancio finale e rendiconto di gestione depositato in data 25.7.2019 presso il Tribunale competente. Si precisa che dell'avvenuto deposito di tali documenti è stato anche data pubblicità con pubblicazione in data 30.7.2019 sulla G.U.
                Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  13/09/2019 19:59

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: CHIUSURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

                  Riteniamo di si visto che si tratta di un termine per proporre ricorso giudiziario.
                  Zucchetti Sg srl
                • Mariano Di Pino

                  NAPOLI
                  13/09/2019 20:32

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: CHIUSURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

                  Grazie per la tempestività.Ero convinto del contrario poiché avevo trovato una circolare del Tribunale di Novara anno 2010 a firma del Presidente Dott.Quatraro che era di opinione opposta alla vostra.
                  Cordiali saluti
    • Diego Bracciale

      ORTONA (CH)
      21/09/2019 12:29

      RE: CHIUSURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

      Chiedo cortesemente conferma del dettato ex art. 4, co VI d.m. 03/11/2016 in tema compenso per il commissario liquidatore di una LCA.
      Il dettato recita che "Il compenso del commissario liquidatore è a totale carico della liquidazione, è imputato in prededuzione alle spese di procedura e, in ogni caso, non può essere inferiore a euro 2.500,00."
      Pare di comprendere che abbandonando l'orientamento ante decreto citato, al di sotto di quella cifra non possa liquidarsi pure in caso di assenza di attivo.
      Dunque dovrebbe venire s.e.o. il conteggio seguente da riportare sull'istanza di liquidazione che comunico unitamente alle incombenze ex art. 213 l.f.:
      2500 (compenso minimo) +
      100 (rimb. forf. 4% art. 4 co. IX d.m. citato)
      250 (spese vive sostenute)
      114 (4% cassa avvocati)
      2.964 (totale siccome in regime forfait)
      Chiedo cortesemente se possibile di confermare ovvero correggere l'iter e preventivamente quanto da me ritenuto.
      Grazie mille in anticipo
      DB

      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        10/10/2019 07:45

        RE: RE: CHIUSURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

        Concordiamo sulla spettanza del compenso minimo nella misura indicata nel quesito e della maggiorazione del 4% di esso, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, nonché del rimborso "sotto il controllo del comitato di sorveglianza, delle spese vive e documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico", come recita il comma 9 dell'art. 4 citato nel quesito.

        Benché solo il comma 4, a proposito del compenso, stabilisca che esso spetta "in prededuzione alle spese di giustizia" e "in ogni caso", riteniamo che anche i due rimborsi, forfetario e analitico, spettino in prededuzione e anche in caso di assenza di attivo.


        Corretta ci pare anche la richiesta del contributo integrativo 4% alla Cassa Forense, con due precisazioni:

        - il Regolamento della contribuzione alla Cassa Forense, approvato con D.M. 30/5/2016 stabilisce che esso va calcolato "su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA". Ci pare ovvio che sia dovuto anche se il volume d'affari dell'avvocato in regime forfetario non è assoggettato a IVA, ma non va calcolato sul rimborso delle spese vive sostenute, che non concorrono alla formazione del volume d'affari; di conseguenza nell'esempio numerico indicato nel quesito il relativo importo sarà € 104

        - come prima della recente modifica dell'art. 2751-bis c.c. esso non era assistito da privilegio, riteniamo non sia pacifico che esso sia dovuto, parafrasando quanto detto sopra, "in prededuzione alle spese di giustizia" e "in ogni caso".