Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

chiusura associazione NON riconosciuta

  • Simone Ventura

    Roma
    29/07/2019 13:54

    chiusura associazione NON riconosciuta

    Sono stato nominato Liquidatore Giudiziale di una associazione non riconosciuta .
    Ho terminato l' attività di liquidazione e vorrei chiudere la procedura.
    Il codice civile non regolamenta nel dettaglio tale situazione.
    Pensavo di redigere un bilancio / rendiconto finale di liquidazione e di trasmetterlo ai creditori, indicando nello stesso un'ipotesi di mio compenso, che liquiderei con i parametri del DM 30/2012, e fissando un termine per far pervenire le osservazioni allo stesso. Scaduto il termine, procederei con il riparto finale e pagherei gli aventi diritto.
    Vi sembra corretta questa procedura ?
    Devo depositare qualcosa in Tribunale? Il Giudice che mi aveva nominato, dice che il Tribunale non c' entra più niente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/07/2019 19:12

      RE: chiusura associazione NON riconosciuta

      Il problema da lei posto esiste perché la giurisprudenza prevalente è dell'dea che alle associazioni non riconosciute non si applicano analogicamente le norme dettate per lo scioglimento delle associazioni riconosciute e, pertanto, le prime possono procedere alle attività di liquidazione tramite i rappresentanti in carica alla data di scioglimento, in regime di prorogatio; in ogni caso, l'eventuale nomina dei liquidatori da parte dell'autorità giudiziaria, seppur non indispensabile non è comunque vietata, ed in tal caso questi ultimi sono legittimati a rappresentare l'ente in vece e luogo degli amministratori prorogati. (Cass. 03 febbraio 2012 n. 1590 ; Cass. 27 novembre 2003 n. 18115; Cass. 07 luglio 1987 n. 5925; Trib. Roma 26 giugno 2013). Minoritaria è l'opinione secondo cui
      il procedimento di nomina di uno o più commissari liquidatori da parte del presidente del tribunale, previsto dagli art. 30 c.c. e 11 disp. att. c.c., con riguardo (oltre che alle fondazioni) alle associazioni riconosciute, per il caso che l'autorità governativa ne abbia dichiarato l'estinzione o l'assemblea ne abbia deliberato lo scioglimento, è estensibile in via analogica alle associazioni non riconosciute nei limiti in cui è compatibile con la qualità, propria di tali associazioni, di enti privi della personalità giuridica ed essenzialmente disciplinati dagli accordi fra gli associati (Cass. 8 giugno 1999 n. 5632).
      Se si segue questa seconda opinione, ne discende de plano l'applicazione dell'art. 30 c.c. e degli artt. da 11 a 21 disp. att. c.c., tra cui, quindi l'art. 16 che richiama le norme dettate dalla legge fallimentare sulla liquidazione coatta amministrativa; di conseguenza i problemi da lei posti sarebbero inquadrabili e rapportabili alla disciplina sulla liquidazione coatta.
      Ma, come si è detto questa interpretazione è minoritaria e quella prevalente nega l'applicazione analogica delle citate norme allo scioglimento delle associazioni non riconosciute. Seguendo questa via tutto diventa incerto mancando un riferimento normativo sicuro; tuttavia, pur esclusa l'applicazione analogica, ci sembra che le norme richiamate per le associazioni riconosciute possano costituire comunque una via, seppur non obbligatoria, da seguire salvo incompatibilità. Così per quanto riguarda la fase della chiusura è consigliabile seguire quanto disposto dalle citate disposizioni di attuazione del cod. civ. e della liquidazione coatta. Per il compenso potrebbero essere utilizzati i parametri dettati per il curatore dal d.m. n. 30 del 2012 8come da lei prospettato) in quanto al commissario liquidatore è applicabile "analogicamente l'articolo 39 della legge fallimentare, pur in difetto di un espresso richiamo in seno all'articolo 199 della legge fallimentare, giacché le funzioni del commissario liquidatore sono del tutto simili a quelle del curatore fallimentare" (Cass. 06/02/2018, n.2811); rimane il problema di chi debba procedere alla liquidazione e probabilmente dovrebbero essere i soci della associazione non riconosciuta.
      Zucchetti SG srl