Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Quota societaria detenuta da società fallita e oggetto di sequestro conservativo da parte di altra società fallita.

  • Mario Rossi

    Perugia
    08/02/2024 17:17

    Quota societaria detenuta da società fallita e oggetto di sequestro conservativo da parte di altra società fallita.

    Buonasera, sono curatore della società "A SRL" che come unico asset (reperito) deteneva una partecipazione totalitaria nella società "B SRL in liquidazione" proprietaria di un terreno e di due piccoli immobili.
    Prima della dichiarazione di fallimento della "A SRL" il Curatore della società "C SRL in fallimento" aveva ottenuto dal Tribunale un provvedimento di sequestro conservativo della quota che "A SRL" deteneva in "B SRL".
    La società "B SRL", di cui sono liquidatore, ha chiuso la liquidazione nel dicembre 2023 e, dopo aver pagato tutti i debiti, ha un avanzo di cassa di circa euro 60.000.
    Ora vorrei procedere alla cancellazione della Società "B SRL in liquidazione" ma ho il dubbio su come ripartire la somma residua: la deve attribuire alla società "A SRL" (di cui sono Curatore) o direttamente alla società "C SRL in fallimento" titolare del provvedimento di sequestro conservativo??
    In questa seconda ipotesi le spese di giustizia della società "A SRL" rimarrebbero inevase e, d'altronde, se si pagassero le spese di giustizia rimarrebbe ben poco da attribuire al curatore della società "C SRL in fallimento.
    Spero di essere stato sufficientemente chiaro e ringrazio anticipatamente per l'eventuale risposta.
    Cordialità
    Mario Rossi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/02/2024 19:28

      RE: Quota societaria detenuta da società fallita e oggetto di sequestro conservativo da parte di altra società fallita.

      A seguito della dichiarazione di fallimento di Asrl il sequestro delle quote che la stessa deteneva e detiene di Bsrl diventa improcedibile a norma dell'art. 51 l. fall., per il quale "Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento".
      Se, come è probabile, il creditore sequestrante Csrl ha già iniziato la causa di merito, nella quale chiede la condanna di Asrl al pagamento di una certa somma, che aveva in precedenza tutelato con un sequestro delle quote di Asrl in Bsrl, questo processo si interrompe e, a causa del divieto sopra richiamato e del principio della esclusività del rito dell'accertamento del passivo, non può più essere continuato o riassunto avanti al giudice ordinario nei confronti del curatore giacchè il creditore, se vuole far valere le sue pretese sul patrimonio fallimentare deve partecipare al concorso mediante presentazione della domanda di insinuazione.
      Compito pertanto del curator del fallimento di Asrl è di notiziare il giudice della causa di merito dell'intervenuto fallimento in modo che dichiari l'interruzione e, poiché quel processo non può essere continuato, il residuo della liquidazione di Bsrl va consegnato al socio unico della stessa, ossia al curatore del fallimento di Asrl, e il curatore del fallimento Csrl, se vuole partecipare al concorso deve insinuarsi al passivo del fallimento Asrl.
      Zucchetti SG srl