Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Rendiconto finale e contestazione ai sensi dell'art 116 lf

  • Renza Bravi

    Piacenza
    25/01/2019 23:08

    Rendiconto finale e contestazione ai sensi dell'art 116 lf

    Buonasera,
    chiedo il Vostro parere sul seguente punto.Ho depositato il rendiconto finale e fatte le comunicazioni ex art 116 lf. Un creditore mi contatta informalmente chiedendo la sorte di parte del credito per il quale si era insinuato ed era stato ammesso.. Il quesito è il seguente:questo creditore non ha fatto reclamo avverso i precedenti riparti parziali (nei quali avevo pagato solo parte degli ipotecari) potrebbe ora presentare contestazioni al rendiconto finale ai sensi del co.3 art 116lf o è decaduto?Io opterei per la seconda soluzione ma ci terrei ad un confronto con Voi.
    Grazie in anticipo.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/01/2019 20:20

      RE: Rendiconto finale e contestazione ai sensi dell'art 116 lf

      Il rendiconto della gestione, pur non esaurendosi in un mero rendiconto di cassa (ma è anche questo), consiste in una relazione, analitica, chiara e documentata, sull'attività svolta dal curatore della gestione del patrimonio del fallito, tale da consentire una valutazione di legittimità e di merito del suo operato; essa quindi contiene una parte descrittiva delle scelte gestionali e della liquidazione compiuta ed una parte numerica consistente nella traduzione in cifre delle entrate e delle uscite, il sui saldo attivo deve coincidere con il conto deposito intestato alla procedura.
      Essendo questa la funzione del conto gestione, è chiaro che il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 116 l. fall., oltre alla verifica contabile anche l'effettivo controllo di gestione, ovvero la valutazione della correttezza dell'operato del curatore e la sua corrispondenza a precetti legali e ai canoni di diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica e degli esiti che ne sono conseguiti, ma sempre con riferimento all'attività di gestione e liquidazione dei beni svolta dal curatore; tant'è che la contestazione del suo operato "esige la deduzione e la prova di un pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o alle ragioni dei creditori, difettando altrimenti un interesse all'impugnazione del conto, mentre non occorre in tale giudizio anche la dimostrazione del danno in concreto derivato dalla dedotta mala gestio" (Cfr. tra le ult., Cass. 13/04/2016, n.7320; Cass. 21/10/2010, n. 21653; Trib. Roma 06/06/2018, n.11489 che correttamente rileva che "Le contestazioni, peraltro, non possono prendere le mosse da meri giudizi ex post sulle scelte effettuate, investendo e contestando le opzioni gestorie assunte sul solo rilievo della loro non convenienza od opportunità, ma devono attenere a scelte o comportamenti erronei o negligenti relativi a violazione di legge o di procedura")..
      Le questioni riguardanti l'ammissione al passivo vanno contestate attraverso le impugnazioni previste dall'art. 98 l.f., e quelle riguardanti i riparti attraverso i reclami previsti dal terzo comma dell'art. 110 l.f.. La non ammissione al passivo come richiesto, se non opposta non è più discutibile nell'ambito del fallimento, nel mentre i reclami avverso il progetto di riparto attengono al riparto in discussione, sicchè il mancato reclamo al primo riparto parziale non preclude la possibilità di reclamare il successivo progetto di riparto.
      Zucchetti SG srl