Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Comunicazione decreto di chiusura

  • Marco Scattolini

    Macerata
    02/05/2019 16:40

    Comunicazione decreto di chiusura

    Buonasera,
    in mancanza di un'espressa previsione legislativa, è onere del curatore comunicare il decreto di chiusura ai creditori?
    Cercando nel forum ho trovato due Vs differenti risposte a quesiti analoghi, una del 2015 e l'altra del 2017.
    Potete confermarmi che il decreto di chiusura non va comunicato in quanto è sufficiente la pubblicazione ai sensi dell'art. 17 l.f.?

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/05/2019 20:04

      RE: Comunicazione decreto di chiusura

      Scorrendo il nostro archivio abbiamo trovato una domanda dell'utente A. Orsino del seguente tenore: "1) il curatore deve comunicare il decreto di chiusura ai creditori e al fallito?2) e quando puo' effettuare la cancellazione dal registro delle imprese?
      grazie
      " alla quale, in data 13.1.2015, davamo la seguente risposta:
      "La legge non prevede alcuna comunicazione ai creditori dell'avvenuta chiusura del fallimento.
      La legge non stabilisce neanche quando il curatore debba richiedere la cancellazione dal registro delle imprese se, cioè, effettuare Ciò premesso, ci si può porre la domanda che lei formula, e cioè se il curatore debba a sua volta attendere la scadenza di tali termini per richiedere la cancellazione o possa farlo subito e dalla formulazione dell'ult. comma dell'art. 118 sembrerebbe che il curatore debba chiedere la cancellazione immediatamente dopo l'emissione del decreto di chiusura, altrimenti il legislatore avrebbe specificato che tale richiesta poteva essere fatta dopo la definitività del decreto di chiusura e avrebbe collocato la disposizione nell'art. 119 e non nell'art. 118.
      Pensiamo, quindi, che il curatore debba chiedere la cancellazione dopo l'emissione del decreto di chiusura, specificando che è ancora pendente il termine per l'impugnazione o che il decreto è stato impugnato, e dovrebbe essere poi il registro delle imprese a regolarsi di conseguenza. Ma questa è una nostra opinione e non ci risulta essere stata la questione trattata in giurisprudenza."
      Nel 2017 abbiamo trovato una domanda dell'utente A. Polignano in cui, tra l'altro si diceva "Approfitto per chiedere se, del decreto ci chiusura del fallimento devo informare i creditori (anche tramite la procedura guidata di Falco ) e sapere da quale momento decorrono i 90 gg di cui all'art 27 LF ( atteso il fatto che tra il decreto di chiusura e la notifica dello stesso allo scrivente curatore son passati oltre 4 mesi )", alla quale, in data 20.3.2017 davamo la risposta che segue:
      "L'art. 119, che tratta del decreto di chiusura del fallimento, non prevede che tale decreto sia comunicato ai creditori né, nel parlare del reclamo a norma dell'art. 26 stabilisce espressamente la decorrenza. Questa tuttavia si desume sia dall'art. 26- che per il reclamo avverso il provvedimento del tribunale avanti alla corte d'appello stabilisce che esso decorre "dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento. Eguale disciplina è ripresa dal secondo comma dell'art. 119 per il reclamo in cassazione del provvedimento della corte d'appello.
      E' chiaro, quindi che per i creditori- che sono gli altri interessati cui dette norme fanno riferimento- il termine per l'impugnazione, sia davanti alla corte d'appello che il provvedimento di questa avanti alla cassazione, decorre dal complimento delle pubblicità previste dalla legge, che per il decreto di chiusura è quella di cui all'art. 17, ossia la iscrizione del decreto nel registro delle imprese. Tale iscrizione va quindi richiesta subito e non dopo il decorso del termine per l'impugnazione in quanto, visto che il decreto di chiusura non va comunicato ai creditori, serve proprio a mettere costoro in condizione di conoscere dell'intervenuta chiusura e di poter proporre il reclamo, in modo che il provvedimento possa diventare definitivo o per mancanza di reclamo nel termine di legge o all'esaurimento del reclamo…….."
      Zucchetti SG srl "
      Ci sembra che in entrambi i casi abbiamo escluso che il decreto di chiusura del fallimento vada comunicato ai creditori e coonfermiamo quanto detto.
      Zucchetti SG srl