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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
COMPENSO DEL CURATORE SOSTITUITO PER INCOMPATIBILITA'
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Marco Porrini
Varese22/11/2018 14:43COMPENSO DEL CURATORE SOSTITUITO PER INCOMPATIBILITA'
Si presenta il seguente caso.
Il Curatore originariamente nominato scopre di aver svolto in passato una prestazione professionale per uno degli amministratori della società.
Preso atto di ciò chiede di essere sostituito per ragioni di incompatibilità.
Il Tribunale lo sostituisce e gli liquida un compenso.
In sede di chiusura della procedura il Tribunale liquida al Curatore sostituito (nel frattempo deceduto) un compenso inferiore e richiede agli Eredi di restituire la maggior somma.
Orbene, anche se il "primo" compenso, a norma di Legge, riveste la natura di acconto, si chiede se, a parer Vostro, sia legittimo che il Tribunale abbia a liquidare successivamente un compenso inferiore a questo, richiedendo la restituzione della differenza.
Si tenga conto inoltre che il primo compenso è stato pagato quasi 10 anni fa.
Grazie.
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Zucchetti SG
Vicenza23/11/2018 19:58RE: COMPENSO DEL CURATORE SOSTITUITO PER INCOMPATIBILITA'
Secondo un principio oggi espressamente sancito dall'articolo 39, comma 3, l.fall., ma già ampiamente condiviso dalla dottrina e dalla giurisprudenza formatasi prima della riforma della legge fallimentare del 2006, quando in un fallimento si avvicendano due o più curatori, il compenso deve essere liquidato una sola volta, tenendo conto dell'attivo complessivamente realizzato e del passivo accertato e ripartendo la somma così determinata in base all'opera prestata da ciascun curatore, alla durata di ciascun incarico e ai risultati ottenuti, tenuto conto della sollecitudine e della diligenza con cui sono state espletate le diverse prestazioni. La norma fa salvi eventuali acconti, confermando che ciò che viene attribuito in corso di fallimento ad un curatore, anche nel caso della successione di più soggetti nell'incarico, è da qualificare quale acconto, qualunque sia la intestazione o la qualificazione del provvedimento attributivo.
Principi questi accennati di non scarsa importanza perché comportano che i decreti con i quali il tribunale fallimentare concede o rifiuta gli acconti sul compenso sono espressione di un potere discrezionale ed intervengono in una fase processuale anteriore alla presentazione ed approvazione del conto; non assumendo, di conseguenza, efficacia di cosa giudicata, essi non possono pregiudicare, dopo la presentazione del rendiconto, la futura e definitiva decisione sul compenso dovuto, cui corrisponde un diritto soggettivo del curatore (Cass. 25/11/2015, n. 24044; Cass. 02/10/ 2015, n. 19711; Cass. 30/09/2015, n. 19580; ecc.).
Ne discende che: (a)-il compenso liquidato a suo tempo al primo curatore è da considerare un acconto sul compenso finale; (b)-che tale provvedimento non è passato in giudicato né divenuto immodificabile; (c)-Il tribunale poteva determinare il compenso finale spettante al primo curatore in misura inferiore all'importo dell'acconto /compenso liquidato a suo tempo al momento della cessazione dell'incarico; (d)-solo quest'ultimo provvedimento, in quanto corrispondente ad un diritto soggettivo del curatore, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., dato che è è qualificato dall'art. 39 non soggetto a reclamo.
Ciò detto, c'è da chiedersi se il procedimento attraverso cui il tribunale è pervenuto alla determinazione del compenso finale sia rispettoso del principio del contraddittorio.
Invero, anche di recente la S. Corte (Cass. 06/06/2018, n.14631) ha ribadito che "la previsione della complessiva determinazione del compenso al curatore e del successivo riparto tra i due curatori, succedutisi nella funzione, comporta, stante l'unitarietà della situazione sostanziale, la necessità della partecipazione al procedimento camerale di cui alla L. Fall., art. 39 di ambedue i soggetti che hanno rivestito tale qualità, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno, nel rispetto del principio del contraddittorio". Sulla stessa linea, Cass. 27 Aprile 2016, n. 8404, per la quale "Nel caso in cui il tribunale sia chiamato alla determinazione del compenso complessivo spettante al curatore del fallimento ed al successivo riparto dello stesso tra i curatori che si sono succeduti nella funzione, l'unitarietà della situazione sostanziale impone la partecipazione al procedimento camerale di cui all'art. 39 l.fall. di tutti i soggetti che hanno rivestito tale qualità, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno, nel rispetto del principio del contraddittorio, la cui attuazione, peraltro, trattandosi di un procedimento non altrimenti disciplinato, è rimessa, in applicazione delle regole generali sui giudizi in camera di consiglio ex artt. 737 ss. c.p.c., alle forme più idonee individuate dal collegio". Ed ancora, il richiamo alla necessità del rispetto del principio del contraddittorio è presente in Cass. n. 25532 del 2016, secondo cui "la complessiva determinazione del compenso spettante al curatore del fallimento ed il suo successivo riparto tra i soggetti succedutisi nella funzione necessita, stante l'unitarietà della situazione sostanziale, della partecipazione al procedimento camerale di tutti coloro che hanno rivestito tale qualità, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno nel rispetto del principio del contraddittorio" ed in Cass. n. 8404 del 2016; Cass. n. 13551 del 2012).
La piena attuazione del principio del contraddittorio richiamato nei citati arresti, deve trovare piena attuazione in primo luogo con riferimento al suo aspetto partecipativo, consentendo, cioè, al precedente curatore (e, in caso di decesso, ai suoi eredi) di accedere al procedimento volto alla determinazione del compenso, e poi anche riguardo al profilo più strettamente difensivo, ponendolo nelle condizioni di poter replicare alle osservazioni degli altri.
Se nel caso prospettato il primo curatore non è stato messo in condizione di partecipare al procedimento per la determinazione del compenso finale, ossia se neanche è stato avvertito (come è probabile) della presentazione dell'istanza per la liquidazione del compenso, crediamo che gli eredi del primo curatore possano lamentare la lesione del contraddittorio, impugnando il provvedimento finale in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Ovviamente ogni discorso di diritto, per quanto suggestivo, va poi calato nella realtà e chiedersi se vale la pena agire in giudizio per ottenere, se tutto va bene (ma potrebbe anche andare male e rimetterci le spese di causa), la revoca del provvedimento, che determinerà la necessità di una nuova liquidazione del compenso, che probabilmente ripeterà, rispettando il contraddittorio, quella attuale. Sa quello che possimao dire asenza conoscere in concreto gli atti, crediamo che non ne valga la pena.
Zucchetti SG srl-
Marco Porrini
Varese27/11/2018 15:17RE: RE: COMPENSO DEL CURATORE SOSTITUITO PER INCOMPATIBILITA'
Vi ringrazio per la risposta esaustiva.
Alcune precisazioni.
1) Al momento della liquidazione del compenso il primo Curatore ebbe a depositare un rendiconto che fu oggetto di approvazione (sulla base del quale fu per l'appunto liquidato il compenso). Ciò non ha alcun tipo di rilevanza? Mi riferisco al Vostro passaggio "Principi questi accennati di non scarsa importanza perché comportano che i decreti con i quali il tribunale fallimentare concede o rifiuta gli acconti sul compenso sono espressione di un potere discrezionale ed intervengono in una fase processuale anteriore alla presentazione ed approvazione del conto; non assumendo, di conseguenza, efficacia di cosa giudicata, essi non possono pregiudicare, dopo la presentazione del rendiconto, la futura e definitiva decisione sul compenso dovuto, cui corrisponde un diritto soggettivo del curatore".
2) Inoltre sul compenso a suo tempo liquidato il Curatore ha pagato le relative imposte (irpef ed irap), pertanto se gli Eredi dovessero retrocedere al Fallimento l'intera differenza complessivamente ci sarebbe un pregiudizio, ovvero andrebbero a restituire una somma maggiore di quanto ricevuto (al netto delle imposte).
Grazie.
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Zucchetti SG
Vicenza27/11/2018 20:03RE: RE: RE: COMPENSO DEL CURATORE SOSTITUITO PER INCOMPATIBILITA'
Quanto al quesito sub 1), l'approvazione del conto gestione non ha alcuna rilevanza. In realtà, a norma del terzo comma dell'art. 38 l.f. "il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116", ma è dall'insieme del discorso che abbiamo fatto nella precedente risposta si ricava che per liquidare il compenso definitivo bisogna avere i dati definitivi, ossia quelli che si hanno con la presentazione finale del conto gestione; tant'è che il compenso viene liquidato proprio dopo l'approvazione del conto e prima del riparto finale.
Quanto al quesito sub 2), crediamo che anche questo dato sia irrilevante, nel senso che gli eredi del curatore defunto devono restituire un indebito, corrispondente all'importo quantificato dal tribunale, con le relative conseguenze sotto il profilo fiscale.
Zucchetti SG Srl
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