Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

chiusura del fallimento e rimborso credito iva

  • Andrea Rogialli

    arezzo
    28/04/2017 09:42

    chiusura del fallimento e rimborso credito iva

    Buongiorno
    sono curatore di una procedura che purtroppo, a causa di una azione di rsponsabilità fatta nei confrobnti dell'organo amministrativo, è ancora aperta dal 2007 ( dieci anni)
    Allo stato attuale l'unica incombenza rimasta è il recupero del credito iva ( 7.500 Euro) che però potro essere fatto solamente dopo la chiusura della partita iva e la presentazione della domanda di rimborso all' ADE e quindi rimborso presumibilmente erogato fine 2018.
    Il GD mi chiede di valutare la possibilità di chiudere la procedura ex art 118 c 3 Lf.
    Ho letto alcuni precedenti commenti e risposte ma mi pare di aver capito che la procedura di chiusura ex 118 c3 con il manetnimento in carica del curatore e del GD può essere fatta solamente nel caso in cui esistono cause pendenti.
    Nel caso specifico, non essendoci cause pendenti, il GD ed il curatore non possono rimanere in carica e conseguentemente l'eventuale credito rimborsato non potrà essere ripartito tra i creditori insinuati ( risposta zucchetti del 08/03/2016 a domanda Dott Stefano Selleri )
    Mi potete confermare ?
    Ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/05/2017 13:26

      RE: chiusura del fallimento e rimborso credito iva

      Bisogna partire dal concetto che , ai sensi del n.3 del primo comma dell'art. 118, il fallimento può essere chiuso "quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo". Questa disposizione consente , quindi la chiusura del fallimento, quando si procede al riparto finale, il che presuppone che sia stata completata la liquidazione dei beni e dei rapporti in corso, compreso l'esaurimento dei giudizi, e i creditori non siano stati integralmente soddisfatti. Il nuovo secondo comma dell'art. 118, introdotto con la riforma del 2015, ha previsto che "la chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43", il che signidica che si può chiudere il fallimento, pur essendo ancora pendenti dei giudizi (salvo a stabilire quali), per cui è indiscusso che questa chiusura c.d. anticipata del fallimento, presuppne dei giudizi penedenti, ossia iniziati e non ancora conclusi.
      E questo abbiamo detto anche nella risposta adl dott. Sellerei da lei richiamata. L'utente aveva posto il seguente quesito: "Ritenete praticabile e corretto indicare nel piano di riparto che eventuali incassi futuri vadano a soddisfare il legale".
      Poiché non era chiaro se nella specie erano ancora pendenti giudizi la nostra risposta fu la seguente: "No, perché una precisazione del genere o è inutile o è errata. Se infatti si chiude il fallimento e, ai sensi del nuovo secondo comma dell'art. 118 si mantengono in piedi eventuali cause esecutive pendenti (ammesso che ve ne siano e si ritenga che la citata norma si riferisca anche ai procedimenti esecutivi) la precisazione è inutile perché, per legge, la somma recuperata in futuro deve essere attribuita al o ai creditori che ne abbiano diritto in base all'ordine di legge, senza riaprire il fallimento.
      Se, invece, il fallimento viene chiuso, senza l'appendice della permanenza in carica del curatore e del giudice delegato in quanto non vi sono cause in corso, eventuali sopravvenienze che dovessero pervenire all'ex curatore vanno attribuite al fallito e, se questa è una società che è stata cancellata …..".
      Ci sembra inequivoco che con questa risposta avessimo proprio detto che se è pendente un giudizio, anche esecutivo (con i dubbi del caso su questo tipo di giudizio) si può applicare il secondo comma dell'art. 118, con la sopravvivenza del curatore e del giudice delegato (prevista dall'art. 120), nel mentre se non sono pendenti giudizi, il fallimento si chiude (non anticipatamente) senza sopravvivenza degli organi fallimentari.
      Tornando alla sua domanda, valgono gli stessi principi. Il fatto è che non capiamo se la causa di responsabilità sia ancora pendente o meno, perché lei prima dice che è "curatore di una procedura che purtroppo, a causa di una azione di responsabilità fatta nei confronti dell'organo amministrativo, è ancora aperta dal 2007", ma poi aggiunge che "Nel caso specifico, non essendoci cause pendenti, il GD ed il curatore non possono rimanere in carica e conseguentemente l'eventuale credito rimborsato non potrà essere ripartito tra i creditori insinuati".
      Anche in questo caso, quindi ribadiamo l'alternativa già detta e cioè:
      a-se è pendente la causa di responsabilità- sia essa la causa cognitoria di accertamento della responsabilità e condanna degli amministratori, o il giudizio esecutivo per il recupero del credito- lei potrebbe chiudere il fallimento ai sensi del nuovo secondo comma dell'art. 118, con le conseguenze che la legge collega a tale chiusura anticipata. Abbiamo usato il condizionale perché il dubbio sull'applicazione del nuovo secondo comma dell'art. 118 potrebbe nascere dal richiamo alla legittimazione processuale del curatore ai sensi dell'art. 43, che potrebbe far pensare che la nuova fattispecie si applichi alle sole cause pendenti in cui il curatore faccia valere un diritto che già apparteneva al fallito e non ad esempio alle azioni di responsabilità dei creditori, ma la questione potrebbe essere superabile perché la dottrina si sta orientando verso una interpretazione abbastanza lata della norma.
      b-se, invece, non è pendente uno dei giudizi sopra indicati- l'ipotesi che riusciamo a formulare è che il fallimento ha vinto la causa di cognizione ma gli amministratori non hanno ancora pagato il dovuto e non ancora è stato iniziata la procedura esecutiva- allora non si può chiudere il fallimento senza prima definire questa pendenza, o continuando ad attendere, o rinunciando al credito (o transando) o iniziando la procedura esecutiva. In questo caso, una volta iniziata l'esecuzione, può chiudere il fallimento senza attendere la fine dell'esecuzione, utilizzando appunto la chiusura anticipata di cui al secondo comma dell'art. 118.
      Zucchetti SG srl
      • Andrea Rogialli

        arezzo
        03/05/2017 15:35

        RE: RE: chiusura del fallimento e rimborso credito iva

        mi sono senz'altro spiegato male; il riferimento all'azione di responsabilità è stato fatto esclusivamente per giustificare la durata della procedura ma l'azione è conclusa ed il cda ha pagato integralmente ciò che gli è stato condannato.La procedura rimarrebbe in piedi esclusivamente per il recupero del credito Iva che ripeto può essere fatta solamente dopo la cessazione della partita iva ( credito iva generato da fattura del legale )e presumibilmente alla fine del 2018. Pur procedendo all'integrale riparto delle somme disponibili e rimarrendo la procedura solamente con il recupero del solo credito IVA può essere chiusa la procedura ex art 118 c3 ?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          08/05/2017 12:38

          RE: RE: RE: chiusura del fallimento e rimborso credito iva

          Gli aspetti da considerare i seguenti, tutti estremamente chiari:

          - per chiudere la partita IVA e richiedere il rimborso non è necessario attendere la chiusura del fallimento, è sufficiente che siano state ultimate le operazioni attive con rilevanza IVA

          - il credito IVA, come tutti i crediti fiscali, è comunque cedibile come credito futuro anche prima della presentazione della relativa istanza di rimborso (anche se è procedura non semplicissima)

          - poiché l'attesa del rimborso IVA non è un giudizio pendente, nel caso in esame non può essere effettuata la c.d. "chiusura anticipata" della procedura ex art. 118, III comma, l.fall.
          • Mauro Re

            Lanciano (CH)
            17/09/2018 13:12

            RE: RE: RE: RE: chiusura del fallimento e rimborso credito iva

            Buongiorno,
            con riferimento al primo punto della risposta e cioè che "per chiudere la partita IVA e richiedere il rimborso non è necessario attendere la chiusura del fallimento, è sufficiente che siano state ultimate le operazioni attive con rilevanza IVA", chiedo quali siano le conseguenze in merito alle operazioni passive successive alla chiusura della partita Iva. Ciò con particolare riferimento alla fattura del curatore che potrebbe esporre un importo a titolo di Imposta sul valore aggiunto anche considerevole e quindi di interesse per la massa dei creditori. Ritengo che, ove cessata la posizione, tale Iva debba essere considerata indetraibile. Con l'aggravio del fatto che, permanendo in capo alla procedura la qualifica di sostituto d'imposta, la ritenuta sul compenso del curatore debba essere versata senza possibilità alcuna di compensazione.
            Colgo l'occasione per segnalare che il rimborso IVA possa essere richiesto anche a posizione Iva non cessata. In tale caso, il rimborso avviene sul minor credito delle ultime tre dichiarazioni. Per le procedure che si protraggono negli anni e che vantano un credito Iva oramai consolidato, tale possibilità può essere convenientemente utilizzata.
            Infine una considerazione. Un intervento legislativo volto a far sì che la chiusura della procedura non sia intralciata dalla complessa riscossione dei crediti che le stesse vantano verso l'Erario è necessaria. In fondo di tratta di crediti il cui rimborso è richiesto da pubblici ufficiali.
            Grazie per l'attenzione.
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              04/10/2018 10:34

              RE: RE: RE: RE: RE: chiusura del fallimento e rimborso credito iva

              Tutto quanto scritto nell'intervento ci pare corretto:
              - ovviamente l'IVA esposta nelle fatture di acquisto successive alla chiusura della partita IVA non sarà più detraibile; deve quindi essere effettuata una valutazione di convenienza caso per caso
              - certamente il Curatore rimane sostituto d'imposta anche dopo che la partita IVA sia stata chiusa
              - certamente il rimborso può essere chiesto anche per motivi diversi dalla chiusura della partita IVA, e sempre c'è la possibilità di richiedere il minor credito del triennio
              - sull'opportunità di interventi legislativi, tanti ce ne sarebbero ... però va detto che i tempi per il rimborso del credito IVA endoconcorsuale ci risulta che ultimamente non siano lunghissimi, come è stato per tanti anni in passato.
    • Michela Grilli

      Savignano s/Rubicone (FC)
      27/01/2019 19:20

      RE: chiusura del fallimento e rimborso credito iva

      Il mio quesito ha a che fare con la riapertura della partita Iva.
      - Ho chiuso la partita Iva il 31.12.2015 per chiedere il rimborso dell'Iva, poi negato dall'Agenzia;
      - nel novembre 2017 il fallimento è stato chiuso con giudizio pendente, ex art. 118, comma 1, n.3;
      - il giudizio si è concluso con incasso delle somme a gennaio 2019.
      Premesso che NON devo effettuare operazioni attive rilevanti ai fini Iva, ma mi attendo di ricevere SOLO la fattura del legale della procedura (atteso che il mio compenso è soggetto al regime forfettario), secondo voi appare legittimo aprire una NUOVA posizione Iva dato che non viene ripresa un'attività soggetta a tributo?
      Ho alcune perplessità in merito, essendo del parere che l'Iva che andrò a pagare al legale dovrà considerarsi INDETRAIBILE per il fallimento (mentre in ordine alla ritenuta non avrei problemi essendo ancora attivo il codice fiscale).
      Al contrario, la nota DRE Veneto del 25/03/2016 afferma che in caso di chiusura del fallimento in pendenza di giudizi, dovrebbe essere richiesta l'apertura della partita Iva in caso di sopravvenienze attive agli esiti del giudizio.
      Ringrazio per l'attenzione.
      • Michela Grilli

        Savignano s/Rubicone (FC)
        31/01/2019 09:19

        RE: RE: chiusura del fallimento e rimborso credito iva

        Qualcuno riesce a darmi una risposta cortesemente?
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        03/02/2019 14:24

        RE: RE: chiusura del fallimento e rimborso credito iva

        Concordiamo con le perplessità esposte nel quesito, che anzi più che perplessità riteniamo certezze.

        La posizione IVA è stata chiusa anni fa, e non vi sono sopravvenienze attive e quindi operazioni attive da fatturare: non vediamo come si possa riaprire tale posizione e perché, dato che l'attività del legale è avvenuta in un periodo nel quale la società non svolgeva attività rilevante ai fini IVA, la posizione IVA era chiusa, e conseguentemente l'IVA portata dalla sua fattura è comunque indetraibile.