Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura fallimento per mancanza di attivo

  • Sonia Candela

    Castelnuovo Berardenga (SI)
    24/09/2019 10:09

    Chiusura fallimento per mancanza di attivo

    Gentili Signori,
    l'amministratore ha sottratto tutti i beni e documenti contabili.
    Nell'attesa del giudizio penale durante il quale forse qualcosa sarebbe stato ritrovato, sono state esaminate le domande di ammissione al passivo. Nel frattempo è stato recuperato un credito INAIL con il quale è stato pagato parzialmente il foglio notizie. La curatela ha anticipato alcune spese per la gestione della procedura.
    Ora, visto che non è stato recuperato nulla mi accingo a predisporre i seguenti adempimenti:
    - presentazione del conto della gestione telematicamente allegando i documenti ed i libro giornale esponendo anche sinteticamente la gestione svolta;
    - richiesta liquidazione compenso;
    - aspetto la fissazione dell'udienza;
    - comunicazione ai creditori ed al fallito
    -udienza
    -istanza di chiusura
    -decreto di chiusura

    Il decreto decorsi 30 giorni dal deposito diventa esecutivo.
    E' corretto?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/09/2019 17:21

      RE: Chiusura fallimento per mancanza di attivo

      Esatto con due precisazioni:
      a-dopo aver accennato alla "comunicazione ai creditori ed al fallito" pone a capo –udienza; è da ritenere che si tratti di un refuso e che l'udienza sia l'oggetto della comunicazione;
      b-la dichiarazione di fallimento ha efficacia fino a quando non diventa definitivo il decreto di chiusura; orbene il decreto di chiusura è, a norma del terzo comma dell'art. 119 l.f., reclamabile ai sensi dell'art. 26 l.f. e tale norma prevede, al quarto comma, che "Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma (ossia indipendentemente dal fatto che siano state fatte le comunicazioni ed eseguite le pubblicità dovute), il reclamo non puo' piu' proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria". Essendo difficile provvedere a tutti gli adempimenti di cui al terzo comma sia per il tipo di provvedimento sia per le condizioni economiche della procedura, bisogna attendere questo termine di 90 giorni perché il decreto di chiusura diventi definitivo, sempre che non vengano porposti reclami, altrimenti bisognerà attendere la definizione dei reclami.
      Zucchetti SG srl
      • Sonia Candela

        Castelnuovo Berardenga (SI)
        26/09/2019 19:11

        RE: RE: Chiusura fallimento per mancanza di attivo

        Grazie per le preziose precisazioni.