Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Credito per rivalsa per escussione polizza fidejussoria lavori di esecuzione opere di urbanizzazione primaria e secondar...

  • Graziano Adami

    Verona
    02/07/2019 08:03

    Credito per rivalsa per escussione polizza fidejussoria lavori di esecuzione opere di urbanizzazione primaria e secondaria

    Ritorno sull'argomento del riconoscimento del privilegio per il credito vantato dal fidejussore per rivalsa gli oneri oneri di urbanizzazione. Nell'ambito di un Concordato Preventivo una compagnia di assicurazioni, che aveva rilasciato una polizza fidejussoria, chiede il privilegio ex art. 2752 cc, ultimo comma, per il suo credito maturato a seguito di escussione del Comune della Polizza fidejussoria.
    Pur considerando l'orientamento prevalente che tende a riconoscere tale privilegio secondo me è necessario verificare specificatamente cosa prevede la Convenzione sottoscritta; in particolare nella Convenzione con il Comune era specificato che la società si obbligava a realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria, che la società si obbligava a realizzare parte delle opere di urbanizzazione secondaria, e che si impegnava a cedere al Comune una superficie complessiva di 2840mq. A garanzia dell'esecuzione e successiva cessione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie veniva rilasciata una polizza fidejussoria, pari al valore del computo metrico privisto dal piano di urbanizzazione. Nel caso specifico penso si trattii di un contributo specifico configurato come una partecipazione alle spese che il Comune doveva affrontare per le aree di nuova urbanizzazione e quindi che il medesimo non possa essere considerato come un qualsiasi imposta comunale; a riprova di quanto affermato nella convenzione veniva anche esposto che il valore, che era stato quantificato dalla società per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, era superiore alla somma dei contributi per oneri di urbanizzazione. Riterrei pertanto che dovrebbe essere negato il privilegio. Cosa ne pensate ? Grazie per la collaborazione. Graziano Adami
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/07/2019 19:47

      RE: Credito per rivalsa per escussione polizza fidejussoria lavori di esecuzione opere di urbanizzazione primaria e secondaria

      La risposta è determinata da due fattori:
      a-in primo luogo è importante appurare quale tipo di azione abbia svolto il fideiussore. Questi, come è noto, una volta escusso, può esercitare l'azione di regresso di cui all'art. 1950 c.c., ma essendo un condebitore solidale, può anche surrogarsi nella posizione creditore soddisfatto e, comunque, a norma dell'art. 1203 c.c., la surrogazione opera di diritto a vantaggio di chi, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito aveva interesse a soddisfarlo. Orbene, le due azioni hanno presupposti diversi: quella di surroga è un'azione a titolo derivativo che pone il fideiussore solvente nella identica posizione del creditore che sia stato da lui soddisfatto con il pagamento di quanto dovuto dal debitore principale, per cui il fideiussore, facendo valere lo stesso credito, usufruisce anche dei privilegi che eventualmente assistono il credito soddisfatto; l'azione di regresso, invece, è azione a titolo originario, legata ad un nuovo diritto che nasce al momento dell'assolvimento del debito, per cui se per un verso ha contenuto assai più ampio giacchè comprende anche gli interessi su quanto versato nonché le spese sostenute in favore del debitore principale, per altro verso, essendo una azione autonoma, il diritto di credito che con tale azione si fa valere è diverso da quello che può essere fatto valere dal creditore originario e, quindi, non gode degli stessi privilegi che assistevano questo.
      Ovviamente, stabilire quale azione abbia svolto nel singolo caso il condebitore fideiussore solvente è una questione di fatto, che va valutata, quindi caso per caso; poiché, in linea generale, nell'interpretazione di una domanda giudiziaria si deve tener conto del contenuto della stessa letta nel suo insieme, piuttosto che alle qualificazioni formali e ai richiami normativi.
      b-Superato questo primo passaggio nel senso che il fideiussore abbia esercitato la surroga e non il regresso, per stabilire se gli compete il privilegio richiesto di cui all'ult. comma dell'art. 2752 c.c., bisogna vedere se tale privilegio compete al creditore originario, ossia al Comune nella fattispecie.
      I comuni, a norma dell'art. 2752 comma terzo, godono del privilegio per i crediti "per le imposte, tasse e tributi" previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni; poi, ai sensi dell'art. 13, comma 13, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, è stato chiarito che il "riferimento alla legge per la finanza locale si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali"; sicchè oggi si può dire che godono di detto privilegio i crediti dei comuni per imposte, tasse e tributi.
      Gli oneri di urbanizzazione rientrano in queste categorie? In origine sicuramente no in quanto nella legge Bucalossi (L. 10/1977) il contributo in questione era configurato come una partecipazione alle spese relative che il Comune doveva affrontare, in particolare verso le aree di nuova urbanizzazione. Ed, infatti, l'art. 12 della stessa stabiliva che i proventi da oneri di urbanizzazione dovevano essere obbligatoriamente utilizzati dai Comuni per "le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, le spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale"; ed, infatti, alcuni giudici di merito avevano negato il privilegio in questione (Trib. Pordenone, 13/07/1990; Trib. Firenze, 23/01/2002)
      Questi criteri sono stati superati dal Testo Unico per l'edilizia (D.P.R. 380/2001, art. 136 c.2, lettera c), ed oggi, si può dire che gli oneri di urbanizzazione hanno perso del tutto la loro originaria peculiarità e hanno assunto la forma di una qualsiasi imposta, che i comuni impongono per utilizzare il ricavato per qualsiasi finalità, dagli stipendi dei dipendenti alle spese di rappresentanza ecc.
      Non ci risultano decisioni recenti per cui è difficile dire se questa nuova qualificazione di fatto che hanno assunto gli onere di urbanizzazione sia sufficiente per attribuire il privilegio di cui all'art. 2752 c.c..
      Zucchetti SG Srl