Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

distruzione documentazione contabile da parte del curatore

  • Andrea Cundari

    Santo Stefano di Rogliano (CS)
    20/09/2019 17:30

    distruzione documentazione contabile da parte del curatore

    Spett.le Zucchetti,
    in data odierna mi è arrivata da parte del Tribunale un decreto di chiusura di un fallimento che alla fine "ordina la restituzione al fallito di tutti i documenti contabili eventualmente a suo tempo depositati in cancelleria, disponendo che in mancanza di ritiro entro 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento si proceda alla sua distruzione da parte del curatore."
    Il fallito è irreperibile e al momento anche per altri fallimenti chiusi con irreperibilità del fallito, sto mantenendo la documentazione per 10 anni presso il mio studio.
    Casi simili? E' cambiata la norma? La distruzione deve avvenire tramite società specializzata?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/09/2019 12:03

      RE: distruzione documentazione contabile da parte del curatore

      Come abbiamo avuto modo di dire altre volte, è necessario distinguere la documentazione che il curatore si trova alla chiusura del fallimento in tre categorie:
      a-quella di provenienza dal fallito che il curatore, al momento dell'inventario, prende in consegna unitamente ai beni
      b-quella compresa nel fascicolo fallimentare (domande di insinuazione, istanze del curatore, ordinanze di vendite, decreti di trasferimento, relazioni del curatore, ecc.);
      c-quella riguardante la contabilità del fallimento (le scritture contabili richieste per la procedura, gli originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture ricevute e copia di quelle spedite ecc.), copie degli atti del curatore ecc.
      Questi ultimi documenti vanno conservati dal curatore per l'ordinario termine decennale fissato dall'art. 2220 c.c., ed anche oltre, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta. I messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti vanno conservati dal curatore per il periodo di due anni dalla chiusura del fallimento, per il disposto dell'ult. comma dell'art. 31bis.
      I documenti sub b) vanno conservati, dopo la chiusura del fallimento, presso gli archivi del tribunale.
      I documenti sub a), che sono quelli oggetto del provvedimento del tribunale nel caso di specie, vanno riconsegnati al fallito tornato in bonis, così come vanno restituiti e consegnati all'ex fallito tutti i beni ancora sussistenti al termine dello spossessamento. Quando il fallito è irreperibile, come nel suo caso, o, come capita più di frequente, è una società che viene cancellata con la chiusura del fallimento, non vi è un soggetto cui fare riferimento, ma la legge non si interessa di questa fattispecie, per cui si tratta di trovare una soluzione. Se neanche il tribunale prende in considerazione questa situazione, noi riteniamo che debba essere il curatore a conservare detta documentazione in via sostitutiva, ma nel suo caso il tribunale ha dato una precisa indicazione sul da farsi in caso di impossibilità di restituzione della documentazione in questione, per cui lei deve seguire la via indicata dal giudice. Questi, pur essendosi occupato del problema, non ha dettato istruzioni sulle modalità della distruzione, e, quindi, crediamo che questa possa essere liberamente eseguita da lei, che agisce ancora nella veste di curatore pubblico ufficiale, nel modo che crede, facendo risultare da un verbale cosa ha distrutto. Per una maggiore cautela potrebbe chiedere al cancelliere di presenziare all'operazione, che si sostanzia in un atto contrario all'inventario.
      Zucchetti SG srl
      • Michele Giuseppe Lo Prejato

        Milano
        27/02/2024 10:01

        RE: RE: distruzione documentazione contabile da parte del curatore

        Buongiorno,
        mi ricollego alla conversazione per chiedere se il Curatore, in alternativa alla conservazione decennale dei documenti contabili (scritture contabili, fatture ecc...), può procedere alla restituzione degli stessi all'amministratore tornato in bonis.
        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          28/02/2024 12:16

          RE: RE: RE: distruzione documentazione contabile da parte del curatore

          Se lei si riferisce, come crediamo, alla documentazione riguardante la contabilità del fallimento (le scritture contabili richieste per la procedura, gli originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture ricevute e copia di quelle spedite ecc.), copie degli atti del curatore ecc., questa, come detto, nella risposta che precede, va conservata dal curatore per l'ordinario termine decennale fissato dall'art. 2220 c.c., ed anche oltre, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta e non può darla terzi, tanto meno alla società tornata in bonis, in quanto si tratta di documenti inerenti la gestione della procedura tenuta dal curatore, per cui è il curatore che deve conservarla anche per eventuali contestazioni fiscali, del resto, come ricordato nella precedente risposta, è la stessa legge (art. 31bis l. fall.) che dispone che i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti vanno conservati dal curatore per il periodo di due anni dalla chiusura del fallimento.
          Zucchetti Sg srl