Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

CHIUSURA FALLIMENTO SAS

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    06/04/2019 12:36

    CHIUSURA FALLIMENTO SAS

    Buongiorno,

    sto per chiedere al Tribunale il decreto di chiusura del fallimento di una sas (con un unico socio accomandatario) ai sensi dell' art. 118 comma 1 n. 3) L. F.
    Ai sensi del comma successivo tale ipotesi non determina in automatico la chiusura del fallimento anche dell'unico socio accomandatario.
    Orbene, facendo una ricerca adesso sul socio ho visto che risulta proprietario (a seguito di successione presentata a dic. 2018) di 1/6 di 2 fabbricati e di alcune particelle di terreni ad occhio di modico valore.
    Nell'intestazione degli immobili della visura catastale è riportata la dicitura "bene personale". Secondo Voi cosa significa?
    Premesso che mi confronterò con il GD, alla luce di quanto sopra evidenziato, forse, mi conviene chiedere solo la chiusura del fallimento della società, ammesso che gli immobili in questione siano aggredibili e, in caso affermativo, sempre se ne valga la pena.
    Personalmente vorrei chiudere il fallimento anche del socio, per consentirgli di cessare da questo stato giuridico, ma forse è meglio di no. Cosa ne pensate ?
    Grazie mille
    Paolo Alloisio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/04/2019 20:29

      RE: CHIUSURA FALLIMENTO SAS

      Lei dice bene che nel suo caso la chiusura del fallimento della sas non determina l'automatica chiusura del fallimento del socio accomandatario giacchè ciò avviene, ai sensi della seconda parte del secondo comma dell'art. 118 solo nel caso in cui il fallimento della società venga chiuso per l'ipotesi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma, nel mentre, qui il fallimento della sas verrebbe chiuso ai sensi del n. 3) del primo comma. E il motivo di tale differenziazione è evidente: nei casi di chiusura previsti dalla norma o non vi sono creditori o questi sono stati soddisfatti, per cui bon vi è ragione per mantenere aperto il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, dichiarati falliti proprio in dipendenza di questo tipo di responsabilità; gli eventuali creditori personali, come non sono stati considerati al momento della dichiarazione di fallimento, così non lo sono al momento della chiusura ed essi potranno agire nei confronti dei soci tornati in bonis.
      Questa scelta legislativa le dà la chiave di lettura per la soluzione del suo caso perché, non derivando la chiusura del fallimento del socio accomandatario dalla chiusura del fallimento della società, lei può chiudere il fallimento societario e non quello personale e gestire quest'ultimo come meglio ritiene.
      La dicitura "bene personale" sta ad indicare che si tratta di bene che non entra in regime di comunione, perché, nel caso si tratta di una quota di proprietà pervenuta al fallito a seguito di successione. Ed invero l'art. 179 c.c.- la cui rubrica è proprio "beni personali"- dispone che non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge, tra gli altri, "b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione".
      Il socio fallito risulta quindi essere proprietario dai pubblici registri di 1/6 di 2 fabbricati e di alcune particelle di terreni, per cui lei deve valutare che fare di queste quote, se acquisirle all'attivo fallimentare e venderle, se trovare un accordo con i comproprietari o rinunciare ai sensi dell'art. 104ter l.fall.. Ma per fare questo non può chiudere il fallimento del socio accomandatario in quanto deve far fare una stima, prendere contatto con gli altri comproprietari e così via, dopo di che può decidere con dati di fatto se rinunciare all'acquisizione o dismettere i beni acquisiti e chiudere il fallimento ovvero proseguire per liquidare gli stessi e distribuire il ricavato ai creditori sociali (non soddisfatti con l'attivo della società) e ai creditori personali ammessi al passivo.
      Zucchetti SG srl