Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Liquidazione compenso legale - patrocinio

  • Vittorio Alberto Nicolucci

    FOSSOMBRONE (PU)
    29/11/2018 12:26

    Liquidazione compenso legale - patrocinio

    In un fallimento, quasi totalmente privo di attivo (euro 700 circa), è già stato presentato il conto della gestione.
    Ritengo sia corretto seguire questa procedura:
    - presentare istanza liquidazione del compenso del legale della procedura (già ammesso al patrocinio);
    - presentare istanza liquidazione del compenso del curatore;
    - procedere al riparto finale pagando per quanto possibile il contributo unificato e il compenso del curatore mentre il legale resta incapiente;
    - la quota residua del compenso del curatore sarà addebitata all'erario;
    - il compenso del legale, essendo ammesso al patrocinio, andrà anch'esso a carico dell'erario.
    Grazie anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/12/2018 18:43

      RE: Liquidazione compenso legale - patrocinio

      La sequenza esposta è corretta.
      E' presumibile che il compenso del curatore, applicando i parametri previsti dal d.m. n. 30 del 2012, stante l'attivo indicato, non sia superiore al minimo previsto dall'art. 4 del citato d..m. In questo caso la quota non pagata don le poche risprse disponibili va posta a carico dell'erario. Potrebbe però anche capotare che il passivo accertato sia elevato, per cui il compenso calcolato sul pocp attivo liquidato e sul molto passivo accertato sia, pur applicando i minimi superiore a quello minimo di € 811,35; in questi casi la tesi prevalente è che la parte a carico dell'Erario non possa essere superiore alla differenza tra quanto già percepito con le risorse fallimentari e il minimo di legge non potendo gravare sull'Erario la differenza con l'importo complessivo del compenso risultante dall'applicazione dei parametri di legge.
      Il compenso del legale della procedura gode anch'esso della oprededuzione, ma giustamente lei lo pone in una posizione subordinata rispetto al compenso del curatore e al pagamento del campione civile perché queste ultime sono spese di giustizia asitite dal privilegio ex art. 2755 e 2770 c.c., nel mentre il credito dell'avvocato, nell'ambito della graduazione da fare tra le prededuzioni, gode del privilegio inferiore di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c.. Tale compenso, in caso di incapienza, va addossato all'erario ove la curatela sia stata ammessa al gratuito patrocinio.
      Zucchetti SG srl