Forum FISCALE - CESSIONE CREDITI FISCALI

CREDITI FISCALI

  • Maria Cristina Bongiorno

    Milano
    22/03/2013 13:41

    CREDITI FISCALI

    La fallita ha crediti fiscali IVA, IRAP, INAIL e IRES ante fallimento, sono cedibili?
    Se, come so, è cedibile solo il credito IVA, gli altri vanno in perdita?
    I crediti dell'Erario ammessi al passivo (IVA e redditi)sono inferiori a quelli della fallita, posso compensare i crediti non cedibilie cedere i restanti?
    Grazie.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      29/03/2013 22:57

      RE: CREDITI FISCALI

      L'art. 56 l.fall. stabilisce chiaramente il diritto del debitore del fallito (nel caso in esame, l'Erario per i crediti del contribuente ante fallimento) a compensare tali debiti con i propri crediti sempre ante fallimento.

      Operata tale compensazione, il credito residuo del contribuente fallito rimane esigibile e può essere ceduto.

      Il problema è che i crediti dell'Erario nei confronti della fallita ante fallimento, e quindi compensabili coi crediti della fallita verso l'Erario, non sono solo quelli ammessi al passivo, ma anche quelli eventualmente non ammessi al passivo ma esistenti, nonchè quelli che dovessero emergere in futuro ma che trovassero la loro causa genetica in fatti ante fallimento; un caso per tutti: un accertamento relativo a una annualità anteriore al fallimento.

      Per tale motivo la cessione è sì possibile, ma deve essere prestata la massima attenzione a esporre chiaramente i termini della questione (fonte dei crediti, descrizione dei debiti, eventuali p.v.c., avvisi bonari, accertamenti, ecc. ricevuti) in sede di bando d'asta, così che chi partecipa a tale asta sia in grado di effettuare una adeguata valutazione del rischio (chiedendo eventualmente informazioni aggiuntive) e quindi non possa poi rivalersi sul Curatore in caso che, dopo la cessione, i citati crediti si rivelassero compensabili con altre partite e comunque non esigibili.
      • Maria Cristina Bongiorno

        Milano
        09/04/2013 20:16

        RE: RE: CREDITI FISCALI

        Ma i crediti esistenti dovranno sempre essere ammessi al passivo per essere opponibili al fallimento, o no? Se il credito non è insinuato o ammesso al passivo come potrà essere opposto al cessionario?
        Grazie.
    • Maria Cristina Bongiorno

      Milano
      30/03/2013 11:11

      RE: CREDITI FISCALI

      La risposta è molto utile ma riformulo meglio la domanda: posso compensare io i crediti della fallita con quelli dell'Erario risultanti dallo stato passivo esecutivo (redditi e IVA), che sono inferiori, e quindi indicare nel riparto un credito 0 dell'Erario?.
      Lo stesso per un altro creditore.
      Grazie ancora.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        07/04/2013 20:31

        RE: RE: CREDITI FISCALI

        Riteniamo che per non pagare in sede di riparto un credito ammesso al passivo non si possa prescindere da una variazione dello stato passivo stesso.

        Ci pare quindi necessaria una specifica istanza al Giudice Delegato, nella quale esporre la situazione dei crediti e debiti fiscali ante procedura e chiederne la compensazione con conseguente variazione dello stato passivo.

        Con l'occasione, se del caso, nella medesima o con separata istanza si potrebbe chiedere l'autorizzazione alla cessione dei crediti residui dopo tale compensazione.
        • Maria Cristina Bongiorno

          Milano
          09/04/2013 20:17

          RE: RE: RE: CREDITI FISCALI

          Giustissimo, grazie.
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            10/04/2013 12:23

            RE: RE: RE: RE: CREDITI FISCALI

            Supponiamo che gli ultimi due post vadano letti in ordine temporale inverso a quello nel quale appaiono, ovvero che rimanga il dubbio sulla necessità o meno dell'ammissione al passivo per poter operare la compensazione.

            Sul punto, confermiamo che la compensazione ex art. 56 l.fall. prescinde dall'ammissione al passivo, quindi l'Erario potrà sempre opporre al cessionario il suo credito in compensazione, anche se non è stato ritualmente ammesso.