Forum FISCALE - CESSIONE CREDITI FISCALI

Ricorso in CTP avverso ruoli/cartelle non notificati presenti nella domanda di insinuazione al passivo dell'agente della...

  • Carmine Zoccali

    Villa San Giovanni (RC) (RC)
    16/10/2012 10:48

    Ricorso in CTP avverso ruoli/cartelle non notificati presenti nella domanda di insinuazione al passivo dell'agente della riscossione

    Un curatore fallimentare apprende dell'esistenza di una o più pretese tributarie per mezzo di una domanda, tempestiva o tardiva, di ammissione al passivo presentata dall'agente della riscossione.
    Dalla documentazione in atti si evince che le cartelle esattoriali sono state notifica al fallito, per la maggior parte in maniera irregolare. Al curatore non è mai stata notificata alcuna cartella.
    Il curatore fallimentare è tenuto ad adire il giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica della domanda di ammissione al passivo oppure può/deve attendere che gli venga notificata la cartella esattoriale?
    Grazie
    dott. Carmine Zoccali
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      28/12/2012 19:52

      RE: Ricorso in CTP avverso ruoli/cartelle non notificati presenti nella domanda di insinuazione al passivo dell'agente della riscossione


      Ci pare che debbano essere tenute ben distinte le due fattispecie:

      a) nel caso di cartelle già regolarmente notificate al fallito, ed essendo decorsi i termini di legge per l'impugnazione, la pretesa tributaria è definita e non si può che ammettere le relative istanze

      b) nel caso di cartelle non notificate al fallito (né, ovviamente, al Curatore) il Curatore non può ricorrere avverso l'istanza, dato che tale atto non rientra nella tassativa elencazione di cui all'art. 19 del D.P.R. 31/12/92 n. 546 ("Atti impugnabili e oggetto del ricorso"); riteniamo quindi che la sola soluzione sia respingere l'istanza di ammissione per omessa notifica della cartella, attendere tale notifica e ricorrere contro di essa. Segnaliamo fra le altre la sentenza C.Cass. 6032/1998 che afferma: "In caso di fallimento del contribuente, presupposto indefettibile dell'ammissione al passivo del credito portato dalla cartella esattoriale è la notifica della stessa al curatore fallimentare, al fine di consentirgli di eventualmente proporre ricorso contro il ruolo, cosi che i tributi iscritti siano ammessi con la riserva prevista dall'art. 45, comma 2, del DPR 602/1973".

      Per quanto riguarda la "regolare notificazione" della cartella, per essa intendiamo quella effettuata al fallito prima della dichiarazione di fallimento, mentre per il caso di notifica al fallito dopo la dichiarazione di fallimento ricordiamo quanto risposto in questo Forum alla domanda intitolata "notifica di atti fiscali al fallito", che qui di seguito riportiamo per semplicità.

      Le fonti dottrinali e giurisprudenziali che abbiamo reperito affermano che:
      - l'accertamento notificato solo al fallito e non al curatore è inefficace nell'ambito della procedura fallimentare ma conserva la sua validità nei confronti del fallito tornato in bonis (Pajardi/Paluchowski)
      - gli atti del procedimento tributario formati in epoca successiva al fallimento devono indicare quale destinatario l'impresa fallita e il curatore quale legale rappresentante della stessa (Cass. 18/6/2007 n. 12893)
      - dall'obbligo del fallito di trasmettere al curatore la corrispondenza ricevuta non può derivare l'efficacia e opponibilità rispetto al curatore degli atti notificati solo al fallito (Trib. Napoli 20/2/2008).

      Per quanto riguardi la responsabilità del fallito (ovvero del legale rappresentante della società fallita) che non abbia trasmesso al curatore gli atti del procedimento tributario, rileviamo che l'art. 48 l.fall., che pone a suo carico l'obbligo di consegnare al Curatore la corrispondenza a contenuto patrimoniale, non è penalmente sanzionato dall'art. 220 l.fall. (che invece sanziona l'inosservanza del successivo art. 49 l.fall.).

      Si potrebbe ipotizzare il verificarsi di quanto previsto dall'art. 224, II comma n. 2, l. fall. ma, stante la mancanza di conseguenze del comportamento del fallito per la procedura (in base alle considerazioni svolte sopra), riteniamo che anche tale fattispecie non trovi applicazione.
      • Claudia Di Giulio

        Terni
        23/01/2022 19:48

        RE: RE: Ricorso in CTP avverso ruoli/cartelle non notificati presenti nella domanda di insinuazione al passivo dell'agente della riscossione

        Buonasera mi aggiungo in questa discussione per raccontare la mia esperienza,
        sono curatore in un fallimento dichiarato nel 2020 e accedendo al cassetto fiscale della società ho riscontrato che l'ultima dichiarazione IVA presentata era quella relativa all'anno 2016 a credito per euro 39.444 (da riportare nell'anno successivo). Pertanto ho verificato il mancato utilizzo in compensazione esterna. Non ho potuto verificare la compensazione interna perché la società ha omesso la contabilità proprio dall'anno 2017.
        Alla scadenza prevista ho presentato la dichiarazione IVA per l'anno 2019 riportando il credito 2016 sopra indicato.
        Nel corso del 2020 mi veniva notificata da parte dell'Agenzia delle Entrate in primis la raccomandata relativa al controllo formale ex 36 bis sulla dichiarazione IVA 2019 con richiesta di pagamento dell'intero importo del credito riportato, oltre interessi e sanzioni.
        Nel 2021 l'A.E. Riscossione ha presentato domanda di insinuazione al passivo per la cartella di pagamento (non notificata) emessa sul ruolo del mancato pagamento dell'avviso ex 36 bis sopra indicato.
        L'A.E. ha motivato queste pretese sulla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA per gli anni 2017 e 2018 e sull'impossibilità di effettuare il controllo dell'utilizzo interno del credito negli anni successivi tenuto conto della mancata conservazione dei libri iva.
        Quindi, per semplificare la questione, ho presentato una dichiarazione integrativa IVA 2019 azzerando il riporto del credito (dichiarazione a zero) e contestuale autotutela con richiesta di sgravio.
        Intanto si è tenuta l'udienza per l'esame di ammissione al passivo ed il G.D ha dovuto ammettere il credito con riserva ("rilevato che in tal caso è precluso al giudice delegato l'esame delle questioni relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, attribuite alla giurisdizione delle Commissioni tributarie a norma dell'art. 2 d.lgs. 546/92: v. Cass., SS.UU., 8770/2016, Cass., SS.UU., 23832/07, Cass. 21744/2016 e Cass. 21483/2015; ammette con riserva di cui all'art. 88 D.P.R. 602/73") in quanto l'ufficio (nonostante le rassicurazioni telefoniche, le mail alla direzione, le pec di sollecito) non ha provveduto a sgravare la cartella.
        Concludo, se non ho spiegato chiaramente i fatti accaduti, che l'ufficio ha effettivamente iscritto a ruolo il credito IVA spettante al fallimento e ne ha richiesto la prelazione.
        Si chiede se sono nei termini per presentare ricorso o quali sono gli strumenti per far valere i diritti del fallimento e se ci sono possibilità per chiedere il rimborso del credito IVA del 2016.
        Grazie per l'attenzione.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          12/02/2022 12:55

          RE: RE: RE: Ricorso in CTP avverso ruoli/cartelle non notificati presenti nella domanda di insinuazione al passivo dell'agente della riscossione

          Se il ruolo è stato portato a conoscenza del Curatore nel 2021 (dal tono della domanda diremmo non nel mese di dicembre) i termini per impugnarlo decorrono da allora e sono oramai scaduti.

          Riteniamo che l'unica soluzione sia presentare istanza di autotutela chiedendo lo sgravio, motivata fra l'altro col fatto che dover restituire un credito che non è stato riscosso costituirebbe una illegittima duplicazione; in caso che non fosse accolta tale istanza di autotutela, si potrà ipotizzare di fare ricorso contro tale diniego di accoglimento.

          Se tale procedura appare troppo complicata e/o costosa, o comunque non abbia esito favorevole, riteniamo si possa ipotizzare di chiedere il rimborso del credito 2016 e, ottenuto il diniego, utilizzare forse tale diniego in sede di riparto, per non corrispondere l'importo ammesso al passivo.

          È comunque una strada dubbia e tortuosa, e suggeriremmo di chiedere il parere al Giudice Delegato, perché è lui che dovrà approvare ovvero rendere esecutivo il piano di riparto in questione: