Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO

Fallimento- Precedente esecuzione immobiliare pendente

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    30/10/2017 13:59

    Fallimento- Precedente esecuzione immobiliare pendente

    Buongiorno,
    con La presente sono a sottoporre il presente quesito.
    All'indomani della mia nomina come Curatore apprendevo dell'esistenza di una procedura esecutiva immobiliare - promossa da un creditore ipotecario e nel quale risulta intervenuto anche un creditore fondiario- in fase conclusiva (ovvero caratterizzata dall'emissione dei numerosi decreti di trasferimento e rinviata per la sola approvazione del progetto di riparto).
    Premesso che la Curatela è intervenuta in detta procedura esecutiva immobiliare al fine di apprendere il totale ricavato e/o comunque le spese prededotte, in fase di redazione dello stato passivo- nel quale al momento non ha spiegato domanda di insinuazione il creditore fondiario - nell'esaminare le domande degli altri creditori ipotecari mi si pone il seguente quesito: è corretto ammettere un soggetto in via ipotecaria in relazione ad un immobile che al momento del fallimento risultava già trasferito al soggetto terzo?
    Il mio orientamento- previa verifica della corretta iscrizione ipotecaria - è nel senso di riconoscere il privilegio ipotecario, magari con specificazione dei limiti del ricavato ottenuto dalla vendita del corrispondente lotto su cui insisteva originariamente la relativa ipoteca.
    Ringraziando anticipatamente, porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/10/2017 19:45

      RE: Fallimento- Precedente esecuzione immobiliare pendente

      Riteniamo che lei si sia comportato correttamente perché l'art. 12 bis dispone che il giudice, ove il controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi di accesso (art. 7), del contenuto obbligatorio (art. 8) e della completezza documentale (art. 9) della proposta di accordo e la verifica della mancanza di atti di frode ai creditori, abbiano dato esito positivo, fissa immediatamente con decreto l'udienza dei creditori nel termine di 60 giorni dalla data di deposito della proposta, e contestualmente dispone col medesimo decreto, che l'o.c.c. dia comunicazione ai creditori "della proposta e del decreto" i fissazione dell'udienza. Né crediamo che la comunicazione della proposta comprenda necessariamente anche la relazione dell'o.c.c. perché questo non entra a far parte della proposta ma è un atto che va allegato alla stessa (comma 3bis art. 9), per cui la sua comunicazione ai creditori dovrebbe essere espressamente prevista dalla norma o dal decreto del giudice che provvede. Evidentemente il legislatore ha ritenuto che poiché i creditori non esprimono il voto sul piano del consumatore, la relazione va diretta al giudice per valutare l'ammissibilità della proposta e verificare la fattibilità del piano e quant'altro richiesto in sede di omologa.
      Zucchetti SG srl
      • Chiara Fabbroni

        AREZZO
        30/10/2017 20:35

        RE: RE: Fallimento- Precedente esecuzione immobiliare pendente

        Scusate,
        ma forse per errore la risposta non è conforme al quesito.
        Grazie e porgo cordiali saluti.
        Chiara Fabbroni
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          31/10/2017 21:06

          RE: RE: RE: Fallimento- Precedente esecuzione immobiliare pendente

          Ci scusi. Per errore è stata inserita la risposta destinata ad altro utente che aveva proposto una domanda sul sovraindebitamento.
          La risposta a lei destinata era la seguente:
          La sua linea di comportamento è pienamente condivisibile in quanto nelle procedure coattive, sia individuali che collettive, la prelazione ipotecaria si trasferisce sul ricavato della vendita del bene in quanto, in queste procedure, alla vendita segue la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli. Pertanto l'ipotecario, se non potesse soddisfarsi sul ricavato, verrebbe privato della prelazione non potendola far valere nell'esecuzione fallimentare per mancanza del bene né nei confronti del terzo aggiudicatario per l'effetto purgativo della vendita.
          Ovviamente la prelazione va riconosciuta sul ricavato dalla vendita del bene sul quale era stata effettuata l'iscrizione, seguendo l'ordine delle stesse.
          Zucchetti Sg srl