Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO

ESECUZIONE IMMOBILIARE IN CORSO – successivo INTERVENTO DI FONDIARIO

  • Donatella Prando

    TARCENTO (UD)
    07/05/2015 11:36

    ESECUZIONE IMMOBILIARE IN CORSO – successivo INTERVENTO DI FONDIARIO

    - Fallimento di ditta individuale anno 2014.
    - Ante del fallimento è in atto una procedura esecutiva ordinaria - già in stato avanzato - con la vendita dei beni oltre che del fallendo anche di quelli di proprietà della moglie. Creditore procedente una banca ( no fondiario) che, a fallimento dichiarato,si è insinuata ed ammessa nel fallimento ( privilegio ipotececario). I beni del fallito vengono venduti dal crediore procedente (quelli della moglie sono ancora in fase d'asta).
    - La curatela effettua l'intervento nell'esecuzione per i beni appartenenti alla procedura. Preciso che nell'inventario del Curatore vengono compresi i beni oggetto di esecuzione.

    - In data successiva un altro istituto di credito – già insinuato ed ammesso nel fallimento in via privilegiata ipotecaria - presenta ricorso per intervento giusto mutuo fondiario ( contratto del 2003) stipulato con il fallito e il coniuge.
    Ora,
    La curatela è intenzionata ad effettuare un piano di riparto provvisorio per i beni di proprietà del fallito (a favore del soggeto che ha effettuato l'intervento munito di credito fondiario) - utilizzando la somma incassata per la vendita (di molto inferiore ai crediti vantati degli interventi fatti) detratte:
    a) le spese già sostenute dal Tribunale delle esecuzioni – ( imposte relative ect...)
    b) le note spese comunicate al Curatore dal legale primo procedente
    c) spese quota parte della procedura fallimentare( parcella curatore...).

    Per il punto b) : poichè le spese, che il legale primo procedente comunicherà al curatore, non sono in prededuzione ma ex 2770, devono essere insinuate nella procedura del fallimento per poter essere liquidate??.

    Il piano di riparto provvisorio va presentato al Giudice delle esecuzioni che provvede alla consegna della somma al Curatore il quale con successiva istanza al GD del fallimento provvederà all'assegnzione delle somme comunicate dal legale primo procedente (ed insinuate al passivo ? ) e per la rimanente parte al soggetto munito di fondiario?.

    Ringrazio per la valida collaborazione
    Donatella Prando
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/05/2015 23:13

      RE: ESECUZIONE IMMOBILIARE IN CORSO – successivo INTERVENTO DI FONDIARIO

      Il curatore del fallimento del soggetto esecutato, più che fare un intervento nella procedura esecutiva ordinaria in corso, è subentrato, a norma del sesto comma dell'art. 107 l.f., nella posizione del creditore esecutante, che, a seguito della dichiarazione di fallimento del debitore, non poteva più proseguire l'esecuzione per il divieto posto dall'art. 51l.f. A, questo punto, il giudice dell'esecuzione deve limitarsi ad assegnare il ricavato dalle vendite, di competenza del fallimento, detratte le spese, al curatore, il quale procede alla ripartizione del danaro in sede fallimentare. Non cambia questo schema se, nel frattempo, nell'esecuzione proseguita dal curatore interviene il credito fondiario perché , a nostro avviso, tale intervento non è ammissibile; ossia, il creditore fondiario può iniziare o proseguire l'esecuzione individuale anche in pendenza di fallimento del debitore, perché questo privilegio processuale gli è attribuito dall'art. 41 Tub, ma non può avvalersi di una esecuzione ordinaria per realizzare il suo credito fondiario al di fuori del fallimento, come vorrebbe fare nel caso intervenendo nell'esecuzione ordinaria pendente.
      Tanto premesso, e ribadito che il riparto va effettuato in sede fallimentare e che si tratterà di un ordinario riparto parziale, nel predisporre lo stesso può detrarre le spese sub a) e c); nel mentre quelle sostenute dalla parte esecutante per l'esecuzione individuale sono, come lei giustamente dice, assistite dal privilegio speciale di cui all'art. 2770 c.c., per cui, come tutti i crediti concorsuali, devono essere insinuate al passivo. Ovviamente, una volta acquisito il ricavato della vendita dell'immobile il curatore non deve necessariamente procedere a ripartirla, ma è preferibile che attenda la chiusura dello stato passivo.
      Zucchetti SG Srl