Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO

URGENTE emissione fattura fallimento in esecuzione immobiliare (creditore fondiario)

  • Chiara Barzelloni

    mondovì (CN)
    04/07/2019 10:14

    URGENTE emissione fattura fallimento in esecuzione immobiliare (creditore fondiario)

    Buongiorno!
    Il fallimento interviene nella procedura esecutiva che il creditore procedente (fondiario) dichiara voler proseguire. Il creditore procedente nel frattempo si insinua nel fallimento e viene ammesso al passivo per € 400.000 con privilegio ipotecario e per € 92.000 in via chirografaria. Nell'ambito dell'esecuzione viene venduto uno degli 8 lotti ricavando € 100.000.
    Il professionista delegato chiede al curatore di emettere fattura!
    vi pare corretto che sia il fallimento ad emettere fattura con conseguente versamento dell'iva quando il fallimento non incamererà nulla di quella vendita?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      06/07/2019 18:23

      RE: URGENTE emissione fattura fallimento in esecuzione immobiliare (creditore fondiario)

      Prima di rispondere all'interrogativo formulato riteniamo utile una precisazione, poiché riteniamo che essa indirettamente possa contribuire a sciogliere il dubbio posto dalla domanda.
      Non è esatto, a nostro avviso, affermare che dalla vendita del bene compiuta in seno ad una esecuzione individuale proseguita dal creditore fondiario ai sensi dell'41 TUB sia una vendita dalla quale "il fallimento non incamererà nulla".
      Cerchiamo di esplicitare le ragioni del nostro convincimento.
      Ai sensi dell'art. 41 TUB l'esecuzione per credito fondiario, in deroga all'art. 51 l.fall. (oggi art. 150 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) prosegue anche in caso di fallimento del debitore, salva la possibilità di intervento del curatore. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
      Quindi, in presenza di credito fondiario, la procedura esecutiva non solo prosegue, ma il credito della banca viene comunque soddisfatto, assegnandosi alla curatela solo la somma che sopravanza all'assegnazione (la prosecuzione della procedura, secondo Cass. civ., sez. I, 8 settembre 2011, n. 18436, avviene a meno che in sede fallimentare sia già stata ordinata la vendita prima che questa sia stata disposta dal Giudice dell'esecuzione).
      In passato era assai discusso se l'esercizio del diritto all'assegnazione della somma ricavata dalla vendita riconosciuto al creditore fondiario imponesse o meno, in caso di fallimento del debitore esecutato, che questi si insinuasse al passivo.
      Oggi il problema può oggi dirsi ormai superato, atteso che la giurisprudenza si è ormai consolidata nel senso di ritenere che l'insinuazione al passivo sia necessaria.
      In particolare, secondo Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2004, n. 23572, "L'art. 42 del R.D. 16 luglio 1905, n. 646 (applicabile "ratione temporis", pur essendo stato abrogato dal testo unico 1 settembre 1993, n. 385, a far data dal 1 gennaio 1994), la cui applicazione è fatta salva dall'art. 51 della legge fallimentare, nel consentire all'istituto di credito fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva nei confronti del debitore dichiarato fallito, configura un privilegio di carattere meramente processuale, che si sostanzia nella possibilità non solo di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale, ma anche di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore nei limiti del proprio credito, senza che l'assegnazione e il conseguente pagamento si debbano ritenere indebiti e senza che sia configurabile l'obbligo dell'istituto procedente di rimettere immediatamente e incondizionatamente la somma ricevuta al curatore. Peraltro, poiché si deve escludere che le disposizioni eccezionali sul credito fondiario - concernenti solo la fase di liquidazione dei beni del debitore fallito e non anche quella dell'accertamento del passivo - apportino una deroga al principio di esclusività della verifica fallimentare posto dall'art. 52 della legge fallimentare, e non potendosi ritenere che il rispetto di tali regole sia assicurato nell'ambito della procedura individuale dall'intervento del curatore fallimentare, all'assegnazione della somma disposta nell'ambito della procedura individuale deve riconoscersi carattere provvisorio, essendo onere dell'istituto di credito fondiario, per rendere definitiva la provvisoria assegnazione, di insinuarsi al passivo del fallimento, in modo tale da consentire la graduazione dei crediti, cui è finalizzata la procedura concorsuale, e, ove l'insinuazione sia avvenuta, il curatore che pretenda in tutto o in parte la restituzione di quanto l'istituto di credito fondiario ha ricavato dalla procedura esecutiva individuale ha l'onere di dimostrare che la graduazione ha avuto luogo e che il credito dell'istituto è risultato, in tutto o in parte, incapiente". Negli stessi termini anche Cass. civ., sez. I, 11 ottobre 2012, n. 17368 e Cass., sez. I, 30 marzo 2015, n. 6377).
      Recentemente il principio della previa insinuazione al passivo è stato ribadito da Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482, la quale ha affermato che l'insinuazione al passivo è necessaria al fine del versamento della somma ricavata dalla vendita in pro del creditore fondiario e che il giudice dell'esecuzione deve "limitarsi a verificare se esistano provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che abbiano - direttamente o indirettamente - operato l'accertamento, la quantificazione e la graduazione del credito posto in esecuzione (nonché di quelli eventualmente maturati in prededuzione nell'ambito della procedura fallimentare, purché già accertati, liquidati e graduati dagli organi competenti con prevalenza su di esso) e conformare ai suddetti provvedimenti la distribuzione provvisoria in favore del creditore fondiario delle somme ricavate dalla vendita, senza in alcun caso sovrapporre le sue valutazioni a quelle degli organi fallimentari, cui spettano i relativi poteri", aggiungendo che ove il procedimento di accertamento del passivo sia pendente ma non si sia ancora concluso, il giudice dell'esecuzione prima di dichiarare definitivo il piano di riparto (o prima di autorizzare il versamento diretto) dovrà preliminarmente accertarsi del fatto che il creditore fondiario abbia ritualmente avanzato istanza di ammissione al passivo e quindi rinvierà l'udienza di approvazione del progetto di distribuzione ad una data successiva a quella in cui è stata fissata l'udienza di verifica del passivo.
      Sulla scorta di questi elementi è allora possibile affermare che il ricavato dalla vendita compiuta in sede di esecuzione individuale per credito fondiario costituisce a tutti gli effetti attivo fallimentare, che viene distribuito in sede esecutiva sulla base delle regole di riparto che governano la procedura fallimentare, sulla base delle ragioni di credito accertate in sede di approvazione dello stato passivo, con l'ulteriore conseguenza che se a definitiva conclusione del procedimento di accertamento del passivo dovesse risultare che il creditore fondiario ha percepito somme maggiori di quelle cui avrebbe diritto in base al piano di riparto finale, dovrà restituirle alla massa.
      Insomma, l'unico vantaggio attribuito dall'art. 41 TUB al creditore fondiario è quello di consentirgli la riscossione del credito (nella misura ammessa al passivo) prima dell'esecuzione del piano di riparto concorsuale.
      Venendo alle conseguenze sul piano tributario osserviamo che nostro avviso la fattura deve essere emessa dal curatore proprio perché la vendita costituisce comunque operazione di liquidazione dell'attivo fallimentare, e dunque troverà applicazione il citato art. 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a mente del quale per le operazioni compiute dopo la dichiarazione di fallimento gli adempimenti IVA sono eseguiti dal curatore del fallimento.
      • Gianfranco Benvenuto

        Milano
        31/01/2020 18:14

        RE: RE: URGENTE emissione fattura fallimento in esecuzione immobiliare (creditore fondiario)

        Buonasera, mi collego all'argomento per esporre un dubbio: alla data di dichiarazione di fallimento è pendente la procedura esecutiva su un bene della società fallita avviata dal creditore fondiario. Il progetto di distribuzione non è stato ancora depositato dal delegato, quindi il fallimento è intervenuto nella procedura.
        Il bene essendo stato venduto e trasferito all'aggiudicatario in epoca antecedente il fallimento, mi chiedo se sono tenuto ad emettere fattura all'aggiudicatario. Nel caso non debba emettere fattura, come rilevo l'attivo nella contabilità del fallimento?
        • Zucchetti SG

          02/02/2020 19:21

          RE: RE: RE: URGENTE emissione fattura fallimento in esecuzione immobiliare (creditore fondiario)

          Rispondiamo all'interrogativo formulato osservando che se il bene è stato venduto prima della dichiarazione di fallimento a nostro avviso il curatore non è obbligato ad alcun adempimento.
          Invero, non deve trarre in inganno la circostanza per cui la vendita sia avvenuta in sede esecutiva. Invero, la situazione andrà trattata alla stregua di una qualunque operazione economica compiuta dal debitore prima della dichiarazione di fallimento. Se sono state commesse delle violazioni l'Agenzia delle Entrate assumerà le determinazioni del caso.
          Aggiungiamo che ai sensi dell'art. 21 d.P.R. 633/1972 "la fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6", il quale a sua volta al comma 2 let. a) precisa che "per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, [la fattura si considera emessa] all'atto del pagamento del corrispettivo". Dunque, il termine per l'emissione della fattura è ampiamente decorso.
          Quanto al trattamento dell'attivo, osserviamo che lo stesso a nostro giudizio deve essere considerato alla stregua di una disponibilità liquida presente nell'attivo fallimentare alla data del fallimento, perché in effetti così è.
          • Domenico Martiniello

            Milano
            03/02/2020 10:30

            RE: RE: RE: RE: URGENTE emissione fattura fallimento in esecuzione immobiliare (creditore fondiario)

            Ringrazio per il pronto riscontro. Con riferimento alla rilevazione dell'attivo, ho un ulteriore dubbio: se rilevo l'attivo come "Fondo Cassa Rinvenuto", il piano dei conti di Fallco lo considera come un'entrata mobiliare. Non dovrebbe invece essere un attivo immobiliare e collegarlo al bene venduto?
            • Zucchetti SG

              06/02/2020 10:41

              RE: RE: RE: RE: RE: URGENTE emissione fattura fallimento in esecuzione immobiliare (creditore fondiario)

              Suggeriamo di utilizzare il conto "013 Generiche immobiliare" del mastro "400 Entrate immobiliari" abbinando il bene oggetto di insinuazione ipotecaria (creditore fondiario).
              • Domenico Martiniello

                Milano
                20/05/2020 15:41

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: URGENTE emissione fattura fallimento in esecuzione immobiliare (creditore fondiario)

                Scusate, ma è la prima volta che mi capita un fallimento con un bene venduto in procedura esecutiva. Va bene che rilevo il ricavo come un'entrata immobiliare generica, ma per quale importo? l'importo di aggiudicazione del bene? In tal caso però come faccio a quadrare l'estratto conto con la contabilità? In realtà al fallimento verrà distribuita solo la somma per il pagamento le spese in prededuzione. Sul conto della procedura non transiterà l'importo versato dall'aggiudicatario.