Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO

interferenze esecuzione - fallimento e revocataria

  • Rosa Aiezzo

    S.MARIA C.V. (CE)
    25/07/2019 11:39

    interferenze esecuzione - fallimento e revocataria

    Buongiorno, ho un quesito da porre :
    sono il coadiutore di un curatore che ha trovato questa situazione:
    1. La società fallita era proprietaria in bonis di due immobili ipotecati da creditore fondiario.
    2. Nel lontano 2004 il creditore fondiario procede al pignoramento immobiliare ed inizia l'esecuzione.
    3. In corso di esecuzione , nel 2007, la società fallita ( all'epoca sempre in, bonis) vende l'immobile ipotecato a terzi, i quali a loro volta vendono ad altra società.
    3. Nel 2010 la società fallisce ed il curatore procede ad intervenire nell'esecuzione immobiliare vantando diritti sull'immobile.
    4.L' immobile è stato venduto all'asta ed Il fondiario riteneva che la curatela non avesse alcun diritto sul ricavato, in quanto l'immobile era stato già venduto a terzi quando è intervenuta la sentenza di fallimento e la curatela non ha proceduto alla revocatoria delle vendite dell'immobile.
    Come da Voi chiarito con precedente intervento, del 27/02/2019, non vi era necessità di revocatoria ed inoltre la curatela ha provveduto a fatturare la vendita.
    Il mio dubbio è se debba la curatela procedere al pagamento dell'ICI/IMU /TASI o deve comportarsi come per una revocatoria (non pagando tali tributi) pur non essendoci stata.


    Ringrazio della disponibilità e della risposta che vorrete comunicare.
    distinti saluti


    • Rosa Aiezzo

      S.MARIA C.V. (CE)
      02/08/2019 10:44

      RE: interferenze esecuzione - fallimento e revocataria

      Vorrei sollecitare un Vs intervento in merito.
      Grazie
      • Anna Simeone

        s.maria c.v. (CE)
        04/08/2019 12:32

        RE: RE: interferenze esecuzione - fallimento e revocataria

        Buongiorno. Anche io sono interessata al quesito in oggetto.
        In particolare vorrei sapere se la curatela nella ipotesi suindicata è tenuta al pagamento dell Imu o può esimersi dal detto pagamento.
        Grazie
        Avv. Anna Simeone
    • Zucchetti SG

      04/08/2019 19:18

      RE: interferenze esecuzione - fallimento e revocataria

      L'azione revocatoria è un tipico mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, consistente nel potere del creditore di agire giudizialmente per domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni.
      Esso è uno strumento di tutela della effettività della previsione di cui all'art. 2740 c.c.
      Come si vede, il legislatore non tutela l'astratto interesse a che i beni del debitore non fuoriescano dal suo patrimonio, quanto piuttosto l'interesse a che gli atti dispositivi del debitore non compromettano la possibilità che su quel patrimonio il debitore possa soddisfarsi in caso mancato spontaneo adempimento delle obbligazioni.
      In ragione di questa esigenza sono state abbandonate le idee dottrinarie che vedevano nella revocatoria la conseguenza di un vincolo di indisponibilità del patrimonio del debitore o una sanzione per un illecito commesso. Poiché infatti non esiste all'interno dell'ordinamento un divieto, per il creditore, di compiere atti dispositivi, la funzione dell'azione revocatoria e quella di rendere l'atto meramente inefficace per il creditore.
      Questo principio si declina nell'affermazione per cui l'effetto della revocatoria non è l'oggettiva reintegrazione del patrimonio del debitore ma la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto, ossia la sua inopponibilità rispetto al creditore revocante, laddove latto revocato conserva i suoi effetti rispetto alle parti (in primis alienante ed acquirente) ed agli altri creditori.
      Le considerazioni che abbiamo sin qui esposto trovano conferma nell'art. 2902, comma primo, c.c., a mente del quale "il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato", cui segue, con specifico riferimento all'esecuzione per espropriazione, l'art. 2910, secondo comma, c.c., secondo cui "possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore".
      Il precipitato processuale di questo paradigma si rinviene nell'art. 602 c.p.c., a mente del quale "Quando oggetto dell'espropriazione è … un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.
      Orbene, da queste premesse a nostro avviso si deve ricavare l'affermazione per cui il soggetto passivo di un'azione revocatoria non perdendo la proprietà del cespite ma subendo gli effetti della declaratoria di inefficacia dell'atto di acquisto (inefficacia che si sostanzia nella possibilità per il creditore il quale abbia agito in revocatoria di aggredire il bene che ne ha costituito l'oggetto come se non fosse mai uscito dal patrimonio del suo debitore) è tenuto al pagamento delle imposte collegate alla proprietà del bene.
      A conclusioni simili, ma percorrendo altro sentiero argomentativo, deve giungersi nel caso di alienazione successiva al pignoramento.
      Invero, ai sensi dell'art. 2913 c.c., "non hanno effetto in pregiudizio al creditore pignorante e ai creditori intervenuti gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento".
      Detta disposizione rappresenta l'evoluzione della previsione di cui all'art. 2085 contenuta nel codice del 1865, secondo cui "il debitore non può alienare i beni" pignorati. Il divieto imponeva al debitore di astenersi dal compimento di atti di alienazione, ritenuti nulli di pieno diritto.
      Con il codice del 1942 il legislatore è passati, secondo la prevalente opinione, dalla imposizione di un divieto alla previsione dell'inefficacia-inopponibilità ai creditori, con la conseguenza che l'atto dispositivo del bene pignorato, valido ed efficace, è semplicemente non opponibile al creditore; la funzione della norma sarebbe allora quella di accordare protezione ai creditori da ogni possibile evento che possa pregiudicare la loro tutela in sede esecutiva.
      Si tratterebbe pertanto di una efficacia relativa sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.
      Dal punto di vista soggettivo l'atto sarebbe inefficace nei soli confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti (anche se l'intervento fosse posteriore all'atto dispositivo); dal punto di vista oggettivo l'atto è inefficace nella misura in cui arrechi pregiudizio ai creditori con l'ulteriore conseguenza che in caso di estinzione della procedura l'atto mantiene la sua efficacia traslativa (così Cass., sez III,14 dicembre 1992, n. 13164).
      Sulla scorta di queste premesse, e venendo alle obbligazioni tributarie il cui presupposto impositivo risiede nella titolarità del bene, siamo dell'avviso per cui il trasferimento della proprietà, per quanto inefficace nei confronti dei creditori (poiché successivo al pignoramento) mantiene per il resto la sua capacità di produrre l'effetto traslativo, con la conseguenza che il soggetto passivo dell'imposta andrà individuato nell'acquirente, per quanto quel trasferimento sia inidoneo a spiegare effetti "in pregiudizio" dei creditori.