Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Articolo 1 limiti dimensionali

  • Maria Cristina Sacchi

    Cagliari
    30/09/2018 19:28

    Articolo 1 limiti dimensionali

    Buonasera,
    In una procedura fallimentare detengo le quote di una società inattiva da diverso tempo, priva di contabilità od altra documentazione e senza bilanci depositati da diversi anni.
    Se fossi in grado di dimostrare debiti superiori ai 30.000 euro potrei richiedere il fallimento della predetta società anche nell'impossibilità di fornire la prova del superamento dei limiti indicati dall articolo 1 sul presupposto che in assenza di materiale probatorio non risulta possibile verificare la sussistenza dei requisiti per la dichiarazione del fallimento?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/10/2018 20:15

      RE: Articolo 1 limiti dimensionali

      La domanda, apparentemente semplice, pone un problema molto complesso, che è è quello del raccordo tra l'iniziativa di autofallimento (non più equiparabile alla semplice denuncia-segnalazione, come si affermava ante riforma quando esisteva ancora il fallimento d'ufficio) e l'onere della prova dei requisiti dimensionali di fallibilità previsti dall'art. 1.
      La formulazione del secondo comma di tale norma, secondo cui non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori commerciali, "i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti", fa capire che la fattispecie presa in considerazione dal legislatore è quella della domanda di fallimento presentata da un creditore o dal P.M., alla quale il debitore può sottrarsi ove dimostri di non travalicare alcuna delle soglie previste con riferimento all'attivo patrimoniale, ai ricavi lordi e all'ammontare dei debiti anche non scaduti, per cui il superamento anche di uno solo dei limiti posti non impedisce la dichiarazione di fallimento. Ma la norma dimostra pure che l'onere della prova della ricorrenza o non delle condizioni di fallibilità ricade sulle parti del procedimento, per cui, come, in presenza di domanda del creditore, l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, secondo comma, grava sul debitore, così, quando è il debitore a chiedere il proprio fallimento, questi non deve fornire più la prova di un fatto impeditivo del proprio fallimento ma, al contrario, la prova dell'esistenza dei requisiti per il fallimento e, quindi, la dimostrazione dello sfondamento di almeno uno dei parametri posti dal secondo comma dell'art. 1, anche in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova; altrimenti, essendo lui stesso istante ed avendo, pertanto, in ipotesi un interesse alla dichiarazione di fallimento, potrebbe, artatamente, sottrarsi all'onere di dimostrare la sua non assoggettabilità al fallimento, conseguendo, in tal modo, la dichiarazione di fallimento anche là dove ne sarebbero mancati i presupposti soggettivi; in sostanza si attribuirebbe la libertà di fallire anche all'imprenditore c.d. sotto soglia.
      Venendo, quindi più specificatamente alla sua domanda, la società, a seguito della sua iniziativa di socio detentore delle quote sociali, dovrebbe chiedere il fallimento in proprio e, per ottenere la dichiarazione di fallimento, dovrebbe dimostrare, attraverso la prova dello sforamento di almeno uno dei parametri indicati dal secondo comma, la propria fallibilità, sempre che emerga che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti non sia complessivamente inferiore a euro trentamila. In alternativa potrebbe deliberare lo scioglimento e liquidazione della società.
      Zucchetti SG srl