Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Estensione fallimento ai soci SNC

  • Gianluca Policriti

    Monteleone Sabino (RI)
    25/09/2018 07:12

    Estensione fallimento ai soci SNC

    Nel settembre 2017 è dichiarato il fallimento di una SNC, ma non quello dei soci in proprio per un difetto di notifica. L'estensione ai soci illimitatamente responsabili è dichiarata con sentenza del settembre 2018.
    Si è gia tenuta l' udienza di verifica del passivo della società per le domande tempestive; l'udienza per le tardive (sempre della società) è in corso di svolgimento (udienza tenuta a inizio settembre 2018 e rinvio ad ottobre 2018).
    La sentenza che dichiara il fallimento dei soci fissa l'udienza di verifica del (relativo) passivo a dicembre 2018.
    I crediti ammessi al passivo della società trovano "automatico" trasferimento nel passivo dei soci oppure i creditori ammessi (e quelli in fase di ammissione) debbono RI-presentare la propria domanda per veder ammesso il proprio credito al passivo di ciascun socio?
    Le domande di ammissione al passivo della società NON contengono la richiesta di ammissione anche al passivo del fallimento dei soci (all'epoca non dichiarato); mentre alcune domande furono presentate espressamente per le sole posizioni personali dei soci (equitalia) e furono rigettate.
    Grazie
    • Luigi Lucchetti

      ROMA
      25/09/2018 17:56

      RE: Estensione fallimento ai soci SNC

      Il passivo dei soci è quello della società più il loro personale.
      Quando le procedure non erano gestite con FALLCO i giudici delegati usavano redigere un verbale separato sui facsimile di verbale di verifica utilizzati dal Tribunale nel quale facevano semplicemente annotare che si intendevano ammessi al passivo del fallimento del socio tutti i crediti già ammessi al passivo della società.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/09/2018 19:54

      RE: Estensione fallimento ai soci SNC

      La funzione del terzo comma dell'art. 148, lì dove stabilisce che "Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci" è quella di consentire l'estensione della domanda di insinuazione del creditore sociale ai passivi del fallimenti dei soci, indipendentemente dalla richiesta del creditore di voler partecipare anche a detti fallimenti personali, in considerazione del fatto che i soci rispondono delle obbligazioni sociali.
      L'estensione, tuttavia non è automatica, nel senso che comunque richiede il vaglio da parte del giudice che attuerà l'estensione lì dove ci sia coincidenza di responsabilità tra la società e il socio e le eventuali preferenze siano trasferibili da una massa all'altra. Ossia il giudice deve appurare, in primo luogo, che società e socio rispondono dello stesso debito per il medesimo importo, coincidenza non sempre esistente ove, ad esempio, il socio sia receduto dalla società per cui risponde delle obbligazioni sociali fino ad una certa data. Inoltre deve valutare la collocazione, essendo chiaro che le garanzie speciali non pssono che gravare sul bene cui si riferiscono, sicchè il creditore sociale garantito da un socio con ipoteca su un suo bene sarà ammesso in chirografo al passivo della società e degli altri soci, ma in via ipotecaria al passivo del fallimento del socio che ha dato ipoteca, e così via. Tutto ciò fa sì che quando vi sia coincidenza di credito e di collocazione, l'estensione diventi automatica, ma, si ripete, si tratta solo di una impressione perché comunque quella estensione presuppone che il giudice abbia valutato che esistano le condizioni per verificarsi, tant'è che, non a caso, la norma citata, dice che il credito "dichiarato" dai creditori sociali nel fallimento della società si intende "dichiarato" per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci, e non che il credito dei creditori sociali "ammesso" nel fallimento della società si intende "ammesso" per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci.
      Questi meccanismi operano agevolmente quando vi è coincidenza cronologica nella dichiarazione di fallimento della società e dei soci giacchè è fissata una unica data per la verifica dei passivi, con unica data per la presentazione delle domande, per cui, a parte i casi accennati (e altri di specie), vi è anche normalmente coincidenza tra gli importi del credito verso la società e verso i soci. Nel suo caso il fallimento dei soci è stato dichiarato circa un anno dopo la dichiarazione di fallimento della società, per cui potrebbero esservi differenze in più o in meno tra i due crediti; in meno per eventuali pagamenti effettuati durante l'anno, in più per gli interessi ulteriori maturati nel corso dell'anno.
      Stante questa situazione, posto che la comunicazione ex art. 92 va inviata sia ai creditori sociali che a quelli personali di ciascun socio, sarebbe opportuno precisare in detta comunicazione che i creditori sociali che intendono partecipare al passivo dei soci per il medesimo importo già insinuato al passivo della società non sono tenuti a presentare nuova domanda, fermo restando che la domanda già presentata sarà oggetto di esame da parte del giudice per valutare se possa trovare accoglimento anche nei fallimenti personali. Si tratterebbe di una precisazione non richiesta dalla legge né indispensabile, ma che le eviterebbe una serie di problemi e renderebbe, anche ai creditori, più chiara la situazione.
      Zucchetti SG Srl