ALTRO - Revocatorie

Litisconsorte necessario nella revocatoria della casa coniugale

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    21/02/2018 20:31

    Litisconsorte necessario nella revocatoria della casa coniugale

    Buonasera,
    nell'ambito di una Procedura, sto incardinando azione revocatoria fallimentare ex articolo 69 L.F., ed in subordine ordinaria ex 2901 c.c. in ordine al trasferimento del diritto reale di godimento sulla casa coniugale compiuta dal coniuge fallito titolare di una impresa commerciale, in favore dell'altro coniuge non fallito, a seguito di separazione consensuale.
    Invero, nel momento in cui iniziava la fase patologica della crisi economica della Ditta individuale, il Soggetto poi fallito "correva" per separarsi, al fine così di assegnare il sopradetto immobile - al medesimo intestato – al coniuge (unitamente al trasferimento di ulteruiori beni immobili, per i quali procederò eventualmente semparatamente), in sostituzione dell'assegno di mantenimento ed al contempo.
    Nella casa coniugale, la ex moglie, risiede assieme al di loro figlio, già al momento della separazione maggiorenne, e ritenuto (ma non provato) non economicamente autosuffuciente, ciò nonostante sia intestatario di altro bene immobile che potrebbe eventualmente fungere da sostentamento
    Mi chiedo e Vi chiedo, magari sulla scorta di altri precedenti, se nel caso di specie, ove si parla di un figlio maggiorenne ritenuto non economicamente autosufficiente (al momento della separazione), debba il medesimo, nel procedimento che la scrivente sta incardinando al fine di revocare il suddetto trasferimento del diritto reale di godimento sulla casa coniugale, essere ritenuto litisconsorte necessario?
    Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/02/2018 19:26

      RE: Litisconsorte necessario nella revocatoria della casa coniugale

      Premesso che l'orientamento consolidato della Suprema Corte è nel senso che il trasferimento di beni immobili o di diritti reali sugli stessi, posto in essere nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti tra coniugi, contenuto nell'accordo di separazione, rientra tra gli atti suscettibili di revocatoria, non trovando ostacolo l'avvenuta omologa, che lascia immutata la natura negoziale della pattuizione, la S. corte ha anche aggiunto che a tal fine non osta neppure la circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale sia pattuito in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, poiché oggetto di valutazione non è la sussistenza dell'obbligo in sé, avente fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento (Cass. n. 24757/2008, Cass. n. 5473/2006, Cass. 15603/2005; Cass. n. 5741/2004).
      In altre parole, l'omologa delle condizioni di separazione ha la limitata funzione di valutare l'accordo di separazione alla luce dei rapporti tra i coniugi e degli interessi della prole, non ha la funzione di valutare se l'accordo ha la funzione di sottrarre i beni ai creditori di uno dei due coniugi, nel mentre l'art. 2901 c.c. tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del patrimonio del debitore, senza alcun limite derivante dallo scopo avuto di mira dal debitore nel compimento dell'atto dispositivo (Cass. n. 13364/2015).
      Di conseguenza, come in tutte le azioni revocatorie, parti del giudizio sono il creditore che agisce o, come nel caso, la curatela fallimentare e le parti che hanno stipulato l'atto impugnato (ovviamente in caso di fallimento solo la parte in bonis).
      Zucchetti Sg srl