ALTRO - Revocatorie

Termine decorrenza revocatoria

  • Andrea Culot

    Gorizia
    28/09/2017 12:02

    Termine decorrenza revocatoria

    Buongiorno,
    in merito al termine di decorrenza delle azioni revocatorie in caso di consecuzione tra procedure concorsuali di cui all'art. 69-bis l.f., atteso che la norma di legge parla di domanda di concordato preventivo, a vostro parere il termine decorre dalla data di pubblicazione della domanda di concordato anche quando la domanda sia seguita dall'inammissibilità della stessa?
    In altre parole:
    la società deposita in data 25.09.2015 proposta di concordato in bianco.
    Il Tribunale emette decreto di inammissibilità alla procedura di concordato in data 06.10.2015.
    Successivamente, in data 20.01.2016 viene dichiarato il fallimento della società.
    In questa fattispecie, il termine da cui far decorrere le azioni revocatorie si computa dalla data del fallimento, oppure dalla data di deposito della proposta di concordato?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/09/2017 18:48

      RE: Termine decorrenza revocatoria

      Antecedentemente alla riforma del 2006/07 si riteneva che si potesse parlare di "consecuzione di procedure" nella misura in cui più procedure fossero effettivamente esistite; diversamente, non si poteva configurare una successione di un nuovo procedimento al posto dell'iniziale, il quale non era stato aperto, con la conseguenza che, in tal caso, il fallimento si sarebbe posto come prima ed unica procedura concorsuale (tra le tante, cfr. Cass. 28 maggio 2012, n. 8439).
      Nonostante le modifiche intervenute, a nostro avviso lo stesso principio è applicabile ancora oggi, pur con riferimento al concordato con riserva, ma è anche vero che esiste una opinione dottrinaria contraria che fa leva sul dato letterale del secondo comma dell'art. 69bis nella parte in cui fa riferimento "alla domanda di concordato", e non alla pubblicazione, per cui, si dice, la tutela degli interessi dei creditori verrebbe ad essere irrimediabilmente elusa ove si negasse il principio della consecuzione a decorrere dalla pubblicazione del ricorso" (G.B. Nardecchia, Sub art. 69-bis, in Codice commentato del fallimento, Milano, 2013), sicchè la previsione della norma di cui al secondo comma dell'art. 69 bis, non può che trovare applicazione anche quando la domanda di concordato venga dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 162 l. fall.
      Noi rimaniamo della convinzione fondata sulla logica che la consecuzione richiede l'apertura di due procedure ed in questo senso, seppur implicitamente si è pronunciata la Cassazione (Cass. 13 aprile 2016 n. 7324) quando ha statuito che "In tema di revocatoria fallimentare, il fatto che una procedura di fallimento abbia fatto seguito ad una procedura di concordato preventivo comporta una considerazione unitaria delle stesse procedure, con conseguente retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento dell'ammissione del debitore alla prima di esse. In tal caso, ciò che rileva non è la legittimità dell' ammissione a concordato preventivo, ma il fatto che un'ammissione vi sia stata ed una procedura di concordato sia iniziata, non potendo il giudice investito della revocatoria rivalutare i presupposti di tale ammissione, come non può sindacare la legittimità della sentenza dichiarativa di fallimento…".
      Zucchetti Sg srl