ALTRO - Revocatorie

Revocatoria Fallimentare

  • Manuela Sisti

    ANCONA
    17/12/2018 11:26

    Revocatoria Fallimentare

    Buongiorno,
    Vorrei confrontarmi in merito ad una questione relativa ad una azione revocatoria fallimentare.

    Il creditore Alfa vanta un credito verso la società fallita, garantito da ipoteca sull'immobile X di proprietà dei soci.
    In data 30.01.2017 Alfa viene ammesso al passivo del fallimento in via chirografaria.
    In data 10.07.2017 la scrivente Curatrice propone (e trascrive) domanda di revoca relativa al trasferimento dell'immobile X (trasferito poco prima della dichiarazione di fallimento dalla società ai soci).
    Il Tribunale accoglie l'azione revocatoria fallimentare proposta.

    Il creditore Alfa, conseguentemente, presenta una nuova domanda di insinuazione tardiva al solo fine di veder riconosciuto il proprio privilegio ipotecario.

    Sostiene Alfa di rivestire la duplice qualifica di creditore chirografario della società (già ammesso al passivo) e di creditore ipotecario dei soci sul bene immobile X (l'azione revocatoria, sostiene, non implica restituzione del bene alla Curatela, ma solo inefficacia dell'atto rispetto alla massa dei creditori - cass. Civ. 13182/2013).
    Pertanto la Curatela potrà si vendere il bene in sede fallimentare, ma non potrà procedere alla successiva cancellazione dell'ipoteca in mancanza di assenso da parte di Alfa.

    Vorrei conoscere la Vs. posizione sul punto e sapere se è possibile procedere ad una nuova ammissione di Alfa (per il medesimo importo) in via privilegiata.

    Vi ringrazio in anticipo.
    Un cordiale saluto
    Manuela Sisti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/12/2018 20:15

      RE: Revocatoria Fallimentare

      Crediamo che Alfa abbia ragione.
      Il principio da cui muove Alfa è corretto, nel senso che l'ipoteca iscritta sui beni dei soci a garanzia di un debito della società resiste alla revoca della compravendita in forza della quale il bene gravato da ipoteca è stato trasferito dalla società ai soci dato che è stata pronunciata la inefficacia della compravendita ma non della garanzia ipotecaria (stando a quanto lei ha esposto). E' anche vero che l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 cc, ma non produce, per ciò solo, effetti recuperatori o restitutori del bene dismesso al patrimonio del medesimo, in quanto l'inefficacia dell'atto di disposizione, derivante dal vittorioso esperimento dell'azione, comporta esclusivamente l'assoggettamento del bene al diritto del creditore revocante di promuovere nei confronti del terzo acquirente l'azione esecutiva o conservativa. Nel caso di revocatoria fallimentare poiché l'azione esecutiva è esperibile a favore della massa dei creditori, la declaratoria di inefficacia comporta anche un effetto restitutorio, ma solo per consentire la liquidazione del bene in sede fallimentare, restando escluso il ritrasferimento della proprietà dall'acquirente all'originario venditore.
      Questi concetti che sono alla base della revocatoria comportano che il vincitore non può pretendere che l'immobile su cui soddisfarsi sia libero da pesi e gravami, ma, al contrario, che può esercitare l'azione esecutiva sul bene così come si trova; per cui, se su questo è stata iscritta ipoteca, questa, se non viene attaccata, rimane e concorre nell'esecuzione che effettuerà il vincitore in revocatoria, in cui il beneficiario può intervenire.
      A questo punto sorge una prima complicazione per il fatto che il venditore è fallito ed è stata esercitata azione revocatoria fallimentare, per cui il bene viene rimesso nella disponibilità della curatela per la esecuzione in sede fallimentare e distribuzione del ricavato ai creditori.
      Orbene, se l'ipoteca fosse stata iscritta a garanzia di un debito dell'acquirente (dei soci nel caso), si avrebbe una delle classiche ipotesi di ipoteca per debito altrui, in cui si ha la responsabilità di un soggetto (del fallimento che ha acquisito la disponibilità del bene ipotecato a seguito della revocatoria) senza debito (che sarebbe dei soci), con tutte le problematiche conseguenze che ne derivano, sintetizzabili nel divieto di ammissione al passivo per inesistenza di un credito verso il fallito e possibilità di intervenire in sede di riparto per far valere l'ipoteca.
      Nella specie, però, l'ipoteca è stata iscritta a garanzia non di un debito dell'acquirente ma della società fallita venditrice, per cui quando la curatela liquiderà il bene recuperato alla sua disponibilità si troverà di fronte una ipoteca per debito proprio. Correttamente, quindi, Alfa era stato ammesso al passivo del fallimento della società in chirografo sul presupposto che il bene gravato era di terzi per cui egli si poteva rifare su questo bene quando voleva non essendo i soci falliti, ma nel momento in cui questo bene gravato dall'ipoteca viene liquidato nel fallimento avrebbe poco senso che Alfa, ammesso al passivo della società in chirografo, partecipi al riparto come ipotecario a garanzia del medesimo credito sempre verso la società; ci sembra, pertanto, ragionevole percorrere la strada di integrare l'ammissione iniziale con la collocazione ipotecaria, essendo venuto meno il presupposto che ne aveva giustificato l'ammissione chirografaria,in modo da consentire ad Alfa di partecipare, senza forzature, alla distribuzione del ricavato dalla vendita dell'immobile quale ipotecario sullo stesso bene.
      Zucchetti SG srl